ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/02/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12109
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   FASSINA e GREGORI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», in applicazione dei principi comunitari di cui alla direttiva 2008/98/CE, stabilisce che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
   la gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, dell'articolo 179 del decreto legislativo sopra citato devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
   con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
   sempre il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli;
   il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», all'articolo 6, comma 1, lettera p) recitava: «[Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti]: i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225»;
   tale previsione è finalizzata al successivo recupero energetico di dette tipologie di rifiuto in ossequio alla gerarchia delle operazioni di gestione dei rifiuti di indicazione comunitaria;
   la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», con l'articolo 46, dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, anche normative, affinché siano chiarite le opzioni di utilizzo delle discariche autorizzate fino ad oggi al deposito dei rifiuti da rottamazione e, in particolare, se i gestori potranno smaltire anche altre tipologie di rifiuto, vanificando così l'obiettivo di destinare in via esclusiva la discarica allo smaltimento di rifiuti con elevato potere calorifico e per i quali sono ormai disponibili e ampiamente collaudate efficienti tecnologie di recupero energetico;
   se una eventuale autorizzazione che consenta di colmare le discariche ad oggi utilizzate in via esclusiva per i rifiuti da rottamazione anche con altre tipologie di rifiuto possa essere oggetto dell'avvio di una infrazione dell'Unione europea, visto il palese contrasto, ad avviso degli interroganti, con la «gerarchia di gestione» che relega lo smaltimento ad una fase esclusivamente residuale. (4-12109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-12109
presentata da
FASSINA Stefano

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti ed all'utilizzo delle discariche, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, occorre chiarire che il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31 /CE relativa alle discariche di rifiuti, costituisce il recepimento della specifica disciplina comunitaria inerente le misure e le procedure necessarie al fine di prevenire e ridurre le ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana dalle discariche di rifiuti durante l'intero ciclo di vita delle stesse.
  In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del predetto decreto, è stato conseguentemente emanato il decreto ministeriale 27 settembre 2010 relativo ai criteri e procedure per l'immissione dei rifiuti nelle discariche, successivamente modificato con decreto ministeriale 24 giugno 2015, al fine di recepire le osservazioni ed i rilievi della Commissione europea.
  Ciò premesso, con l'introduzione all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 della previsione di cui al comma 1, lettera
p), relativa al divieto di conferire in discarica i rifiuti con un PCI (potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kj/kg, il legislatore ha inteso promuovere il ricorso all'incenerimento, a fronte dello smaltimento dei rifiuti residuali non riciclabili in discarica, nel rispetto della gerarchia comunitaria, nonostante tale divieto non fosse espressamente previsto nella direttiva comunitaria 99/31/CE sulle discariche.
  Successivamente è stata introdotta con la legge n. 10 del 26 febbraio 2011 di conversione del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, una modifica al citato articolo 6, lettera
p), prevedendo una deroga al divieto di conferimento in discarica, per quei rifiuti derivanti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi, per i quali è stata prevista la possibilità di autorizzare specifiche discariche monodedicate.
  Sebbene l'intento del legislatore fosse quello di promuovere gestioni più virtuose dei rifiuti non riciclabili rispetto allo smaltimento, il ricorso ed il conseguente sviluppo dell'incenerimento per la valorizzazione energetica dei rifiuti non riciclabili non ha avuto, in Italia, lo stesso successo di altri Paesi europei.
  Le quantità di rifiuti urbani inviate agli impianti di incenerimento (comprensive della frazione secca e del combustibile solido secondario derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) nel 2014 in Italia ammontavano a 5,1 milioni di tonnellate, a fronte di una quantità di rifiuti totale incenerita pari a 6,3 milioni di tonnellate comprensiva dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Rispetto alla produzione nazionale di rifiuti urbani (29.665.000 tonnellate nel 2014) l'incenerimento dei rifiuti urbani rappresenta solo il 17,4 per cento.
  Delle circa 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali avviati a incenerimento nell'impiantistica esistente, la maggior parte è costituita dai rifiuti sanitari.
  La carenza dell'impiantistica di trattamento e valorizzazione energetica necessaria per chiudere il ciclo dei rifiuti in Italia, ha condotto conseguentemente il legislatore nazionale a due azioni.
  La prima è stata quella di prorogare ripetutamente l'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
p), in questione con i decreti «mille proroghe» adottati a fine anno.
  In particolare, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 210 del 2015 ne aveva prorogato il termine al 29 febbraio 2016, fino all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ne ha disposto, con l'articolo 46, la definitiva abrogazione.
  Risulta infatti evidente che l'abrogazione di tale divieto non si pone in contrasto con il principio comunitario della gerarchia sulla gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita, che stabilisce di procedere allo smaltimento dei rifiuti solo dopo aver rispettato la prevenzione nella produzione dei rifiuti stessi ed aver provveduto alle fasi di riciclaggio e recupero. Tale previsione risulta inoltre in linea con i contenuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevedono la possibilità di discostarsi dalla gerarchia sopraindicata qualora una diversa opzione garantisca, complessivamente, migliori risultati in termini di impatto sanitario, sociale ed economico, compresa anche la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
  La seconda è stata quella, in virtù dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni attinenti alle «misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale», di affidare ad una regia di indirizzo di livello nazionale il compito di delineare nuove logiche di sistema in tema di valorizzazione dei rifiuti urbani e assimilati e di riorganizzazione dell'attività di gestione degli stessi.
  Inoltre, con i decreti recentemente emanati in attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 35 sopra menzionato, partendo da una minuziosa ricognizione della situazione impiantistica di incenerimento e compostaggio esistente, si è provveduto a stimare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, rispettivamente su scala nazionale e regionale, necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel fare ciò si è tenuto conto anche della prevenzione e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio previsti dalla nuova proposta europea sull'economia circolare (riciclaggio al 65 per cento).
  In merito alla necessità di assumere, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche iniziative al fine di definire le modalità di utilizzo delle discariche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti di rottamazione, si evidenzia che spetta alle regioni e alle province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze alle stesse attribuite sui procedimenti autorizzativi delle discariche, assicurare il rispetto dei criteri e delle procedure che trovano compiuta definizione nelle disposizioni normative nazionali e comunitarie previste dalla legislazione vigente in materia.
  In conclusione, si segnala che, nel rispetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, Ispra ha recentemente emanato le linee guida recanti i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica. Tale documento costituisce ulteriore indirizzo per le regioni e le province autonome competenti, ai fini del rilascio o dell'adeguamento delle autorizzazioni esistenti, nonché ai fini delle verifiche da parte degli organi preposti al controllo.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, si fa presente che questo Ministero continuerà a monitorare l'impatto regolatorio delle normative in questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

salvaguardia delle risorse

gestione dei rifiuti