ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12782

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 604 del 08/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MATARRELLI TONI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 08/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12782
presentato da
MATARRELLI Toni
testo di
Venerdì 8 aprile 2016, seduta n. 604

   MATARRELLI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in base alle indicazioni fornite dal Ministero della salute – dipartimento della sanità pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute –, e come disciplinato dagli articoli 823 e 826 del codice civile, la tutela degli animali liberi, non riconducibili ad un proprietario, spetta all'autorità amministrativa;
   l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, inoltre, attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
   giova precisare anche che le nuove disposizioni del codice della strada prevedono il coinvolgimento di più enti ed attribuiscono con chiarezza ai servizi veterinari la competenza in materia di salute e benessere animale;
   le funzioni di intervento e controllo per la profilassi delle malattie infettive diffusive, con particolare riguardo alle zoonosi, e il controllo delle popolazioni animali in genere, rientrano tra gli obiettivi che il Servizio sanitario nazionale deve perseguire, quali la tutela della salute della persona umana, ex articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con competenze e compiti di prevenzione collettiva e di tutela della sanità pubblica ex articoli 7-ter e 7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992;
   ad oggi, tuttavia, la mancata o parziale osservanza della legge quadro n. 281 del 1991 da parte di numerosi comuni ha determinato il perpetrarsi del fenomeno del randagismo, il quale rimane un problema allarmante, che coinvolge svariati diritti e interessi giuridicamente tutelati;
   ci si riferisce al mancato benessere della popolazione animale in questione dovuto ad esempio a mortalità elevata, fame, aggressioni, malattie, cannibalismo, predazione, esposizione alle avversità climatiche, parassiti che li debilitano e che li fanno diventare, a loro volta, un veicolo di propagazione che può divenire un fenomeno allarmante se le malattie infettive sono trasmesse tra animali selvatici e domestici;
   la situazione descritta può costituire un pericolo per l'uomo stesso, a causa della naturale aggressività sviluppata da taluni animali, costretti a lottare per sopravvivere, e degli incidenti che sono idonei a provocare, anche in relazione al rischio legato alle antropo-zoonosi;
   il randagismo, inoltre, genera elevati costi a carico dell'Associazione difesa animali e ambiente (AIDAA), oltre che per la pubblica amministrazione – si consideri che, stando ai rapporti zoomafie della Lav-Lega antivivisezione, esso è stimato in spese pari a circa 500 milioni di euro l'anno;
   tutti i comuni italiani attingono alle proprie casse per la gestione, diretta o indiretta, degli animali randagi presenti sul proprio territorio;
   gli interventi di sterilizzazione causerebbero un minimo esborso economico per le finanze comunali, garantendo un grande vantaggio collettivo costituito dal sicuro blocco della riproduzione di tali animali, il quale permetterebbe di scongiurare la soppressione della prole o, una sua morte certamente più atroce –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e se e quali iniziative intenda assumere, con particolare riferimento all'opportunità di avviare specifiche campagne di sterilizzazione degli animali randagi adottando opportune iniziative al fine di istituire l'obbligo di porre in essere detta pratica, per garantire una migliore tutela dell'uomo, degli animali e anche per arginare sacche di speculazione gravitanti attorno al fenomeno, volta anche all'accaparramento di denari pubblici;
   se ritenga opportuno adottare idonee iniziative, per quanto di competenza, per consentire alle amministrazioni competenti di stipulare apposite convenzioni per l'affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario a favore di animali incidentati feriti e/o traumatizzati e di individuare un «luogo degenza-rifugio», per la gestione delle colonie feline presenti sul territorio;
   se ritenga opportuno promuovere la costituzione di un'oasi protetta a favore dei felini non più integrabili nel contesto urbano di provenienza, sul modello dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia n. 12 del 95, restituendo ai cittadini ed agli animali una convivenza improntata al rispetto della natura e dell'ambiente;
   se il Ministro non reputi di assumere le iniziative di competenza, per definire le modalità per l'intervento ed il coordinamento delle attività spettanti ai singoli soggetti coinvolti, stabilendone i compiti e se ritenga opportuno promuovere la realizzazione di ospedali veterinari pubblici, garantendo la continuità del servizio mediante la presenza costante di personale sanitario, oltre alla dotazione di adeguati strumenti ed attrezzature;
   se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per potenziare l'attuale sistema dei controlli. (4-12782)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione degli animali

prevenzione delle malattie

protezione del consumatore