ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 582 del 03/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ARIENZO VINCENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 03/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12350
presentato da
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Giovedì 3 marzo 2016, seduta n. 582

   D'ARIENZO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   Grandi Stazioni spa, società partecipata al 60 per cento da Ferrovie dello Stato italiane, ha deciso di non rinnovare il contratto per la gestione di due punti ristoro dati in concessione presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e di bandire un bando di gara per individuare il prossimo gestore dei servizi di bar e ristorazione;
   presso i due punti ristoro sono ad oggi occupati 48 lavoratori per i quali l'azienda ora in appalto ha già avviato le conseguenti procedure di mobilità;
   in tema di affidamento di servizi il TAR Puglia, sez. Il, con sentenza del 1o dicembre 2014, n. 2986, ha stabilito che è legittima la clausola sociale che, nel caso di cambio di gestione, preveda l'impegno della ditta aggiudicataria di assorbire il personale alle dipendenze del precedente gestore al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa. La legittimità è finalizzata a tutelare i diritti dei lavoratori previsti dalla legge e dai contratti collettivi per l'ipotesi di subentro dell'appalto, senza peraltro violare i principi di pubblico concorso e di buon andamento;
   la clausola sociale è stata ritenuta corretta in particolare con riferimento ai lavoratori già occupati a tempo indeterminato con la precedente gestione, in questo modo non si creano nuovi diritti, ma si conservano quelli esistenti nel pieno rispetto dei principi generali in materia;
   il Consiglio di Stato ha asserito che «la cosiddetta clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante» (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3900/2009);
   l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con il parere n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013, ha stabilito che «la clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiami quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, può ritenersi conforme ai principi del Trattato CE»;
   l'ANAC, con il parere n. 30/2014 del 6 giugno 2014, ha sottolineato l'inderogabile necessità che la clausola sociale non abbia incidenza sulla fase di gara, stante «l'impossibilità di costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta», pena la discriminazione o il pregiudizio di talune categorie di imprenditori. Nel parere, inoltre, si rileva che, in sede di gara, detta clausola non può comunque introdurre una prescrizione che: a) assurga a requisito di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa che il concorrente deve avere per partecipare alla gara; b) stabilisca un criterio di valutazione ad hoc della migliore offerta;
   emerge, quindi, che la clausola è legittima se opera sul piano di un'indicazione preferenziale, di modo che essa può spingersi fino a prevedere un obbligo di priorità nella riassunzione di personale da parte del nuovo gestore, purché non imponga automatismi tali da inficiare la libertà dell'imprenditore nell'organizzare la propria attività d'impresa;
   il diritto comunitario vigente richiede, da un punto di vista formale, l'inclusione delle clausole in esame nel bando di gara o nel capitolato, mentre da un punto di vista sostanziale, che esse non siano direttamente o indirettamente discriminatorie nei confronti dei concorrenti. Ne discende – quale fondamentale corollario – che le clausole inserite nei bandi debbono riguardare l'esecuzione del servizio, non potendosi assolutamente prospettare come «barriere all'ingresso», cioè quali elementi di ammissibilità dell'offerta;
   l'Autorità avalla la legittimità della clausola che richieda in via prioritaria l'assorbimento dei lavoratori impegnati nella gestione del servizio sotto la gestione del precedente appaltatore, evidenziando come essa non costituisca né un requisito di capacità economico-finanziaria né un criterio di valutazione della migliore offerta. Ne deriva che la condizione di occupare prioritariamente il personale già «inserito» nel precedente appalto è legittima ove non incida sulla libertà dell'imprenditore subentrante di decidere della propria organizzazione d'impresa e delle esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto. In tal modo, la «clausola sociale», inserita nel bando di gara o nel relativo capitolato, risulta conforme alla normativa comunitaria (e alla relativa giurisprudenza) e coerente con la lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica privata sancita dall'articolo 41 della Costituzione;
   il recente insegnamento proveniente dal Consiglio di Stato, per il quale l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali non impedisce all'imprenditore di organizzare la propria attività nella maniera ritenuta maggiormente efficiente;
   il Consiglio di Stato ha segnalato la possibile elusione della clausola e, di conseguenza, ha, deciso che l'amministrazione appaltante dovrà comunque procedere all'effettiva verifica della non necessità d'impiego di parte o di tutto il precedente personale utilizzato, a seguito di un avvenuto mutamento del servizio, ad esempio da un punto di vista tecnico-organizzativo;
   è necessario tutelare i lavoratori oggi impegnati anche in ragione delle esperienze da loro maturate che, di fatto, possono solo favorire la prossima società di gestione dei punti ristoro –:
   se il Ministro, anche e non solo in virtù della giurisprudenza esposta, non ritenga doveroso assumere iniziative affinché la società Grandi Stazioni spa inserisca nel prossimo bando di appalto in questione la clausola sociale di salvaguardia a favore del personale attualmente impiegato. (4-12350)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

clausola sociale

diritto del lavoro

eredita'