ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12495

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 588 del 11/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 11/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/03/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/03/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/03/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 11/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12495
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Venerdì 11 marzo 2016, seduta n. 588

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   alle donne atlete è «de facto» impedito l'accesso a una legge dello Stato, la legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo;
   a oggi, tutte le atlete italiane, indipendentemente dal loro livello tecnico-agonistico e dal fatto che pratichino lo sport come attività che produca per loro reddito prevalente e continuativo, sono definite «dilettanti»;
   la legge n. 91 del 23 maggio 1981 «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti», all'articolo 2, stabilisce che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni;
   in base alla legge n. 91 del 23 maggio 1981, le federazioni sportive hanno qualificato come professionistiche solo cinque discipline del panorama sportivo per i soli atleti maschi: calcio fino alla C2, basket serie A1 e A2, boxe, golf, ciclismo su strada;
   nessuna delle discipline sportive femminili è ritenuta «professionistica» pertanto in Italia nessuna atleta può godere di alcuna tutela occupazionale, previdenziale e di protezione in caso di maternità nonostante le atlete donne siano parte integrante del sistema economico del nostro Paese, che produce circa il 3 per cento del prodotto interno lordo;
   a questa disparità di trattamento, si aggiunge il fatto che la presenza di donne nei ruoli di vertice dello sport italiano è eccessivamente bassa: su 45 federazioni sportive nazionali non vi è a capo una donna, la presenza nei consigli federali è del 9 per cento (solo 60 donne su 670 membri complessivi), ed ancor oggi non è mai stata eletta una presidente donna al Comitato olimpico nazionale italiano;
   la distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico inserita nell'ordinamento sportivo italiano, non può rappresentare un ostacolo a un totale riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e per le donne atlete del diritto alla maternità, che deve essere tutelato sotto ogni forma in base al decreto legislativo n. 151 del 2001;
   con la risoluzione su «donne e sport» approvata dal Parlamento europeo nel 2003, si dichiara che «lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione»;
   la stessa risoluzione sollecita gli Stati membri e il mondo sportivo a «sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello». Da ciò si evince che le federazioni nazionali devono assicurare a tutte le donne atlete, la stessa parità di diritti dei colleghi uomini atleti professionisti in termini di trattamento economico, di assistenza medica, di trattamento pensionistico e di formazione professionale –:
   se quanto esposto in premessa trovi conferma e se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza della situazione in cui versano le donne atlete, considerate dilettanti;
   se, anche alla luce della candidatura dell'Italia ai Giochi olimpici del 2024, ritenga ancora opportuno esercitare direttamente le competenze in materia di sport o se invece non sia piuttosto necessario proporre la nomina di un Ministro senza portafoglio cui affidare la delega per le politiche sportive;
   se non ritenga urgente e necessario assumere iniziative per modificare la legge n. 91 del 23 maggio 1981, al fine di eguagliare la condizione giuridica delle atlete donne a quella degli atleti uomini;
   se non ritenga opportuna, in considerazione dell'evidente disparità e discriminazione nei confronti delle donne atlete, promuovere una revisione della disciplina concernente il trattamento economico e pensionistico del settore, equiparando lo sport dilettantistico a quello professionistico. (4-12495)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sport professionale

risoluzione

organizzazione sportiva