ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12423

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 24/03/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/03/2016

SOLLECITO IL 04/04/2016

SOLLECITO IL 02/05/2016

SOLLECITO IL 01/06/2016

SOLLECITO IL 04/07/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

SOLLECITO IL 10/10/2016

SOLLECITO IL 08/11/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12423
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   BRAGA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 133 del 2014, definito comunemente «Sblocca Italia» è stato convertito con la legge l'11 novembre 2014, n. 164 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
   all'articolo 35, comma 2, del decreto-legge si prevede: «[..]entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità»;
   secondo la Commissione europea, nella sua più recente «Strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti» il successo nella diminuzione delle quantità di rifiuti biodegradabili messi a discarica dipende dal successo della raccolta differenziata e dal loro trattamento in impianti dedicati. Benché i rifiuti biodegradabili possano essere estratti dai rifiuti solidi urbani, questo processo è laborioso e fornisce un prodotto contaminato. Perciò un rifiuto «pulito» ottenuto tramite la raccolta differenziata e il successivo trattamento in impianti dedicati produce un compost che soddisfa gli standard di qualità e la cui vendita ed utilizzo siano appropriati per apportare benefici ambientali ed economici, dato anche lo scarso costo del processo;
   nell'elaborazione dei dati riferiti all'anno 2014, forniti nel 2015 dal «Consorzio Italiano Compostatori», sono state separate oltre 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti organici, pari al 43 per cento di tutta la raccolta differenziata del Paese; la frazione umida ha quindi avuto un incremento annuo del 9,5 per cento e dal recupero degli scarti organici in Italia si ottengono oltre 1,3 milioni di tonnellate all'anno di compost con un risparmio di 1,4 Mt di CO2 equivalenti rispetto all'invio in discarica;
   la Conferenza delle regioni e delle province autonome del 20 gennaio 2016 ha espresso un parere con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo «all'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata» –:
   in quali tempi si intenda emanare, il decreto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito in legge 1'11 novembre 2014, n. 164, inerente alla ricognizione dell'offerta esistente e all'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. (4-12423)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-12423
presentata da
BRAGA Chiara

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali di questo Ministero si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto occorre premettere, per maggiore completezza di informazione, che il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 intitolato «Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio», non ha direttamente previsto l'installazione di nove inceneritori nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Sardegna e Sicilia. Il predetto decreto ha infatti disposto l'emanazione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) finalizzato all'individuazione degli impianti da realizzare per soddisfare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
  A tal proposito, l'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, al secondo comma, ha disposto che «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta un decreto recante la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni».
  Si ritiene che le disposizioni relative all'individuazione della capacità di compostaggio, unitamente alle disposizioni relative all'incenerimento dei rifiuti, contenute nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ex articolo 35 comma 1 pubblicato sulla GURI serie generale n. 233 del 5 ottobre 2016 come decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, siano finalizzate a garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza della gestione dei rifiuti e a dare piena attuazione alla normativa comunitaria costituendo inoltre un elemento fondamentale per l'incremento della circular economy in Italia e per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi contenuti nel nuovo «pacchetto rifiuti» in esame attualmente presso il Consiglio ed il Parlamento europeo.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 del predetto articolo 35, relativo alla capacità degli impianti di trattamento della frazione organica raccolta in maniera differenziata, ha infatti previsto, proprio per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di cui al nuovo pacchetto dell'economia circolare, la realizzazione di una capacità aggiuntiva di compostaggio e digestione anaerobica compresa tra un minimo di 2,1 milioni ed un massimo di 3 milioni di tonnellate.
  Al riguardo, si precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2016, di cui al comma 2 del più volte menzionato articolo 35 è stato pubblicato sulla GURI serie generale n. 91 del 19 aprile 2016.
  In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso, nonché a svolgere le attività di propria competenza con il massimo grado di attenzione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti

edificio per uso industriale