ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12711

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 600 del 01/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 01/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12711
presentato da
PLACIDO Antonio
testo di
Venerdì 1 aprile 2016, seduta n. 600

   PLACIDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in considerazione delle vigenti funzioni medico legali attribuite all'Inps per gli adempimenti sanitari di competenza delle Unità operative complesse (UOC) e delle unità operative semplici (UOS) territoriali, di cui alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 68 del 1999, lo stesso istituto ha provveduto, con avviso di selezione pubblica, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 dicembre 2015, all'affidamento, su base regionale, di 341 incarichi professionali ad operatori sociali/esperti ratione materiae;
   lo stesso bando prevede che la partecipazione alla selezione è dedicata a tutti coloro che risultino iscritti agli albi professionali degli assistenti sociali, degli psicologi e dei medici chirurghi ed odontoiatri;
   sul fronte del trattamento economico, per l'incarico è riconosciuto un compenso orario lordo pari a 50 euro quale «gettone di presenza» alle singole sedute di commissione. Al singolo professionista incaricato viene pertanto riconosciuto un trattamento economico rapportato non al numero di pazienti valutati o alle ore di effettivo lavoro svolto, ma alla quantità di sedute di commissione effettuate nell'arco di un mese;
   lo stesso suddetto avviso pubblico prevede che la stessa commissione esaminatrice, per potersi considerare tale, dovrà durare un tempo superiore a tre ore. Lo stesso avviso non stabilisce in maniera altrettanto chiara quale sia la durata massima della stessa, quando la stessa debba essere considerata terminata o comunque quando si possa ritenere di trovarsi in «seduta pomeridiana», con relativo riconoscimento del doppio del compenso. Infatti, il bando prevede che, a seduta, antimeridiana o pomeridiana, è riconosciuta una retribuzione pari a 50 euro a seduta aumentabile sino ad euro 100,00 giornaliere nel caso in cui la seduta antimeridiana si protragga anche in orario pomeridiano, con impegno lavorativo non inferiore a tre ore per ogni sessione;
   tale mancata definizione sulla durata massima della Commissione esaminatrice mette i professionisti nella condizione di fatto di lavorare mediamente 5 ore al giorno, con un compenso lordo pari a 10 euro l'ora corrisposto in regime preferibilmente di partita IVA;
   di contro, alla figura professionale medica è riservato un trattamento economico del tutto diverso. La stessa figura professionale, infatti, oltre ad essere contemplata dal suddetto bando, è anche richiamata da un precedente bando (per 900 incarichi) che riconosce ai medici facenti parte delle stesse commissioni una retribuzione oraria pari a euro 32,27;
   tale trattamento differenziato, nonostante lo stesso Inps si sia preoccupato di differenziare apparentemente le mansioni tra i due bandi, ha portato alcune regioni, tra le quali ad esempio la Basilicata, a scegliere le figure professionali attingendo a psicologi ed assistenti sociali necessariamente dal bando a loro dedicato, mentre per quanto riguarda i medici dal bando a loro rivolto, che stabilisce per gli stessi una retribuzione superiore;
   il bando di selezione per soli medici è totalmente generico nella definizione delle mansioni che gli stessi professionisti dovranno svolgere per conto dell'istituto e non si capiscono le ragioni per cui il corrispettivo dallo stesso previsto per il lavoro svolto da un medico pari a 32,27 euro all'ora, si debba trasformare, nell'altro bando (quello per medici, psicologi ed assistenti sociali) in un compenso decisamente più svantaggioso ed assimilabile al «gettone di presenza»;
   in forza di tale quadro regolatorio, nella pratica di una giornata lavorativa presso la pubblica amministrazione per una cosiddetta partita Iva accade che ritmi, tempi e modalità di lavoro non sono più decisi dal professionista esterno incaricato, ma dallo stesso Inps, al quale spetta inoltre la comunicazione del calendario delle visite, che non può in alcun modo essere discusso da parte del professionista che, per questo, si troverà costretto semplicemente a rispettarlo;
   tale disparità di trattamento comporta di fatto a parere dell'interrogante, che le figure dello psicologo e dell'assistente sociale non siano considerate adeguatamente per la valutazione del quadro complessivo della persona bisognosa di aiuto, elemento che determina una svalutazione di queste stesse figure professionali, e che rivela un approccio perlopiù medicalizzante della condizione di vita della persona;
   l'interrogante, inoltre, paventa che dietro la giustificazione di un contenimento dei costi, si nasconda in realtà una visione politica ben precisa che da una parte considera inutile il cosiddetto welfare sociale, e che, dall'altra, fa assumere valore alla patologia psicologica o psichiatrica solo se la si considera malattia;
   di più, con il ricorso all'istituto dell'aggiornamento dei suddetti incarichi alle figure iscritte negli albi professionali sopra descritte sembra all'interrogante che non si vogliono tutelare alcuni diritti riconosciuti ai lavoratori (maternità, malattia e ferie) da dover, diversamente, riconoscere nel caso in cui lo stesso incarico fosse ricoperto da un dipendente contrattualizzato;
   quella fin qui rappresentata è una delle tante realtà che si prospetta ai nostri neolaureati in cerca di lavoro –:
   se siano a conoscenza delle palesi disparità di trattamento che derivano dall'applicazione e dalla operatività dei due bandi dell'Inps in premessa e quali iniziative di competenza ritengano di dover assumere per rimuoverli. (4-12711)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

associazione professionale

organizzazione della professione