ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13240

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 18/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 18/05/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 18/05/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 18/05/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 18/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/05/2016
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13240
presentato da
BALDASSARRE Marco
testo di
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI e TURCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Inps ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una ricerca che si riporta le cifre del boom dei voucher osservato negli ultimi anni, documentandone la dinamica e la diffusione a livello settoriale e territoriale. In modo particolare l'attenzione è stata rivolta a descrivere:
    la domanda di lavoro accessorio: tipologie di datori di lavoro, sia aziende che persone fisiche, intensità e persistenza del loro ricorso ai voucher;
    l'offerta: lavoratori coinvolti secondo le loro principali caratteristiche anagrafiche e di percorsi nel mercato del lavoro;
   da ciò emerge il fatto che nel 2015 sono stati venduti 115 milioni di voucher: nel 2010 erano meno di 10 milioni. Una volta riscossi daranno luogo a circa 860 milioni di compensi ai lavoratori, pari a circa 45.000 stipendi netti anni, e a circa 150 milioni di contributi a fini previdenziali;
   il numero di voucher riscossi da lavoratori che hanno prestato attività di lavoro accessorio concluso nel 2015 è pari a quasi 88 milioni;
   i committenti dei prestatori di lavoro accessorio che hanno svolto attività nel 2015 risultano 473.000; i prestatori coinvolti risultano 1,380 milioni e le posizioni lavorative 1,730 milioni, e ciò dipende dal fatto che un lavoratore può aver prestato lavoro occasionale per più di un committente;
   si tratta quindi di un sistema di pagamento che può essere utilizzato per tutte le forme di lavoro non regolamentate da un contratto, poiché svolte in modo occasionale e discontinuo;
   si ricorda che il voucher ha un valore nominale di 10 euro e un valore netto pari a 7,50 euro. Il valore nominale comprende: la contribuzione in favore della gestione separata dell'Inps, pari al 13 per cento, l'assicurazione anti infortuni all'Inail, pari al 7 per cento, un compenso all'Inps per la gestione del servizio;
   il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, per il quale si considera il contratto di riferimento;
   ogni compenso erogato tramite voucher ha uno specifico limite economico, il reddito di ogni singolo lavoratore non deve superare i 5.050 euro netti ovvero 6.740 euro lordi per ogni anno solare. Tale importo è considerato come totale percepito tra tutti i committenti del lavoratore. Il limite è pari a 2.020 euro netti ovvero 2.690 euro lordi per ciascun committente nel caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti. Il limite è di 3.000 euro netti pari a 4.000 euro lordi, con riferimento alla totalità dei committenti nel caso in cui i prestatori percepiscano misure di sostegno al reddito ovvero disoccupati e lavoratori in mobilità;
   si ricorda che possono essere utilizzati da: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici;
   mentre i soggetti che possono svolgere attività di lavoro accessorio sono solamente: pensionati e studenti nei periodi di vacanza;
   gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno; chi è iscritto agli studi universitari può svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno: i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, i lavoratori in part-time, altre categorie di prestatori, quali, ad esempio, i disoccupati, gli extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o di un permesso di soggiorno per «attesa occupazione»;
   a fronte di questi dati il presidente dell'Inps ha dichiarato esplicitamente durante un evento pubblico che «Bisogna intervenire in modo draconiano, drastico, nel reprimere forme fraudolente dell'utilizzo dei voucher»;
   infatti nel 2015 i voucher strumento, lo si ribadisce, pensato per retribuire il solo lavoro accessorio, nel 23 per cento dei casi sono stati usati per pagare lavoratori dell'età media di 37 anni, ex occupati, che in buona parte hanno perso il posto nei due anni precedenti;
   un'altra parte importante di lavoratori, pari al 14 per cento, non è mai stata occupata, quindi nel 37 per cento dei casi, quello retribuito a voucher è in realtà l'unico reddito da lavoro. Si tratta di un'entrata non certo sufficiente a mantenere una persona mentre, in realtà, l'85 per cento dei lavoratori che ha lavorato con pagamento mediante un buono è rimasto al di sotto dei mille euro annui;
   il dato, ad avviso dell'interrogante, rivela una netta deriva dello strumento rispetto al suo intento originario, cioè quello di facilitare l'emersione dal lavoro nero e pagare prestazioni occasionali per occupazioni saltuarie come il giardinaggio o i mestieri domestici;
   sempre il presidente dell'Inps ha esplicitamente dichiarato che «I voucher non stanno facendo emergere molto lavoro nero. In alcuni casi creano precarietà e sono controproducenti»;
   quali iniziative gravi e urgenti intendano assumere per eliminare gli abusi, in particolare prevedendo che dall'uso siano esclusi i settori incongrui. (4-13240)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-13240
presentata da
BALDASSARRE Marco

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente l'utilizzo dei buoni lavoro (cosiddetti voucher) per le prestazioni di lavoro accessorio, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che il lavoro accessorio, introdotto dal decreto legislativo n. 276 del 2003, si sostanzia in una particolare modalità lavorativa la cui precipua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite per l'appunto accessorie, non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro e svolte in modo saltuario ed occasionale da soggetti considerati, nella maggior parte dei casi, di difficile occupabilità.
  Si è inteso, in tal modo, regolarizzare attività normalmente saltuarie e marginali svolte «in nero» nell'intento di assicurare ai prestatori di lavoro un minimum di tutele previdenziali ed assicurative. Il pagamento della prestazione accessoria avviene unicamente attraverso lo strumento dei buoni lavoro (voucher) non essendo ammesse modalità retributive diverse.
  L'originaria disciplina del lavoro accessorio ha subito una radicale trasformazione con la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta riforma Fornero) e, successivamente, con il decreto legge n. 76 del 2013 che hanno eliminato le limitazioni di tipo oggettivo (attività esercitabili) e soggettivo (soggetti legittimati a prestare lavoro accessorio) e fatto venir meno la natura occasionale dell'istituto.
  Conseguentemente, tale categoria di lavoro è stata definita dai soli limiti economici dei compensi percepiti dal prestatore di lavoro a prescindere dalla tipologia di attività svolta, identificandosi, dunque, con l'insieme delle prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità di committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e, con riferimento a ciascun singolo committente, ad un compenso superiore a 2.000 euro.
  L'obiettivo del legislatore, con questi interventi di modifica, era certamente quello estendere il ricorso ad un istituto volto principalmente a favorire l'emersione del lavoro irregolare, principalmente tra soggetti privi di una stabile occupazione o che si trovassero in fase di transizione da un'occupazione ad un'altra.
  La materia è stata successivamente ridisciplinata con il decreto legislativo n. 81 del 2015, emanato in attuazione del jobs act, che ha innalzato a 7.000 euro il compenso massimo annuale che ciascun prestatore di lavoro può ricavare con riferimento alla totalità dei committenti, mantenendo invece inalterato il limite di 2.000 euro per le attività svolte in favore di ciascun singolo committente. È stato altresì introdotto il divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti.
  Inoltre, al fine di favorirne la tracciabilità, il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto che i voucher possano essere acquistati esclusivamente con modalità telematiche e che, prima dell'inizio della prestazione, i committenti siano tenuti a comunicare alla competente Direzione territoriale del lavoro i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. In assenza della predetta comunicazione preventiva, la prestazione resa dal lavoratore avrebbe dovuto essere considerata quale prestazione di fatto, e come tale in «nero», con la conseguente irrogazione della cosiddetta maxi sanzione da parte del personale ispettivo.
  Tanto premesso, si rappresenta che, ai fini di un corretto utilizzo dei buoni lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps, in qualità di concessionario del servizio di gestione dei voucher, hanno fornito chiarimenti e precisazioni in ordine agli ambiti di utilizzo degli stessi mediante diversi atti regolamentari (circolari, messaggi e pareri). In tal senso, il ricorso al lavoro accessorio è stato considerato incompatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro; parimenti, il ricorso al lavoro accessorio è stato considerato incompatibile con prestazioni aventi carattere di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati.
  Inoltre, sull'utilizzo dei voucher, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'Inps, ha effettuato una attività di monitoraggio e di valutazione i cui risultati sono stati illustrati in un apposito report pubblicato, il 22 marzo 2016, nel sito del Ministero. L'analisi sintetizzata nel rapporto consente di escludere che i voucher siano stati utilizzati per sostituire rapporti di lavoro stabili con prestazioni occasionali e di ritenere invece che l'aumento del ricorso ai voucher sia stato verosimilmente favorito dalle restrizioni all'utilizzo del lavoro a progetto e delle altre forme di contratti flessibili introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Nel report si rileva inoltre che, negli ultimi anni, l'importo medio percepito da ciascun lavoratore mediante il lavoro accessorio è rimasto costante, nella misura di circa 630 euro annui. Tale circostanza induce a ritenere che sulla crescente diffusione dell'istituto non abbiano inciso in maniera significativa le modifiche introdotte dal jobs act in materia di lavoro accessorio.
  Si aggiunge inoltre che, il 7 ottobre 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il decreto legislativo n. 185 del 2016 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione del jobs act. Tale decreto ha rafforzato la tracciabilità dei voucher al fine di evitare eventuali distorsioni nell'uso di tale strumento e di preservarne la finalità originaria volta a far «emergere» quelle prestazioni che non possono essere disciplinate attraverso le forme di lavoro stabile previste dalla legislazione vigente. Si introduce così una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto Job on call (lavoro a chiamata) al fine di impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di quelle imprese che acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.
  Nello specifico, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti debbano comunicare alla competente sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro – mediante sms o posta elettronica e almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Invece, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare – nel medesimo termine e con le stesse modalità – solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
  Il legislatore, in tal modo, ha voluto tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti imprenditori agricoli di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori meteorologici.
  Per quanto concerne l'attività di controllo sui voucher, si precisa che nel documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha previsto, tra gli obiettivi primari di attenzione degli organi ispettivi, la verifica sul corretto utilizzo dei voucher.
  Inoltre, l'attività di vigilanza sarà resa più efficace grazie alla costituzione dell'Ispettorato del lavoro: infatti, l'affidamento a tale organo della gestione unitaria delle attività in precedenza svolte dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail consentirà di unificare e potenziare le ispezioni nelle imprese. Anche quest'ultimo intervento conferma l'intenzione e la volontà del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti quei comportamenti che sfruttano il lavoro e alterano la corretta concorrenza tra le imprese.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiLuigi Bobba.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contributo sociale

lavoro occasionale

parita' retributiva