ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13289

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: AIRAUDO GIORGIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/05/2016
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/05/2016
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/05/2016
MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/05/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/05/2016
D'ATTORRE ALFREDO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13289
presentato da
AIRAUDO Giorgio
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   AIRAUDO, MELILLA, PANNARALE, PALAZZOTTO, MARTELLI, PLACIDO e D'ATTORRE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   Massimo Franchi è un giornalista professionista, che presta la sua attività lavorativa, in qualità di «redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità professionale», alle dipendenze della società Unità s.r.l.;
   il rapporto di lavoro tra il dottor Massimo Franchi e l'Unità Srl è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico; l'Unità srl con lettera del 19 giugno 2015 ha comunicato al dottor Franchi la prosecuzione del rapporto di lavoro con la medesima, a seguito di contratto d'affitto;
   nella citata lettera si affermava:
    a) che «... lei presterà la sua opera esclusivamente a favore della nostra impresa giornalistica...» ai sensi dell'articolo 8 del contratto collettivo;
    b) che l'orario di massima è fissato in 36 ore settimanali;
    c) che l'interessato «... offrirà alla nostra società la Sua piena disponibilità per rispondere ad ogni esigenza tecnico-organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina contrattuale ...»;
    d) che ogni altro aspetto non previsto dalla lettera-contratto 19 giugno 2015 era regolato dal CCNL giornalisti;
   nessun obbligo o limite relativi all'esercizio del diritto di critica o della libertà di pensiero è posto al dottor Franchi dal contratto individuale e collettivo che regola il rapporto di lavoro;
   con lettera datata 29 ottobre 2015 veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Franchi da parte dell'Unità srl con la contestazione del seguente addebito: «... Ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 7 L. 300/1970 e del CCNL vigente le contestiamo disciplinarmente quanto segue:
  Il giorno 20 ottobre 2015 intorno alle ore 10,00 Lei così testualmente scriveva nel social-network Twitter: “Comunque propugnare che Berlinguer sbagliasse su Eurocomunismo e questione morale e che invece dovesse allearsi con Craxi è molto renziano”, oppure “abbassando sempre più la soglia gramsciana dell'intransigenza si ritrovarono in compagnia di revisionisti, faccendieri, piduisti. ‘Ma siamo di sinistra’ rispondono”. Avendo l'Azienda una ben definita linea editoriale, tale condotta, che appare travalicare i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, può costituire violazione delle obbligazioni che legge e contratto pongono a suo carico e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. La invitiamo pertanto a fornirci le sue eventuali giustificazioni nelle modalità previste dall'articolo 7 L. 300/1970 entro cinque giorni dal ricevimento, della presente...»;
   il dottor Franchi rispondeva con lettera datata 6 novembre 2015 con il seguente tenore: «... Riscontro la Vostra raccomandata datata 29 ottobre 2015 da me ricevuta il 5 novembre 2015 (come da “prova di consegna”) per contestare l'addebito che mi viene mosso. Ho infatti esercitato (fuori dal luogo di lavoro) il diritto “di manifestare liberamente il proprio pensiero”. Vi chiedo pertanto di specificarmi quali “eventuali giustificazioni” debba dare circa i miei convincimenti sottesi alla manifestazione di pensiero da voi rilevate...»;
   a tutt'oggi l'Unità srl non ha adottato alcun provvedimento, né ha specificato gli «obblighi di legge e di contratto» violati dal ricorrente alla base della contestazione disciplinare;
   permane «... una pregiudizievole situazione di incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici...» (Cassazione 6779/2013, Cassazione 13556/2008) dato che va riconosciuta la irrilevanza ai fini disciplinari delle opinioni espresse dal dottor Franchi su Twitter, tenuto conto che questi ha il diritto alla libera manifestazione del suo pensiero, e che va riaffermato il divieto del datore di lavoro di indagini e accertamento sulle opinioni politiche del prestatore di lavoro;
   tutti i direttori de l'Unità che si sono avvicendati negli anni e l'attuale direttore Erasmo De Angelis mai hanno comunicato alla redazione, e comunque all'interessato, l'avvenuto superamento dei suddetti principi ed ancor meno il loro possibile contrasto con la nuova linea editoriale;
   il dottor Franchi inizia la sua prestazione lavorativa in redazione non prima delle ore 11,00 e l'addebito si riferisce ad una presunta mancanza delle ore 10,00; peraltro l'opinione del ricorrente non era espressa su un sito o pubblicazione riferibile alla società;
   il quotidiano edito dalla società Unità srl non è un giornale o organo di partito da molti anni e, come indicato nella testata, «Questo giornale ha rinunciato al finanziamento pubblico»; dalla visura camerale emerge che i soci e titolari di diritti su azioni e quote sono: PIESSE srl con l'80 per cento, EYU srl con il 19,5 per cento, e Guido Veneziani Quotidiani srl con lo 0,5 per cento;
   ancora oggi il dottor Franchi presta la sua attività lavorativa sotto l'incombente minaccia di sanzioni disciplinari per l'esercizio di un diritto fondamentale, di rango costituzionale (tutelato da norme della Repubblica Italiana, e dai trattati Internazionali – tra i quali la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea): la libertà di pensiero;
   appare necessario riaffermare il diritto di tutti alla libera manifestazione del proprio pensiero, come storicamente fondante la civiltà occidentale e, attualmente, considerato diritto universale delle persone come sancito dalla Costituzione (all'articolo 21) ma anche nelle leggi ordinarie che regolano il rapporto di lavoro;
   la legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) «Titolo I, Della libertà e dignità del lavoratore» recita, all'articolo 1 (libertà di opinione): «... I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge...»;
   la stessa legge n. 300 del 1970 non solo riconosce all'articolo 1 il diritto innanzi richiamato per il lavoratore, ma al successivo articolo 8 prevede espressamente (e sanziona anche penalmente) il divieto per il datore di lavoro di qualsivoglia attività di indagine sul concreto esercizio del diritto e di pensiero dei suoi dipendenti (la violazione della norma è sanzionata penalmente al successivo articolo 38);
   da sempre la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce pienamente il libero esercizio del diritto di critica. La recentissima sentenza della corte d'appello di Roma – sezione lavoro, n. 8746/15 richiama e fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione (espresso nella sentenza 10511/1998) «... Il diritto di critica è, come il diritto di cronaca, una specificazione del generale diritto a “tutti” direttamente attribuito dall'articolo 21 Cost.» «... di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione...» –:
   di quali elementi disponga il Governo circa la vicenda sommariamente descritta in premessa e se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa di competenza per riaffermare, a partire dal caso del dottor Massimo Franchi, il diritto di critica e di espressione libera del proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, da parte dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 300 del 1970. (4-13289)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di manifestare

contrattazione collettiva

contratto di lavoro