ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12415

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: MATARRELLI TONI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12415
presentato da
MATARRELLI Toni
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   MATARRELLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'enfiteusi è un diritto reale su un fondo altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) di avere pieni poteri sul fondi in analogia con quelli goduti dal proprietario (concedente);
   l'enfiteusi consiste nel diritto di trarre ogni godimento da un fondo (comprese le sue accessioni) con l'obbligo di effettuarvi miglioramenti e di pagare quale corrispettivo un canone periodico in denaro o in prodotti naturali (articoli 959, 960 del codice civile);
   sull'enfiteuta gravano principalmente due oneri: quello di versare un canone periodico (che può consistere sia in una somma di danaro sia in una quantità fissa di prodotti naturali) al concedente e quello di migliorare il fondo;
   la legge 14 giugno 1974, n. 270, ne ha parzialmente modificato lo statuto: si segnala in questa sede la fissazione dei limiti massimi della misura del canone previsti all'articolo 1 che recita «All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma: In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni»;
   sino a qualche anno fa si riteneva l'istituto dell'enfiteusi di fatto estinto e superato dalla storia e dalle pratiche economiche sociali;
   in vari territori d'Italia si invece si è improvvisamente risvegliato l'interesse dei concedenti tornando a chiedere il pagamento del canone enfiteutico;
   nella provincia di Brindisi, specie nei territori compresi tra il comune di Francavilla Fontana, Oria, Latiano San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, molti enfiteuti sono stati raggiunti da richieste di pagamento abnormi, calcolati sulla base di indici del canone per ettaro fuori da ogni reale capacità produttiva dei terreni;
   queste abnormi richieste di denaro possono rappresentare il definitivo colpo di grazia per tante piccole attività agricole già duramente colpite dalla crisi economica generale in atto, particolarmente virulenta nel settore primario, danneggiato altresì da forme di concorrenza sleale proveniente dai Paesi del Mediterraneo i quali esportano illegalmente prodotti a prezzi bassissimi, costringendo il settore agricolo, soprattutto nel Mezzogiorno, a subire gravissime perdite economiche e finanziarie –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero, se il Governo ne sia a conoscenza e quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere per evitare richieste di canone eccessivamente alte e incompatibili rispetto al valore produttivo reale dei terreni;
   se il Governo intenda assumere iniziative, eventualmente anche di natura normativa, per dare certezze giuridiche ai soggetti interessati e così disporre di parametri certi di riferimento per calcolare del canone enfiteutico, come ad esempio un riferimento al reddito dominicale del terreno su cui si esegue il calcolo.
(4-12415)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

frode doganale

regione mediterranea CE

ribasso dei prezzi