ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12893

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12893
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Martedì 19 aprile 2016, seduta n. 609

   LOMBARDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   i complessi immobiliari siti in Roma, via Madre Teresa Napoli 28 e 32 e via delle Cerquete 180 del comune di Roma sono stati costruiti nell'ambito del piano di zona B4-bis «Castel Verde», realizzato in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per interventi di edilizia abitativa a basso costo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
   nel 1987 la DEMO S.r.l. otteneva il primo finanziamento pubblico;
   il 24 giugno 1992 la CEE S.r.l. (subentrata nel 1991 alla DEMO s.r.l.) otteneva dal Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) del Ministero dei lavori pubblici un finanziamento, sotto forma di contributo in conto interessi, in conformità al titolo III della legge n. 457 del 5 agosto 1978 sui mutui edilizi agevolati concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, nel limite di impegno annuo massimo di lire 123.000.000 per la realizzazione di minimo n. 30 alloggi nel Comune di Roma – La Mistica a valere sui fondi stanziati dall'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 118 del 5 aprile 1985;
   il 19 novembre 1998, con la delibera del consiglio comunale n. 234, venivano assegnate alla CEE s.r.l. in diritto di superficie le aree comprese nel P.d.Z. B4 «Castel Verde» per la realizzazione di una cubatura residenziale di mc. 11.432 virtuali sul comparto e/p+d/p;
   il 13 dicembre 1999, essendo l'intervento risultato inattuabile per preesistenze di natura archeologica, il diritto di superficie viene trasferito dal comparto e/p al comparto f/p, ferma restando la cubatura precedentemente assegnata e, a seguito del parere espresso dalla S.A.R., veniva predisposta una variante urbanistica al piano di zona e, conseguentemente, con delibera del Consiglio comunale n. 194 del 20 novembre del 2000, veniva adottata la variante n. 36/87 al P.d.Z. B4 «Castel Verde» che, pertanto, assume la denominazione di B4-bis «Caste Verde»;
   nel frattempo, il 6 maggio 2002 tra la CEE s.r.l. e la Coop. Edilizia a.r.l. MIDICOOP ARTIGIANATO PRIMA interveniva una scrittura privata con cui la cooperativa acquisiva l'intera operazione immobiliare di cui la CEE S.r.l. era titolare;
   il 18 luglio 2003 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciava la concessione edilizia n. 38 protocollo 378, la quale prevedeva l'inizio dei lavori entro tre mesi e la loro ultimazione entro sedici mesi dall'inizio;
   il 14 ottobre 2003 iniziavano i lavori di costruzione, che, dovendo completarsi in base alla concessione edilizia n. 38 entro sedici mesi dall'inizio, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 15 febbraio 2005;
   il 14 dicembre 2005 veniva stipulata tra CEE s.r.l. e il comune di Roma la convenzione (con atto a rogito del notaio Giovanni Ungari Trasatti, Repertorio n. 37871, raccolta n. 19552) con cui era prevista la concessione del diritto di superficie sul terreno sopra descritto. In particolare, nella citata Convenzione il corrispettivo di concessione del terreno veniva fissato in euro 927.235,13 di cui euro 359.650,72 quale quota provvisoria soggetta ad eventuale conguaglio del corrispettivo per l'acquisizione dell'area, euro 35.424,81 per quanto dovuto a titolo di indennità presunta di occupazione ed euro 532.159,60 quale quota per oneri di urbanizzazione;
   il 26 gennaio 2006 Unipol Banca s.p.a. e CEE s.r.l. sottoscrivevano un contratto di mutuo per euro 3.530.000,00 erogato alla stipula per euro 800.000,00 senza che i lavori fossero terminati e senza il rispetto delle clausole previste per l'erogazione;
   il 26 ottobre 2006 il comune di Roma (dipartimento IX) rilasciava alla CEE s.r.l. il permesso di costruire n. 116 protocollo 73167;
   nonostante la consegna degli immobili sarebbe dovuta avvenire, in forza di quanto disposto dalla concessione edilizia n. 38, entro il 15 febbraio 2005, il IX dipartimento del comune di Roma concede una serie di proroghe per l'ultimazione dei lavori (determinazione dirigenziale n. 1814 del 17 novembre 2008 con proroga al 31 dicembre 2008);
   determinazione dirigenziale n. 1391 del 27 ottobre 2009 con proroga al 31 dicembre 2009; determinazione dirigenziale n. 174 del 1o febbraio 2010 con proroga al 30 giugno 2010);
   con raccomandata A/R del 15 febbraio 2010, il direttore dei Lavori Architetto Marco Maria Cupelloni comunicava che il termine dei lavori era avvenuto in data 12 febbraio 2010, certificando con regolare documento attestazione di ultimazione lavori emesso da Roma Capitale il 5 aprile 2011;
   successivamente, i promissari acquirenti sottoscrivevano un atto di prenotazione con la CEE s.r.l. con cui dichiaravano e garantivano di possedere i requisiti di legge per assumere la titolarità e la proprietà degli alloggi;
   tale atto di prenotazione stabiliva, in primo luogo, l'indicazione del prezzo di acquisto e le modalità di pagamento;
   l'atto di prenotazione sottoscritto, inoltre, statuiva che «...la consegna dell'unità immobiliare è programmata dopo sedici mesi naturali e consecutivi, salvo proroghe e/o cause di forza maggiore, dal verbale di inizio lavori giusto quanto previsto dal CIPE, con deliberazione dell'8 aprile 1987 in merito ai programmi ordinari di edilizia agevolata...» e che «...la stipula dell'atto notarile di compravendita dell'unità immobiliare...dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori...»;
   la Cee s.r.l., però, sebbene trasmettesse ai promissari acquirenti una scheda riepilogativa dei costi «chiavi in mano» di ciascun appartamento, non vi si atteneva, pretendendo successivamente, con dubbi e modalità la corresponsione di somme di gran lunga superiori rispetto a quelle inizialmente previste, costringendo i promissari acquirenti ad affrontare enormi sacrifici economici;
   la Cee non ha adempiuto all'atto di prenotazione: non ha provveduto all'ultimazione dei lavori nel termine previsto e non ha provveduto al trasferimento della proprietà degli alloggi, tant’è che i prenotatari si vedevano costretti a rivolgersi al giudice civile per il trasferimento coattivo degli alloggi per cui avevano in precedenza corrisposto buona parte del prezzo di acquisto;
   addirittura, i promissari acquirenti venivano informati dalla stessa Midicoop che alcuni creditori della CEE s.r.l. stavano intraprendendo delle azioni di recupero fino a che, nel 2009, il complesso immobiliare veniva pignorato e, nell'ambito di tale procedura, interveniva, quale parte creditrice, la Banca Unipol erogatrice del mutuo;
   non solo, la Banca Unipol avrebbe iscritto ipoteca sul diritto di superficie dei terreni di proprietà del comune di Roma, il quale era stato, invece, concesso alla CEE s.r.l. esclusivamente per la costruzione di alloggi di tipo economico-popolare;
   inoltre, i promissari acquirenti, a quanto risulta all'interrogante, hanno dovuto pagare per opere di urbanizzazione primarie e secondarie che non sono mai state compiute, ma che sono state comunque imputate loro;
   i promissari acquirenti, a questo punto, allarmati dalla situazione verificatasi, si rivolgevano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al comune di Roma chiedendo una verifica sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di costruzione del complesso immobiliare in questione, sulla regolare applicazione della convenzione e sulla regolarità delle operazioni di concessione del mutuo da parte della Banca Unipol;
   a conferma dell'obbligo di vigilanza e controllo gravante sul comune di Roma, il quale avrebbe dovuto verificare che la società costruttrice applicasse quanto statuito nella Convenzione o, in mancanza, avrebbe dovuto intervenire, pena la sua responsabilità, il Ministero delle infrastrutture e dei, trasporti con nota del 27 settembre 2012 prot. n. 0010999 affermava che: «...le procedure dell'articolo 3, comma 7-bis della legge 118/85, attivate da questo Ministero non prevedono controlli sulla convenzione stipulata tra comune ed Impresa restando il primo responsabile ad ogni effetto dell'attuazione. Tuttavia, attesa la gravità di quanto rappresentato, al fine di comprendere meglio la questione, è stata chiesta copia della convenzione al comune di Roma in data 30 agosto 2012 e si è tuttora in attesa di risposta...»;
   nonostante le evidenti lacune nei controlli, però, in data 10 luglio 2014, veniva disposto lo sgombero degli alloggi;
   alcuni dei promissari acquirenti, dunque, dopo aver pagato ingenti somme per diventare assegnatarie di immobili a cui avevano diritto si sono viste addirittura additare quali occupanti senza titolo e si trovano tuttora costretti a dover rilasciare gli alloggi dopo averli praticamente acquistati;
   invece, altri promissari acquirenti tra il 2007 e il 2008 hanno sottoscritto un verbale di consegna provvisorio di alloggio nel quale era specificatamente indicato che «...la predetta consegna avviene tra le parti sopra identificate al solo scopo di permettere al prenotatario sig. (...) di potere custodire ed utilizzare il sopra descritto immobile per deposito di beni mobili, e pertanto, il medesimo non potrà essere utilizzato, a fini abitativi, fino a quando non sarà rilasciato dalle autorità preposte il certificato di abitabilità, così come prescritto dalle normative vigenti (...)»;
   con nota protocollo 0006709 del 13 maggio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del direttore generale Costanza Pera, interpellato sullo stato della procedura per il finanziamento agevolato disposto dal citato Ministero a favore della CEE s.r.l. dal Comitato per la Casa «Cerquete 2003», affermava:
    a) «...si fa presente che questa Direzione ha preso atto della ultimazione dei lavori (nota del Comune di Roma, protocollo N. 96042, del 25 luglio 2012), nonché dell'avvenuta concessione del mutuo fondiario alla Costruzioni Edilizie Europee s.r.l. da parte della Unipol Banca s.p.a., per il quale è prevista la garanzia sussidiaria da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riferita a mutui non fruenti di contributi statali...»;
    b) «...Non risulta agli atti, alcuna convenzione tra Unipol banca s.p.a. ed il Ministero delle infrastrutture, relativa al programma edilizio in oggetto...»;
    c) «...nel prendere atto pertanto, che l'intervento edilizio è stato realizzato senza il contributo statale, si conferma che per quanto attiene agli obblighi derivanti dall'utilizzo di un'area in diritto di superficie, la regolamentazione è definita attraverso la convenzione stipulata tra il comune di Roma e la CEE s.r.l. ai sensi dell'articolo 35 della legge 865/71...»;
   nel corso del 2015 il Comitato Cerquete 2003 contattava l'assessore alla trasformazione urbanistica di Roma Capitale Architetto Caudo, il quale (con lettera protocollo n. 113762 del 7 luglio 2015 e protocollo 118844 del 15 luglio 2015) trasmetteva la documentazione della vicenda PdZ B4 Castelverde comp G/p al procuratore Pignatone, per una valutazione degli atti conseguenti di sua competenza;
   a conferma del fatto che la procedura burocratica ed amministrativa di gestione del programma di edilizia economica e popolare non è del tutto limpida e chiara si evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recentemente interpellato dalla dalla interrogante, ha comunicato con una nota protocollo n. 7042 dell'8 luglio 2015, che «...è stato richiesto agli assessori competenti del comune di Roma e della Regione Lazio voler far conoscere quali iniziative abbiano attivato sull'argomento nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza di propria competenza con riferimento al comporto dell'edilizia residenziale pubblica...» –:
   se gli assessori competenti del comune di Roma e della regione Lazio abbiano informato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa le iniziative attivate nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sulle opere di edilizia residenziale pubblica;
   come sia stato possibile che la Unipol Banca s.p.a. abbia potuto concedere un mutuo fondiario alla CEE s.r.l. ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 457 del 1978 – per il quale è prevista la garanzia sussidiaria dello Stato – laddove, invece, il direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che non sussiste alcuna convenzione tra la Unipol e il Ministero stesso;
   come la Unipol Banca abbia potuto stipulare il contratto di mutuo con la CEE srl e poi procedere con il pignoramento del complesso immobiliare de quo, se essa non rientra tra le banche convenzionate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   per quale motivo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una volta venuto a conoscenza della mancanza della convenzione tra il Ministro e Unipol, non abbia in alcun modo reso nota tale circostanza alle autorità competenti;
   se, dinanzi ad una situazione tanto nebulosa come quella descritta in premessa, non si reputi necessario evitare l'enorme dispiegamento di forze dell'ordine a cui si assiste ormai da tempo per gli sgomberi degli alloggi di Castelverde, anche alla luce dei costi che ciò comporta per la collettività. (4-12893)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

politica della casa

prenotazione