ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12440

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 09/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12440
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   CATANOSO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   com’è ormai noto a tutti, l'ex presidente della regione Puglia e segretario nazionale del partito «Sinistra ecologia e libertà», Nichi Vendola, con il suo compagno Eddy Testa si sarebbe avvalso all'estero della surrogazione di maternità, secondo una pratica della fecondazione assistita vietata dal nostro ordinamento e dai più conosciuta con la locuzione «utero in affitto»;
   detta pratica sarebbe stata finalizzata al concepimento di un bambino ottenuto dal seme di Eddy Testa, unito all'ovulo di una donna californiana, con la partecipazione di una seconda donna, di origini indonesiane a cui è stato affidato il compito di sostenere la gravidanza;
   secondo quanto riportano diversi organi di stampa l'operazione avrebbe avuto un costo di circa 135 mila euro;
   lo stesso Vendola è sempre stato in prima fila nella battaglia contro la mercificazione del corpo femminile; ci si chiede come possa ora sfruttarlo, previo compenso economico, per quella che appare all'interrogante la «compravendita» di un bambino;
   secondo numerosi e qualificati interventi di interpretazione giuridica e giurisprudenziale, non essendo la pratica dell'utero in affitto compiuta all'estero considerata reato penale e non potendosi, quindi applicare l'articolo 12 della legge 40 del 2004, si potrebbe configurare il reato di alterazione di stato di cui all'articolo 567, comma 2, del codice penale;
   si è infatti ampiamente discusso in dottrina se l'indicazione del padre o della madre biologica nel certificato di nascita rilasciato nel Paese estero sia circostanza idonea ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 567, comma 2, del codice penale, recante «alterazione di stato»;
   la questione non è di poco conto, posto che la suddetta norma incriminatrice prevede la reclusione da cinque a quindici anni per chiunque nella formazione di un atto di nascita alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità di carattere interpretativo –:
   se intenda adottare iniziative normative per rendere univocamente applicabile la fattispecie di cui all'articolo 567, comma 2 del codice penale a casi come quello descritto in premessa. (4-12440)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

partecipazione delle donne

madre portatrice