ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12805

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 606 del 12/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: QUARANTA STEFANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ATTORRE ALFREDO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/04/2016
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/04/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/04/2016
Stato iter:
07/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/06/2016

CONCLUSO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12805
presentato da
QUARANTA Stefano
testo di
Martedì 12 aprile 2016, seduta n. 606

   QUARANTA, D'ATTORRE, COSTANTINO e SCOTTO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   le firme dei referendum, possono essere raccolte solo in presenza di un autenticatore che dovrà autenticare le firme dei sottoscrittori;
   tra gli autenticatori abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130, e all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, figurano anche i consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia;
   la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;
   in particolare, le città metropolitane in data 1o gennaio 2015, si sono sostituite alle preesistenti province, subentrando ad esse in tutti i rapporti e in tutte le funzioni;
   l'articolo 1, comma 2, definisce le città metropolitane «enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee»;
   l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, non ha privato i consiglieri provinciali della legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni a sostegno della presentazione di liste elettorali, come ha testualmente affermato il Consiglio di Stato (sezione V, 10 luglio 2015, n. 3470);
   se ne può pertanto dedurre, sul piano e dell'analogia e del sistema, la sostanziale continuità in ordine ad attività di autenticazione, giacché l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nell'abilitare i consiglieri provinciali e comunali all'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, ha inteso agevolare il corretto svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (Consiglio Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2731), con l'unico limite costituito dal territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. È quindi quello territoriale l'unico limite che in base alle disposizioni vigenti in materia di autenticazione di firme nel nostro ordinamento è da ritenere implicitamente sussistente in relazione al potere attribuito ai pubblici ufficiali indicati nel citato articolo 14, anche a seguito della legge n. 56 del 2014 (Consiglio di Stato, sezione V, 16 aprile 2014, n. 1885);
   risulta assolutamente rilevante la finalità di agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste, implicita in tale normativa di sistema (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 aprile 2014 n. 1885);
   tuttavia, in tale ottica parrebbe non muoversi invece il parere rilasciato dal Ministero dell'interno, tramite la prefettura di Torino, che, prediligendo l'interpretazione letterale, come tale secondo gli interroganti irragionevole e frustrante rispetto alle finalità perseguite dalla normativa in materia di autenticazione delle firme dei sottoscrittori, avrebbe ritenuto escludere la possibilità per i consiglieri metropolitani e i funzionari delle città metropolitane di procedere in tal senso;
   è evidente che tale interpretazione, assai discutibile, limitando il numero dei potenziali autenticatori, porterebbe anche ad una preoccupante e, secondo gli interroganti, illegittima limitazione della possibilità dei cittadini di accedere allo strumento del referendum –:
   se il Ministro non intenda assumere iniziative volte a rivedere l'orientamento di cui in premessa e se non ritenga che alle città metropolitane, subentrate alle province in tutti i rapporti e in tutte le funzioni, debba ritenersi applicabile la normativa in tema di autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste, con particolare riferimento agli autenticatori delle firme, in tal modo ritenendo abilitati i consiglieri metropolitani, in luogo di quelli provinciali, ormai venuti meno per la soppressione delle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. (4-12805)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 633
4-12805
presentata da
QUARANTA Stefano

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante, unitamente ad altri interroganti, esprime perplessità su un parere reso dal Ministero dell'interno, tramite la prefettura di Torino, che avrebbe escluso la possibilità per i consiglieri metropolitani di autenticare le firme dei presentatori delle liste elettorali.
  In relazione a ciò, si chiede al Ministro dell'interno se intenda rivedere tale orientamento, sul presupposto che, in tema di autenticazione delle firme, vi sia una sorta di continuità sostanziale tra i consiglieri provinciali venuti meno con la soppressione dell'ente provincia e i consiglieri metropolitani subentranti.
  Si premette che, a sempre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata nel senso della tassatività delle categorie di soggetti ai quali viene conferita la capacità di attribuire pubblica fede in ordine alla autentica delle sottoscrizioni delle liste di candidati e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
  Ritiene in sostanza, l'Alto Consesso, che l'elencazione dei soggetti aventi potestà autenticante, contenuta nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, non si presti ad interpretazioni estensive in via analogica o sistematica.
  L'Amministrazione dell'interno, in un ambito così delicato e improntato ad attento rigore formale, non può evidentemente discostarsi dal costante indirizzo del Consiglio di Stato, finalizzato ad assicurare a tutti – elettori e candidati – un quadro di riferimento certo e quindi idoneo anche ad evitare possibili ricusazioni di firme per l'invalidità delle autenticazioni.
  Pertanto, si ritiene opportuno che i consiglieri delle città metropolitane svolgano la funzione di autenticazione solo in quanto consiglieri comunali e, quindi, solo all'interno del territorio di quel comune e con riferimento ad elezioni che si tengono nell'ambito del comune medesimo.
  Un ampliamento della platea dei soggetti legittimati all'autenticazione, nel senso dall'interrogante, esige un mirato intervento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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