ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13330

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 632 del 26/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13330
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Giovedì 26 maggio 2016, seduta n. 632

   SPESSOTTO, DE LORENZIS, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, COZZOLINO, DA VILLA, D'INCÀ e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 16 giugno 2014, n. 112, ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/Ce relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino;
   in particolare, il Decreto legislativo n. 112 del 2014 ha apportato alcune modifiche al Testo unico ambientale relativamente agli articoli che fanno riferimento ai combustibili marittimi, prevedendo, a tutela dalle emissioni da navi – comprese quelle da crociera – precisi limiti al contenuto di zolfo nei combustibili, e l'obbligo di supportare il rispetto di questi limiti attraverso una documentazione puntuale;
   in base alle nuove regole, le navi in servizio di linea adibite al trasporto passeggeri, da o verso qualsiasi porto comunitario, sono obbligate all'uso di carburanti con contenuto di zolfo fino a un massimo dello 1,50 per cento in massa in navigazione entro le acque territoriali;
   le navi da crociera sono classificate come navi passeggeri adibite al trasporto pubblico di linea ed hanno usufruito come tali dei relativi benefici fiscali previsti all'ormeggio. Come navi passeggeri «di linea», le compagnie sono pertanto obbligate a rispettare i limiti di emissione di zolfo per questa categoria, pari all'1,50 per cento entro le 12 miglia nautiche dalla costa;
   le procedure di accertamento sul rispetto degli obblighi sul tenore di zolfo dei combustibili ad uso marino sono di competenza della Guardia costiera e vengono effettuate a bordo delle navi attraverso una procedura di campionamento;
   per chi viola gli obblighi del Testo unico ambientale in merito al quantitativo di tenore di zolfo contenuto nei carburanti per uso marino, a norma dell'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, a cui vanno ad aggiungersi, in caso di recidiva o in caso i particolare gravità della violazione, delle sanzioni accessorie, a norma dell'articolo 296, comma 5, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   a seguito di alcune procedure di controllo sui limiti emissivi a bordo delle navi da crociera, conclusesi con lo sforamento dei perdetti limiti di legge e la relativa applicazione di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme in materia di emissioni inquinanti per le navi di linea, le grandi compagnie hanno fanno «dietro front», al fine di rientrare tra le «navi passeggeri non in servizio di linea», categoria per la quale i limiti di zolfo salgono al 3,50 per cento e facendo perfino ricorso giurisdizionale pur di cercare di sfuggire all'applicazione delle sanzioni previste per lo sforamento di tali limiti emissivi;
   è il caso della compagnia MSC Crociere, la quale, dopo essere stata multata per aver utilizzato combustibili per uso marittimo di un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento, si è vista respingere, in una recente sentenza del tribunale civile di Genova (sentenza n. 247/2016), il ricorso presentato, in cui MSC sosteneva che la direttiva 1999/32 e il decreto legislativo che la recepisce, si applicherebbero solo alle navi che fanno «servizi di linea», e quelle da crociera non rientrerebbero tra queste;
   è oramai accertato che, secondo la direttiva europea, una nave passeggeri assicura servizi di linea se effettua «una serie di traversate in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti», oppure «una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi». E la Corte europea ha chiarito che, «una nave da crociera che effettui traversate con scali intermedi che colleghino due porti distinti o si concludano nel porto di partenza, assicura un collegamento tra gli stessi due o più porti ai sensi di detta disposizione» –:
   se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative per chiarire quali siano i limiti massimi di zolfo nei combustibili per uso marittimo che le navi da crociera sono chiamate a rispettare, a norma della legislazione europea e nazionale vigente in materia;
   quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano mettere in atto al fine di far rispettare alle compagnie da crociera i limiti in materia di emissioni inquinanti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e ridurre altresì le emissioni di anidride solforosa, i cui effetti sono nocivi per la salute e per l'ambiente. (4-13330)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro l'inquinamento

inquinamento prodotto dalle navi

direttiva comunitaria