ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12487

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 588 del 11/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBINI TEA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2016
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2016
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12487
presentato da
ALBINI Tea
testo presentato
Venerdì 11 marzo 2016
modificato
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   ALBINI, CENNI, FOSSATI e TERROSI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (articolo 1, comma 345) e con il relativo decreto di applicazione n. 116 del 22 giugno 2007 entrato in vigore il 17 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 178 del 2 agosto 2007) sono stati disciplinati lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti rapporti «dormienti» all'interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo;
   nello specifico, accertata l'impossibilità giuridica di applicare ai contratti di assicurazione le disposizioni attuative della legge n. 266 del 2005, sono state introdotte, alcune modifiche alla disciplina dei cosiddetti «conti dormienti», così da far rientrare anche gli importi relativi ai contratti assicurativi tra le somme destinate ad alimentare il fondo;
   tali modifiche sono state apportate con il decreto-legge, 28 agosto 2008, n. 134 (cosiddetto decreto Alitalia), convertito dalla legge n. 166 del 2008 e sono in vigore dal 28 ottobre 2008; questa disciplina non ha potuto trovare concreta applicazione nei confronti delle società assicuratrici, in quanto, visto il particolare regime prescrittivo, tutti i rapporti contrattuali con gli assicurati risultavano giuridicamente estinti trascorso un anno dalla data di libera disponibilità delle relative somme; sempre nell'anno 2008, un decreto-legge ha modificato la normativa introducendo il comma 345-quater dell'articolo 1 nella legge 266 del 2005 secondo cui «Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343». Il comma 2-ter del decreto-legge 134 del 2008 ha fissato questo termine di prescrizione in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il diritto (ad esempio, la morte dell'assicurato o la scadenza della polizza); l'articolo 22, comma 14, del decreto-legge n. 179 del 2012 come modificato dalla legge di conversione n. 221 del 2012 ha disposto, quindi, che «Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”»;
   tale termine, con l'articolo 22, comma 14, è stato esteso a 10 anni, accogliendo, finalmente, quanto richiesto da alcune associazioni dei consumatori già nel 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di evitare così una disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti «dormienti» e i titolari di polizze vita; tale nuova norma risolve la situazione per il futuro, in quanto, dall'entrata in vigore del provvedimento tutte le polizze avranno un termine di prescrizione di 10 anni, ma, allo stato attuale, non vale per le polizze già scadute e prescritte i cui capitali sono stati già devoluti, dal 2008 in poi al fondo dormienti gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa);
   il 15 aprile 2015 è scaduto il termine per risvegliare le polizze «dormienti» prescritte prima del 29 ottobre 2008 e i dati riportano che dei 7,5 milioni di euro messi a disposizione per i rimborsi sono stati richiesti solo 2 milioni di euro; al fine di evitare disparità di trattamento fra i vari possessori di tali polizze, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative hanno chiesto e ottenuto un incontro con l'IVASS per affrontare congiuntamente la problematica e chiesto un'audizione alle Commissioni parlamentari competenti affinché l'attuale struttura della norma possa essere modificata;
   successivamente, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di euro 25.000.000, prevedendo all'articolo 6, comma 1, che «per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica è assegnata la somma di euro 3.500.000.»;
   CONSAP è stata incaricata dal Ministero dello sviluppo economico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, previo parere da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della gestione della procedura diretta, per le predette finalità, alla corresponsione di indennizzi in favore dei consumatori danneggiati in connessione diretta o indiretta alla retroattività delle modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e di effetti di tale prescrizione o, comunque, alla scarsa disponibilità e tempestività dell'informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche;
   può essere presentata domanda di rimborso delle somme trasferite al fondo rapporti «dormienti» esclusivamente per quelle polizze vita prescritte cosiddette «Polizze dormienti») per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    a) evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1o gennaio 2006;
    b) prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1o aprile 2010;
    c) rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell'Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
    d) non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell'ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti;
   in caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70 per cento dell'importo della polizza devoluto dall'intermediario al fondo rapporti «dormienti», con le modalità di cui all'articolo 6;
   la limitazione del rimborso solo alle polizze prescritte prima del 30 marzo 2010 non risolve comunque il problema generale delle polizze «dormienti», infatti molte delle polizze prescritte dopo tale data sono state devolute al Fondo polizze «dormienti» senza che i beneficiari sapessero nulla della prescrizione, creando iniquità ed evidenti disagi ai cittadini –:
   se i Ministri interrogati non ritengano necessario assumere iniziative affinché si possa sanare la situazione di tutti i risparmiatori attualmente esclusi e discriminati rispetto a quelli che hanno potuto usufruire delle «finestre» finora previste;
   se non intendano assumere iniziative per prevedere per il futuro prossimo rimborsi anche per altre categorie;
   se non ritengano utile assumere iniziative normative per dare la possibilità ai possessori di polizze di riavere indietro il capitale entro 10 anni dall'evento che dà diritto alla riscossione. (4-12487)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

contratto assicurativo

assicurazione sulla vita