ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 569 del 15/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: GULLO MARIA TINDARA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/02/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12094
presentato da
GULLO Maria Tindara
testo di
Lunedì 15 febbraio 2016, seduta n. 569

   GULLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la conferenza Stato-regioni ha deciso la realizzazione di almeno due termovalorizzatori in Sicilia;
   da notizie di stampa l'interrogante apprende che si tratterà di ben 6 termovalorizzatori in tutta l'Isola, con il mantenimento delle discariche esistenti;
   in particolare, 3 più grandi per le aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e 3 a cavallo tra le province di Agrigento e Trapani, Caltanissetta ed Enna, Ragusa e Siracusa;
   la soluzione proposta di smaltimento tramite termovalorizzatori si presenta frutto di una vecchia logica che non è in grado di risolvere il problema dei rifiuti;
   regioni come la Lombardia e la Campania, che si sono opposte alla decisione, hanno puntato sulla raccolta differenziata;
   non vi è stata un'adeguata azione del Governo diretta a favorire la raccolta differenziata;
   ad oggi non esiste alcuna conferma scientifica che consenta di affermare che gli inceneritori di rifiuti siano in grado di eliminare efficacemente anche le emissioni delle nano particelle che risultano terribilmente dannose per la salute umana, anzi pare che quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti siano le più nocive;
   inoltre, la normativa parla chiaramente di «riconversione, ove possibile, di impiantistica esistente di diversa originaria natura produttiva»;
   vi è, quindi, non solo il pericolo di aumentare i rischi per la salute in generale, ma, persino, di infierire su aree già martoriate dalla presenza di altri impianti, storicamente dannosi per l'ambiente, come ad esempio le aree della Valle del Mela, di Termini Imerese e di Augusta –:
   quali iniziative si intendano assumere, per quanto di competenza, per verificare la pericolosità o meno della combustione dei termovalorizzatori, favorire la raccolta differenziata ed eliminare, comunque, i rischi per la salute di cittadini. (4-12094)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-12094
presentata da
GULLO Maria Tindara

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali di questo Ministero si rappresenta quanto segue.
  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili», in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito in legge n. 164 del 2014, vengono indicati gli impianti necessari a coprire il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione è stato firmato in data 10 agosto 2016 ed è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 233 del 5 ottobre 2016.
  Il decreto in esame, partendo da una minuziosa ricognizione della situazione impiantistica di incenerimento, con particolare riferimento alle diverse tipologie di rifiuti (urbani tal quali, frazione secca dei rifiuti urbani, Combustibile Solido Secondario, rifiuti sanitari, fanghi) trattate nei singoli impianti, ha individuato con precisione la capacità attuale di incenerimento dei rifiuti urbani. Ha quindi provveduto a stimare il fabbisogno di incenerimento nazionale necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti e nel farlo ha tenuto conto non solo della prevenzione e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio della nuova proposta europea sull'economia circolare (riciclaggio al 65 per cento, ma anche delle quantità di rifiuti avviate a co-incenerimento nei cementifici e nelle centrali elettriche e del trattamento dei rifiuti negli impianti di trattamento meccanico biologico tenendo conto inoltre degli scarti della raccolta differenziata.
  Infine il decreto ha provveduto a confrontare la capacità esistente con il fabbisogno stimato, derivandone il fabbisogno residuo di incenerimento per ciascuna regione. Una volta ottenuto il fabbisogno residuo di ciascuna regione, il decreto ha operato una compensazione tra macro aree al fine di evitare la realizzazione di impianti non necessari e consentendo ai rifiuti residui di una regione di essere inceneriti nella eventuale capacità residua presente nelle regioni limitrofe. In questa maniera, considerando cioè l'intero sistema Paese anziché l'autosufficienza delle singole regioni, è stato possibile limitare il fabbisogno residuo totale a sole 1.831.000 tonnellate per un totale di nuovi 8 impianti più il potenziamento dell'impianto della Regione Puglia.
  Per quanto concerne le quantità attualmente incenerite in Italia, come emerge tabella dal Rapporto rifiuti urbani Ispra 2015, le quantità di rifiuti urbani inviate agli impianti di incenerimento (comprensive della frazione secca e del combustibile solido secondario derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) nel 2014 in Italia ammontavano a 5,1 milioni di tonnellate, a fronte di una quantità di rifiuti totale incenerita pari a 6,3 milioni di tonnellate comprensiva dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali. Rispetto alla produzione nazionale di rifiuti urbani (29.665.000 tonnellate nel 2014) l'incenerimento dei rifiuti urbani rappresenta solo il 17,4 per cento. La discrepanza dal valore Eurostat di incenerimento del 21 per cento dipende dal fatto che quest'ultimo non corrisponde alla percentuale di incenerimento rispetto alla produzione di rifiuti urbani ma rappresenta la quota percentuale dell'incenerimento rispetto alle forme di gestione dei rifiuti urbani (riciclaggio, compostaggio e discarica). La quantità di rifiuti inceneriti
pro-capite ammontava invece a 85 kg/abitante per anno ed è una delle più basse nei Paesi europei sia dell'EU28 che dell'EU15 le cui medie nel 2012 ammontavano rispettivamente a 113 e 140 kg/abitante per anno. Con la auspicata realizzazione delle ulteriori 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento, l'Italia raggiungerebbe una percentuale di incenerimento rispetto al rifiuto urbano prodotto pari al 26 per cento perfettamente in linea con la nuova proposta legislativa della Commissione che prevede una percentuale di riciclaggio del 65 per cento, una percentuale di discarica pari al 10 per cento e quindi implicitamente una percentuale di incenerimento pari al 25 per cento. Anche lo Studio «Assessment of waste incineration capacities and waste shipments in Europe» presentato dalla Commissione Europea all'ultimo expert meeting dell'8 settembre 2016 sul «Waste to Energy» riporta una percentuale di incenerimento pro capite tra le più basse dell'EU15, nonostante le quantità riportate facciano riferimento alla totalità dei rifiuti inceneriti e non alla sola quota di rifiuti urbani.
  L'aumento contenuto (meno di 2 milioni di tonnellate) della capacità, previsto dal predetto schema di decreto, non ostacola in alcun modo lo sviluppo futuro delle misure di prevenzione, della raccolta differenziata né tantomeno il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 2020 e degli obiettivi più ambiziosi posti dal nuovo pacchetto sull'economia circolare. Infatti tale limitato fabbisogno residuo è stato calcolato tenendo conto esclusivamente della frazione residua del rifiuto a valle di tutte le azioni di prevenzione e di una raccolta differenziata elevatissima (tra il 65 ed il 70 per cento a seconda delle regioni), idonea a supportare anche i futuri aumenti delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani. Infine la capacità di incenerimento risulta indispensabile a recuperare energeticamente i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico che altrimenti dovrebbero essere conferiti in discarica.
  Si ritiene, dunque, che le disposizioni relative all'incenerimento dei rifiuti, contenute nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri unitamente alle disposizioni relative all'individuazione della capacità di compostaggio, siano finalizzate a garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza della gestione dei rifiuti ed a dare piena attuazione alla normativa comunitaria, inoltre, costituiscono un elemento fondamentale per l'incremento della
circular economy in Italia e per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi contenuti nel nuovo «pacchetto rifiuti» in esame attualmente presso il Consiglio ed il Parlamento europeo.
  Inoltre lo schema di decreto in esame rappresenta concreta attuazione della normativa europea in tema di gestione di rifiuti, secondo i criteri sanciti dall'articolo 4 della direttiva quadro 2008/98/CE, con il principale obiettivo di ridurre al minimo le forme di smaltimento in discarica dei rifiuti organici e assimilati.
  Sotto tale aspetto la direttiva 2008/98/CE ha introdotto nuovi elementi favorendo l'avvicinamento alla tematica del recupero e del riciclo, e alla conseguente limitazione della produzione dei rifiuti e al loro riutilizzo in qualità di risorsa per ridurre al minimo le conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  La gerarchia dei rifiuti, cui la direttiva quadro espressamente fa riferimento, definisce ciò che deve considerarsi, in linea di principio generale, la migliore opzione ambientale, anche se possono essere previsti discostamenti in relazione a flussi di rifiuti specifici, allorquando ciò sia giustificabile sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica ed ambientale. In tal senso, viene stabilita la seguente gerarchia:
   prevenzione;
   preparazione per il riutilizzo;
   riciclaggio;
   recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
   smaltimento.

  In base al dispositivo di cui all'articolo 4 della citata direttiva quadro, la gerarchia dei rifiuti applicata alla politica di una corretta gestione dei rifiuti incardinata sul principio della sostenibilità, praticabilità e precauzionalità, pone al primo posto la prevenzione per ridurre la quantità dei rifiuti prodotti nonché le operazioni più idonee attraverso le quali i prodotti o i componenti di prodotto sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (riutilizzo di prodotti e componenti).
  Segue poi la preparazione per il riutilizzo, ovvero quel complesso di operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti, diventati rifiuti, possono essere reimpiegati senza ulteriori trattamenti.
  Il terzo posto è occupato dal riciclaggio che, ai sensi della direttiva 2008/98/CE, comprende «...qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originari o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento...».
  Al quarto posto della scala gerarchica, l'articolo 4 richiama invece il recupero di altro tipo come «...qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale...»,da intendersi come il recupero di energia o altre operazioni che abbiano come finalità quella di attribuire ai rifiuti un ruolo utile, in sostituzione di altri materiali.
  In questo contesto possono essere annoverati gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati cui il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si riferisce, purché gli stessi rispondano a determinati requisiti di efficienza energetica come stabilito dalla direttiva quadro.
  In Italia la disciplina della gestione dei rifiuti è stata recepita nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quale stabilisce i principi, le finalità, i criteri di priorità e i requisiti minimi, nonché gli adempimenti e gli obblighi dei produttori di rifiuti e le funzioni della Pubblica Amministrazione per la gestione in sicurezza dei rifiuti prodotti.
  Per un maggior impulso alle azioni rivolte all'applicazione pratica della gerarchia di cui all'articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, con il richiamato dal predetto articolo 35 del cosiddetto «Sblocca Italia», sono state introdotte nuove disposizioni attinenti alle «misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio».
  La menzionata disposizione legislativa, come già evidenziato, infatti, si pone quale strumento per l'adozione di nuove logiche di sistema in tema di valorizzazione dei rifiuti urbani e assimilati e di riorganizzazione dell'attività di gestione degli stessi, con particolare riferimento al trattamento sia dei rifiuti urbani e assimilati in impianti di incenerimento con recupero energetico, sia della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati in maniera differenziata in impianti di recupero.
  Sotto tale ultimo aspetto, il comma 1 del sopra citato articolo 35, attribuisce, come si è visto, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione puntuale della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento già in esercizio o autorizzati a livello nazionale e dell'impiantistica necessaria per coprire il fabbisogno residuo di incenerimento, da determinarsi con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, e tenendo conto della pianificazione regionale, con l'intento primario di realizzare e «governare» con il concorso delle amministrazioni territoriali, quel «sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti urbani e assimilati» che il legislatore ha comunque voluto affidare ad una regia di indirizzo di livello regionale. I fabbisogni contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati determinati in ipotesi del raggiungimento del 65 per cento di raccolta differenziata in ogni regione così come previsto dalla normativa vigente.
  In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso presso la Regione Siciliana, che devono essere poste in essere nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

gestione dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti