ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12936

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 611 del 21/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/04/2016
Stato iter:
18/05/2016
Fasi iter:

RITIRATO IL 18/05/2016

CONCLUSO IL 18/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12936
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 21 aprile 2016, seduta n. 611

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica medio/alta — testimoniata dal ricorrente verificarsi di terremoti, spesso anche di notevole intensità — una vulnerabilità molto elevata, non ancora conosciuta in maniera dettagliata, ed un'esposizione altissima, in considerazione della densità abitativa e della presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale di enorme pregio e valore;
   come è noto, le conseguenze di un terremoto sono strettamente correlate al concetto di vulnerabilità sismica degli edifici, cioè la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata: in tal senso, tanto più un immobile è vulnerabile — a causa, per esempio, di un'inadeguata progettazione, una scadente qualità dei materiali e delle modalità di costruzione ed una scarsa manutenzione — tanto maggiori saranno le conseguenze legate all'azione di un fenomeno sismico;
   il tema della sicurezza del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi è, pertanto, connesso all'adeguamento antisismico degli edifici, quale fulcro di ogni strategia di prevenzione diretta a ridurre il peso delle conseguenze di un terremoto in termini di perdite di vite umane, di danni alle cose, di negativi impatti sociali, economici e finanziari;
   il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — all'articolo 93, comma 1, lettera g) — Stabilisce che sono attribuite allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, prevedendo, altresì — all'articolo 94, comma 2, lettera a) — che siano conferite alle regioni e agli enti locali le funzioni inerenti all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
   il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — all'articolo 52 ed agli articoli 83 e seguenti di cui al Capo IV – individua e definisce il quadro normativo inerente alla realizzazione delle costruzioni in zone sismiche — dettando una disciplina di dettaglio per ciò che concerne il contenuto delle norme tecniche ed il loro ambito di applicazione e prevedendo, altresì, specifiche disposizioni in ordine all'attività di vigilanza sui lavori ed al relativo regime sanzionatorio per la repressione delle violazioni;
   l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», dispone, all'articolo 1, che nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone» di cui all'allegato 1, nonché le connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti», «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 (studio di pericolosità, poi aggiornato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — tenuto conto della rilevanza del tema del progressivo adeguamento degli edifici e rilevata l'urgenza di predisporre strumenti normativi e fiscali idonei ad incentivare l'iniziativa dei privati nella realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico — ha provveduto ad istituire, con l'articolo 1 del decreto prot. n. 378 del 17 ottobre 2013, un gruppo di studio per la proposizione di una o più ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, finalizzata all'incentivazione fiscale di interventi per la riduzione dello stesso rischio, anche individuando le modalità di applicazione di incentivi fiscali per interventi di riduzione del rischio sismico del patrimonio esistente, graduati sulla base della tipologia di interventi, della valutazione quantitativa del rischio effettivo e della riduzione di rischio ottenuta con l'intervento, valutate anche mediante l'adozione di una idonea metodologia di classificazione (e stabilendo, altresì, all'articolo 3 del suddetto decreto, il termine del 31 dicembre 2013 per la conclusione delle attività svolte dalla citata commissione di esperti);
   questa raggiunta e ormai matura consapevolezza è, evidentemente, alla base dell'estensione in via specifica agli interventi di adeguamento antisismico di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del regime fiscale di favore riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia in genere — le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90 — ancora una volta prorogato per un ulteriore anno con l'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016); in tal senso, l'azione intrapresa sul piano legislativo non può sottrarsi all'obbligo di una verifica puntuale in termini di risultati effettivamente conseguiti e di efficacia delle misure adottate –:
   quale sia il numero e l'entità finanziaria complessiva degli interventi di adeguamento antisismico che abbiano beneficiato, per ciascuno degli anni di applicazione, delle suddette agevolazioni fiscali, con distinta indicazione delle agevolazioni relative ad interventi su edifici destinati ad abitazione e di quelle relative a costruzioni adibite ad attività produttive, nonché delle agevolazioni relative ad immobili ricadenti in zona sismica 1 e in zona sismica 2, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ed alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006;
   quali risultati siano stati ottenuti dal 4 agosto 2013 — data di entrata in vigore del provvedimento a favore degli interventi di adeguamento antisismico — in termini di detrazione del 65 per cento riconosciuta al contribuente che ha proceduto alla realizzazione degli interventi;
   se non si ritenga opportuno — in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel sopra citato decreto e, più in generale, nell'ottica di promuovere una concreta e più efficace politica di riduzione del rischio sismico — assumere iniziative per procedere ad una revisione dei vigenti strumenti normativi e fiscali per la realizzazione degli interventi di adeguamento antisismico delle costruzioni;
   quali siano i risultati del lavoro che è stato effettuato dal gruppo di studio richiamato nelle premesse e se, in che tempi ed attraverso quali modalità il Governo intenda avvalersene, anche ai fini della elaborazione di una più adeguata metodologia di classificazione del rischio sismico. (4-12936)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sismologia

sisma

conseguenza economica