ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12436

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 09/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/03/2016
IANNUZZI CRISTIAN MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/03/2016
D'ALIA GIANPIERO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 09/03/2016
COPPOLA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 09/03/2016
BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
CARROZZA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/03/2016
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
19/01/2017
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/05/2016

SOLLECITO IL 15/07/2016

SOLLECITO IL 16/11/2016

RITIRATO IL 19/01/2017

CONCLUSO IL 19/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12436
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   CATALANO, QUINTARELLI, CRISTIAN IANNUZZI, D'ALIA, COPPOLA, GALGANO, BONACCORSI, ASCANI, BRUNO BOSSIO, GRIBAUDO, BARGERO, CARROZZA, BARBANTI e DALLAI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   attualmente, alcuni internet service provider italiani non rilasciano ai propri clienti le loro credenziali di registrazione/autenticazione come i dati di registrazione VoIP, ID ed ogni ulteriore utile parametro di configurazione, così imponendo, di fatto, l'utilizzo obbligatorio dei loro apparati di proprietà;
   al contrario, già oggi, nelle connessioni su rete mobile 3G/4G, i vari operatori rilasciano i parametri di configurazione e connessione alle loro reti mobili, e pubblicano i dati degli A.P.N. e altri: può quindi essere impostato per la navigazione internet qualsiasi apparato, anche diverso da quello proprietario fornito dall'operatore;
   ne consegue che, ad ogni cambio di contratto, l'utente del servizio è costretto a cambiare il proprio apparato hardware, rispedendo il vecchio al precedente operatore, aspettando l'arrivo del nuovo e dovendo poi provvedere alla sua installazione, con esborsi di tempo e/o denaro;
   inoltre l'esborso mensile dovuto al comodato d'uso, a pagamento nella gran parte dei casi, e la «blindatura» del firmware che equipaggia gli apparati dell'ISP, le cui modifiche sono anch'esse a pagamento in molti casi, limita ulteriormente la piena accessibilità e sana concorrenza per una tecnologia, come quella relativa all'accesso su rete fissa che potrebbe invece costituire un importante volano di sviluppo socio-economico del territorio e della popolazione italiana, come previsto dall'Agenda digitale italiana in attuazione dell'Agenda digitale europea;
   tutto ciò limita drasticamente la libertà di scelta degli utenti, impossibilitati ad utilizzare apparati diversi da quelli dati in comodato d'uso, e costituisce una significativa barriera non tariffaria alla libera concorrenza tra i diversi operatori;
   il problema risulta sentito anche in altri ordinamenti, tanto che recentemente il Governo federale tedesco ha depositato una proposta di legge (Drucksache 18/6280 dell'8 ottobre 2015) per risolverlo;
   nelle premesse della citata proposta si legge tra l'altro che «spesso gli utenti non hanno la possibilità di scegliere liberamente il Router da essi utilizzato», che «ciò è dovuto al fatto che alcuni gestori di rete del collegamento a banda larga consentono esclusivamente l'utilizzo dell'apparecchio da loro prestabilito», che «alla base di tale prassi viene posto il punto di vista che la rete di telecomunicazioni pubblica finisca solo in un punto che sarebbe da individuare dopo un'interfaccia per il collegamento di apparecchi e che per questo motivo l'apparecchio proprio dell'offerente per motivi funzionali farebbe parte della rete» e che «tuttavia questa gestione non è compatibile con il mercato dei terminali completamente liberalizzato ai sensi della Direttiva 2008/63/CE del 20 giugno 2008 riguardante la concorrenza sul mercato dei terminali nel campo delle telecomunicazioni»;
   infatti, come evidenziano i proponenti, nella motivazione circa l'articolo 1 del progetto di legge federale sopra richiamato, «se i gestori di rete stessi fossero in grado di stabilire fin nell'ambito dei clienti finali la portata della loro rete, allora potrebbero stabilire alla fine anche al di là della portata del loro obbligo di tolleranza del collegamento di dispositivi di telecomunicazione» e «ciò porterebbe ad ostacolare la libera concorrenza, cosa che contraddirebbe lo scopo della Direttiva 2008/63/CE» –:
   se quanto premesso trovi conferma;
   quale sia l'orientamento del Governo in merito alla questione e alle sue ripercussioni sull'Agenda digitale e sul digital divide;
   se il Governo condivida la valutazione espressa dall'esecutivo della Repubblica federale tedesca, in riferimento all'identica situazione che si verifica nel mercato tedesco, circa la incompatibilità dell'attuale gestione degli apparati terminali «con il mercato dei terminali completamente liberalizzato ai sensi della Direttiva 2008/63/CE del 20 giugno 2008», già attuata con il decreto legislativo n. 198 del 2010, e, in caso affermativo quali iniziative di competenza intenda adottare per dare più completa attuazione alla citata direttiva;
   in ogni caso, se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, anche nell'ambito del prossimo disegno di legge di concorrenza, al fine di prevedere il divieto per gli internet service provider di imporre ai clienti apparati di loro proprietà per le offerte internet fibra/VDSL2 e tecnologie simili o derivate. (4-12436)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

applicazione del diritto comunitario

Internet