ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12490

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 588 del 11/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12490
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Venerdì 11 marzo 2016, seduta n. 588

   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   decorso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico, i contribuenti possono rettificare o integrare le dichiarazioni stesse inviando, secondo le stesse modalità previste per le dichiarazione originarie, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
   per considerare valida la correzione l'agenzia delle entrate pretende che la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente venga presentata entro un termine molto ristretto, quello previsto dal comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia non oltre il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno successivo;
   il contribuente può fare la correzione entro un anno dalla presentazione della dichiarazione errata, un termine che scade, però, prima che lo stesso contribuente abbia conoscenza, attraverso l'avviso della presunta irregolarità, dell'errore commesso. Se l'errore non viene corretto entro questo tempo, pertanto, quanto preteso dall'ufficio con l'avviso di irregolarità si consolida e viene iscritto a ruolo;
   oltre tale termine, resta, a parere dell'Agenzia, la possibilità di presentare un'istanza di rimborso nel termine di 48 mesi;
   invece, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
   l'Agenzia delle entrate ritiene che il più lungo termine previsto dal comma 8 dello stesso articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione, riguardi esclusivamente la dichiarazione correttiva «a sfavore» del contribuente, quella che serve, cioè, per aumentare l'imposta a debito o per diminuire quella a credito;
   seguendo l'orientamento dottrinale, avallato sempre più spesso dalla giurisprudenza, il contribuente potrebbe presentare, anche oltre il termine stabilito e fino allo spirare dei termini di accertamento, una dichiarazione integrativa a favore;
   considerato che la Corte di cassazione ritiene possibile che il contribuente corregga la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e IRAP anche durante il processo tributario fondato sui dati errati precedentemente indicati dalla Corte di cassazione Ordinanza n. 313 del 2016;
   la Corte di cassazione, ha affermato che il termine annuale di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. del 322 1998 non ha alcun effetto sul processo tributario attivato per contestare la pretesa fiscale: l'oggetto del contenzioso non è, infatti, la dichiarazione integrativa, ma la fondatezza della pretesa tributaria, e pertanto una eventuale decadenza amministrativa non si può estendere al processo tributario. La disposizione di cui al citato articolo 2 è finalizzata all'utilizzo del credito in compensazione: i termini di decadenza per la dichiarazione integrativa e per la richiesta di rimborso valgono solo ai fini amministrativi;
   l'attuale stato di incertezza normativa ha generato anche un elevato contenzioso sia perché spesso alla presentazione di un'istanza di rimborso l'ufficio non risponde costringendo il contribuente a presentare ricorso all'autorità giudiziaria; sia perché nel secondo caso la dichiarazione integrativa oltre l'anno non viene ritenuta valida e la richiesta di rimborso in essa contenuta non viene presa in considerazione;
   da più parti si auspica un intervento correttivo che unifichi i termini temporali sia per la presentazione della dichiarazione integrativa «a sfavore» che quella «a favore» –:
   quali siano i suoi orientamenti circa la non uniformità del termine per la presentazione di dichiarazioni integrative in aumento e in diminuzione, e se ritenga opportuna un'iniziativa normativa, volta, a uniformare i detti termini, consentendo pertanto la presentazione di dichiarazioni integrative a favore entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salvo il limite costituito dall'avvio di attività ispettive e di verifica. (4-12490)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

contribuente

debito