ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13301
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   VIGNAROLI, DE ROSA, TERZONI, BUSTO, DAGA, MANNINO, ZOLEZZI e MICILLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   Ama spa, società in house del comune di Roma, nel maggio 2015, indiceva il bando di gara 2/2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) del 5 maggio 2015, recante in oggetto: procedura per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 59, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, afferente l'affidamento del servizio di carico trasporto e trattamento in impianto di recupero energetico del rifiuto urbano residuo (codice cer 20 03 01) prodotto nel territorio di Roma Capitale per un periodo di mesi 48, nel pieno rispetto dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, così come sostituito dalla legge di conversione n. 164 del 2014;
   tale gara veniva vinta dal consorzio d'imprese Enki srl;
   il Consorzio Laziale Rifiuti e la Società E. Giovi Srl, presentarono ricorso innanzi al Tar Lazio, per l'annullamento del suindicato bando;
   con sentenza n. 11 del 4 gennaio 2016, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio si espresse, chiarendo, tra le tante cose, il rapporto tra la disposizione di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, disciplinante la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali ed i principi comunitari di autosufficienza e prossimità in materia di recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati non pericolosi, accolti e ribaditi negli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   il Tar del Lazio riportò altresì nella sentenza che, la giurisprudenza, ha ritenuto i suddetti principi non alternativi alla disposizione di cui all'articolo 35 suddetto, bensì integrativi. Difatti, si è affermato, a tale proposito, che la disposizione in esame, lungi dall'aver eliminato il principio di autosufficienza, abbia rafforzato tale regola, annoverando, tra le misure urgenti in materia ambientale, quelle per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani, necessario a garantire il principio di autosufficienza anche nazionale e quindi non più limitato al solo bacino regionale ove è localizzato l'impianto;
   nella sentenza del 4 gennaio 2016 n. 11, il Tar del Lazio, giudica la regione Lazio inottemperante, decretando che il principio di prossimità e quello di autosufficienza obbligano alla programmazione e alla realizzazione di un sistema e una rete di trattamento dei rifiuti che assicuri la massima vicinanza possibile tra luogo di ricezione del rifiuto e luogo di produzione, ed a conferimento e trattamento dei rifiuti con priorità negli impianti locali. Aggiungeva però il Tar del Lazio che, nelle more dell'attuazione della rete e del suo funzionamento ottimale, il principio di efficienza, comporta che gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita potevano giustificare il conferimento in ambito extraregionale alle condizioni ed ai limiti che sono specificati dall'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2015;
   in data 25 aprile 2016, il quotidiano nazionale Il Messaggero riportava la notizia secondo cui la regione Lazio, avrebbe negato ad Ama spa, le autorizzazioni necessarie per il trasporto e trattamento presso un impianto di recupero energetico in Germania, di circa 160.000 tonnellate di rifiuti romani, di cui al bando sopracitato;
   la mancata autorizzazione da parte della regione Lazio, sarebbe dipesa, secondo quanto si apprende dalle fonti giornalistiche sopracitate, dall'evitare l'inasprimento della procedura d'infrazione 4021_2011 e della conseguente condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea;
   infatti, nella sentenza emessa il 15 ottobre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea, condannava l'Italia per non aver creato, nella regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, venendo meno in tal modo, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE –:
   se l'eventuale smaltimento e/o incenerimento di una parte dei rifiuti prodotti a Roma, presso impianti ubicati in Germania, possa comportare un aggravamento della procedura d'infrazione 4021_2011, ovvero un nuovo deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea. (4-13301)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

finanziamento comunitario

gestione dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti