ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12364

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 583 del 04/03/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00895
Firmatari
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 04/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/03/2016
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12364
presentato da
SALTAMARTINI Barbara
testo di
Venerdì 4 marzo 2016, seduta n. 583

   SALTAMARTINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   Buonitalia Spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico nata il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale srl», costituita dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) e partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al 70 per cento; dall'Ice (allora Istituto per il commercio estero) al 10 per cento, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) al 10 per cento e da Unioncamere – l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – al 10 per cento;
   gli scopi di Buonitalia spa sono stati individuati dall'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che le riconoscono le finalità: a) di promozione, valorizzazione e diffusione nel mondo della conoscenza del patrimonio agricolo ed agroalimentare italiano; b) di erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani; c) nonché di tutela delle produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;
   nel periodo dal 2004 al 2012, Buonitalia spa ha realizzato, su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 103 progetti di promozione, internazionalizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari italiani sui più importanti mercati mondiali gestendo un budget di oltre 90 milioni di euro;
   l'assemblea straordinaria dei soci della società Buonitalia spa del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile e contestualmente, ha nominato il liquidatore della società;
   il 29 maggio 2012 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione che impegnava il Governo a trasferire presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane e strumentali attualmente collocate in Buonitalia spa, mantenendone immodificato il trattamento giuridico-economico, e ad impartire al liquidatore della società le opportune disposizioni al fine di sospendere immediatamente la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
   nel corso dell’iter di conversione in legge dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è stato inserito il comma 18-bis, approvato all'unanimità dalla Commissione bilancio del Senato e con il parere favorevole del Governo che dispone la soppressione della società Buonitalia spa in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società; lo stesso articolo dispone, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il trasferimento immediato delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cui seguirà la procedura di verifica di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dell'ente di destinazione; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
   nelle more di emanazione del decreto interministeriale, per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società, malgrado la risoluzione della Commissione agricoltura del Senato che ne chiedeva la sospensione);
   il 28 febbraio 2013 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto per il trasferimento delle funzioni e delle risorse della società Buonitalia spa;
   in particolare, il decreto stabilisce, in pedissequa applicazione di quanto previsto dalla legge, che all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane vengono trasferite le risorse umane di Buonitalia spa in liquidazione riportate nel prospetto ivi allegato, mentre per quanto riguarda l'inquadramento del personale esso avverrà sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza, che dovrà essere approvata con un successivo decreto, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da effettuare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Agenzia;
   ad oggi malgrado l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, il 16 maggio 2013 non è stata attivata da parte dell'Agenzia alcuna procedura di assunzione dei dipendenti trasferiti, con grave pregiudizio degli stessi dipendenti dell'ente Buonitalia spa e l'apertura di numerosi contenziosi nei confronti della pubblica amministrazione, dovuti a ingiustificati ritardi nell'applicazione della legge in parola da parte delle amministrazioni coinvolte nel disposto normativo;
   in data 25 luglio 2013 il tribunale di Roma sezione IV lavoro, nel procedimento ex articolo 1 della legge n. 92 del 2012 R.G. n. 2145/2013 – a seguito dell'impugnazione del licenziamento da parte di un gruppo di dipendenti della Buonitalia spa in liquidazione – attraverso il giudice dottoressa Donatella Casari, si è pronunciato asserendo che:
    1) «il trasferimento ope legis... omissis... era certamente già avvenuto all'epoca degli intimati licenziamenti»;
    2) «... che la mancata presa in servizio presso l'Agenzia (e quindi l'interruzione in fatto della prestazione lavorativa) deve essere solo a questa imputata in termini di responsabilità per inadempimento agli obblighi di legge (ricevere le prestazioni e retribuirla) derivanti dal trasferimento ex lege del rapporto di lavoro e che i licenziamenti intimati da Buonitalia spa in liquidazione... sono del tutto inesistenti e come tali privi di efficacia non essendo più all'epoca la ricorrente (Buonitalia) titolare del rapporto di lavoro»;
    3) «né le giustificazioni rese informalmente dall'Agenzia agli istanti, ...omissis..., possono ritenersi fondate atteso che le problematiche di inquadramento e quindi la questione relativa all'espletamento della procedura selettiva prevista per legge a tal fine, per chiaro disposto normativo seguono e non precedono l'instaurazione del rapporto di lavoro, interpretazione del dato normativo di questo Giudice peraltro condivisa dal tenore di entrambe le difese»;
   l'Agenzia (ex Ice), alle numerose richieste formali ricevute da parte delle sigle sindacali (CGIL, CISL, Manageritalia) e degli avvocati che hanno seguito la vicenda in rappresentanza degli ex dipendenti di Buonitalia spa, non ha mai fornito motivazioni per giustificare quello che all'interrogante appare un comportamento omissivo;
   non avendo ricevuto da parte dell'Agenzia alcuna comunicazione formale in risposta alle proprie richieste gli ex dipendenti di Buonitalia spa in liquidazione hanno notificato all'Agenzia nella persona del suo presidente pro tempore dottor Riccardo Monti un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'articolo 328, secondo comma del codice penale;
   nel mentre il TAR del Lazio, sezione seconda ter, a seguito di un ricorso presentato dagli ex dipendenti di Buonitalia spa in liquidazione, in data 13 gennaio 2014 ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dei Ministeri competenti fissando il termine di 60 giorni per la pubblicazione delle tabelle di corrispondenza e condannando i Ministeri al pagamento delle spese legali;
   ad oltre un anno dall'entrata in vigore della norma, non essendo ancora avvenuto il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, è intervenuto l'articolo 1, comma 478 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – suppl. ord. n. 87 ha disposto testualmente quanto segue: «... All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, “dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati” sono sostituite dalle seguenti: “di verifica dell'idoneità, “da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze”»;
   il tribunale del lavoro di Roma, accogliendo il ricorso presentato da alcuni dipendenti ex Buonitalia, ha definito il comportamento dell'Agenzia illegittimo condannando quest'ultima all'immediata assunzione dei ricorrenti ed al pagamento delle mensilità da questi maturate a partire dal 28 febbraio 2013. Il tribunale ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese legali;
   a due mesi di distanza non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia i ricorrenti hanno depositato i decreti ingiuntivi che sono stati già notificati all'Agenzia;
   questa settimana è stata rigettata l'inibitoria presentata dall'Ice in cui si chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza;
   il 7 luglio di fronte al giudice del lavoro di Roma è fissata una nuova udienza sempre contro l'Agenzia che vede coinvolti altri dipendenti di Buonitalia spa;
   nonostante siano scaduti i termini (60 giorni) fissati dal Tar per la pubblicazione delle tabelle di corrispondenza ad oggi i Ministeri competenti non hanno provveduto con il rischio che i ricorrenti chiedano la nomina di un commissario ad acta così come previsto nella sentenza di condanna del TAR;
   nel mentre l'ICE ha provveduto ad assumere oltre 12 persone a tempo determinato nonostante il trasferimento previsto per legge da parte dei dipendenti ex Buonitalia spa non sia ancora perfezionato ed il tribunale del lavoro di Roma abbia riconosciuto il diritto di questi a percepire lo stipendio a far data dal 28 febbraio 2013 –:
   quali iniziative il Governo intenda intraprendere nei confronti dell'Agenzia affinché venga dato immediato seguito al disposto normativo;
   per quale motivo, se il trasferimento è avvenuto per legge il 28 febbraio 2013, l'ICE insista nel voler procedere ad una prova selettiva, in evidente contrasto con il trasferimento previsto dalla norma e ribadito dal tribunale del lavoro di Roma;
   con quali risorse vengano pagati i 12 dipendenti recentemente assunti a tempo determinato da parte dell'Agenzia;
   se non si ritenga di dover verificare l'operato dei dirigenti, responsabili del procedimento, e, nel caso siano accertati eventuali colpevoli ritardi, se non si ritenga di dover adottare iniziative disciplinari verso i responsabili che rischiano di creare gravi danni all'Erario derivanti dalle cause verso l'amministrazione avviate dai 19 ex dipendenti di Buonitalia spa in liquidazione. (4-12364)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-12364
presentata da
SALTAMARTINI Barbara

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  Si vuole ricordare che, l'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 subordinava il trasferimento del personale di Buonitalia SpA in liquidazione presso l'ICE-Agenzia all'emanazione, mediante apposito decreto, di una tabella di corrispondenza che ne consentiva l'inquadramento nei ruoli dell'ente, previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità.
  La norma in parola – sia nella sua stesura originaria, sia come modificata dalla legge n. 147 del 2013, la quale, si rammenta, è fonte sovraordinata e posteriore al decreto 28 febbraio 2013 di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia all'ICE – non prevedeva, dunque, alcun trasferimento automatico ed immediato del personale.
  L'ICE-Agenzia, sentiti i Ministeri coinvolti ed in condivisione con l'Avvocatura generale dello Stato, si è attenuta al dettato normativo: nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti, si è concluso l’iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante la tabella di equiparazione; nel dicembre 2014 si è svolta la verifica d'idoneità.
  Sentita l'ICE-Agenzia al riguardo, la stessa ha informato che nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia Spa raggiunse la sufficienza: pertanto, non si erano verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'ICE-Agenzia.
  L'attuazione data al citato articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 da ICE-Agenzia sembra essere conforme a varie decisioni rese sulla vicenda dal giudice amministrativo: la sentenza n. 338/2014, pronunciata dalla sezione II ter del tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha interpretato la norma ricostruendo la procedura di trasferimento del personale esattamente nei termini in cui l'Agenzia l'ha poi attuata: la sequenza procedimentale prevede l'emanazione della tabella di equiparazione; l'espletamento, sulla scorta di quella, della prova selettiva di verifica dell'idoneità e, infine, per coloro che avranno superato la prova, il trasferimento presso l'ente di destinazione.
  In un altro giudizio, il giudice amministrativo ha condiviso tale impostazione (si vedano i decreti nn. 6382, 6383 e 6384 del 12 dicembre 2014, pronunciati dal Tar del Lazio, Roma, sezione III bis) – respingendo l'istanza con cui gli ex dipendenti Buonitalia chiedevano la sospensione cautelare della procedura selettiva in ragione di un asserito loro trasferimento già prodottosi ope legis dalla data di emanazione del decreto 28 febbraio 2013.
  Ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione, seguita da ICE-Agenzia emana anche dalle sentenze del Tar del Lazio, Roma, sezione III bis, nn. 930, 943 e 964 del 2016, le quali, pur disponendo l'annullamento della prova selettiva espletata dall'ICE-Agenzia – censurata dal tribunale per aver indetto una vera e propria procedura concorsuale in luogo di una procedura selettiva idoneativa, risultata, così, particolarmente rigorosa – hanno comunque confermato le necessità di procedere alla selezione, senza che possa configurarsi un trasferimento automatico del personale.
  Da ultimo, il Consiglio di Stato, con ordinanze nn. 2137, 2138 e 2139 del 10 giugno 2016 ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività delle citate sentenze del Tar del Lazio, rinviando l'esame del merito all'udienza del 15 giugno 2017.
  In sede civile, le sentenze di primo grado sfavorevoli ad ICE-Agenzia sono state tutte appellate.
  Da ultimo, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4479/2016, ha annullato la precedente sfavorevole pronuncia del giudice del lavoro.
  Con una decisione assai articolata, la Corte ha fatto proprie tutte le tesi prospettate dall'agenzia: corretta sequenza procedimentale, successione delle norme nel tempo, illogicità e incostituzionalità della tesi di controparte, natura privatistica di Buonitalia. Coerentemente, il collegio ha escluso che vi sia stato un rilevante e colpevole ritardo dell'Amministrazione nell'espletamento delle procedure.
  Le udienze degli ulteriori giudizi civili – tre giunti alla fase di appello, uno ancora in attesa della decisione di primo grado – si terranno nel corso del 2017.
  In precedenza, anche in fase cautelare ed esecutiva, sono intervenute decisioni che confermano la legittimità dell'operato dell'Agenzia (così il giudice dell'opposizione, che ha revocato i decreti ingiuntivi notificati da alcuni ex-dipendenti Buonitalia tribunale Roma, sezione Lavoro, sentenza n. 1226/2015; così la Corte d'Appello, che ha sospeso la prima sentenza del giudice del lavoro giunta al suo esame – Roma, ord. n. 95/2015 – affermando l'imprescindibilità dell'espletamento della procedura selettiva di verifica dell'idoneità ai fini del trasferimento del personale Buonitalia).
  Per quanto attiene ai rapporti a tempo determinato costituiti da ICE-Agenzia nel 2014, la medesima Agenzia ha comunicato che si tratta di assunzioni effettuate, previo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, a valere sui fondi destinati al Piano export per le regioni della convergenza (cosiddetto Piano Export Sud), programma mirante all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese elaborato dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del processo di riprogrammazione dei fondi del programma operativo nazionale Ricerca e competitività 2007/2013.
  Le assunzioni traggono il proprio fondamento giuridico dalla legge n. 135 del 2013, che, al fine di contenere il fenomeno del precariato, impone alle Amministrazioni che ricorrono ad assunzioni a tempo determinato, di attingere dalle graduatorie concorsuali vigenti.
  Gli assunti, quindi, sono vincitori del concorso a 107 funzionari espletato dall'ICE nel 2010, la cui graduatoria, a causa dei noti vincoli al turn over, è ben lungi dall'essere esaurita ed è tuttora valida.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoIvan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

strumento internazionale

giurisdizione del lavoro

societa' per azioni