ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11978

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 563 del 05/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11978
presentato da
BERGAMINI Deborah
testo di
Venerdì 5 febbraio 2016, seduta n. 563

   BERGAMINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la pensione superstiti lavoratori dipendenti SO, dipendente dal reddito acquisito in un certo anno, deve essere liquidata dal 1o gennaio dell'anno stesso, cioè prima che si conosca il reddito effettivamente conseguito in quell'anno. Si dovrà quindi liquidare una pensione sulla base di un reddito «presunto». Nell'anno successivo, a reddito conseguito noto, perché dichiarato all'Agenzia delle Entrate entro i termini da questa stabiliti o, in assenza, all'Inps tramite Red, L'Inps opererà una «verifica» sulla congruità della pensione erogata, eseguendo i conguagli per la ripetizione di eventuali indebiti;
   il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14 del 2009, come modificato dal comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 2010 indica i tempi da rispettare per la verifica, tempi che coincidono con l'anno che segue quello di formazione del reddito. La verifica, infatti, operata ai fini della liquidazione o ai fini della ricostituzione della pensione SO, deve farsi sui redditi effettivi dell'anno precedente l'anno reddituale sotto esame. Il reddito dell'anno precedente viene chiamato «reddito di riferimento» perché è il reddito acquisito nell'anno al quale la verifica deve riferirsi;
   recita infatti il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009, all'articolo 35, comma 8: «Ai, fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni»;
   la verifica non serve quindi solo a stabilire l'entità di eventuali indebiti, generati da pensione SO, pagata in via presuntiva con importo diverso da quanto di competenza, ma anche alla ricostituzione della pensione SO da liquidare come pensione presunta dal 1o gennaio dell'anno che segue quello della verifica, al fine di moderare l'importo degli indebiti adeguando, progressivamente, la pensione presunta al reddito che negli anni può modificarsi;
   il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge sopra citato nomina redditi senza specificazione, ricomprendendo ogni tipo di reddito. Nello stesso comma 8 si specifica poi che i redditi da pensione, da ricavare dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 di conversione (decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 13, commi 1-5), devono essere quelli acquisiti «nello stesso anno». Essendo «lo stesso anno», secondo l'interrogante, espressione senza significato nella lingua italiana a meno che vi sia stato in precedenza un riferimento ad una ben precisa annualità e poiché questa annualità è «l'anno precedente», anche i redditi da pensione devono essere quelli acquisiti nell'anno precedente, cioè nello stesso anno dei redditi diversi. Del resto «stesso» è il sinonimo più frequentemente usato di «medesimo»;
   il comma 9 dell'articolo 35 del decreto-legge sopra richiamato, si occupa della pensione da liquidare in via presuntiva nel primo anno di liquidazione della pensione SO. Questa pensione presunta, non potendo agganciarsi ad una pensione definitiva precedente, viene calcolata sulla base di un reddito presunto dichiarato dal beneficiario in sede di domanda di pensione. Nell'anno successivo, la verifica permetterà di vedere se la pensione liquidata in via presuntiva era stata congrua, di fare il calcolo degli eventuali indebiti da ripetere, di liquidare, sulla base della pensione SO verificata, la pensione presunta da liquidarsi nell'anno che segue quello della verifica;
   la legge n. 335 del 1995, all'articolo 1, comma 41, insieme alla Tabella F allegata alla legge, suddivide i redditi in scaglioni, attribuendo ad ognuno un abbattimento percentuale della pensione SO intera lorda. Gli abbattimenti, nel passare da uno scaglione al successivo, sono dello 0 per cento, del 25 per cento, del 40 per cento ed infine del 50 per cento;
   al comma 41 dell'articolo 1 della legge sopra citata si trova inserita una clausola di salvaguardia che opera nel caso in cui il reddito totale (compresa la pensione SO ridotta) di un pensionato sia inferiore a quello di altro pensionato (ovviamente con la stessa pensione intera lorda) con reddito personale uguale al massimo dello scaglione che precede quello nel quale il reddito del primo pensionato si colloca, e quindi con pensione SO meno abbattuta di quella del primo pensionato. In quel caso, il «trattamento», cioè la pensione SO del primo pensionato non potrà essere, inferiore a quella del secondo pensionato;
   l'articolo 1, comma 41, della suddetta legge dispone che: «... Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca». L'unico cumulo di cui parla il comma 41 dell'articolo 1 («... cumulo dei, redditi di cui al presente comma...») è quello fra redditi diversi e redditi da pensione. Solo da questo cumulo discende il «trattamento» cioè la pensione SO ridotta. Ed è proprio questo «trattamento» che «non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto ...». Una pensione «spetta», un reddito «si consegue», ma non spetta. E poi il soggetto della frase è «il trattamento», cioè la pensione;
   poiché il provvedimento emesso dall'Inps, col quale si comunica al pensionato la richiesta di ripetizione di indebiti è un provvedimento formale e definitivo — sul punto si sono espressi Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1993 e l'Inps, con la circolare n. 107 del 1993 –, allora le somme erogate indebitamente sono irripetibili (legge n. 412 del 1991, articolo 13, commi 1 e 2 relativo alle «Norme di interpretazione autentica» con riferimento, in particolare alla legge 9 marzo 1989 n. 88, articolo 52, comma 2);
   l'Inps interpreta il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009, come modificato dal comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come se la pensione SO spettante al beneficiario, in via definitiva, in un certo anno dovesse essere quella di competenza per il reddito acquisito nell'anno precedente, generando quindi lo sfasamento di un anno fra redditi conseguiti e pensioni SO corrispondenti a quei redditi, ma attribuite in via definitiva, all'anno successivo, con un meccanismo che, a giudizio dell'interrogante, presenta profili di dubbia legittimità, poiché si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, che stabiliscono che una imposta deve essere commisurata alla capacità contributiva del cittadino (e non quindi alla capacità contributiva che il cittadino aveva nell'anno precedente). Ad ogni anno secondo l'interrogante, compete un reddito e la pensione definitiva di spettanza, sulla base di quel reddito;
   procedendo nel modo finora descritto, nel caso di diminuzione del reddito, l'Inps non eroga, a giudizio dell'interrogante, quella parte di pensione SO che avrebbe dovuto erogare se avesse seguito quanto espresso dalla normativa vigente in materia. L'attribuzione della pensione SO, considerata definitiva per l'anno che segue quello di conseguimento del reddito che ha dato luogo a quella pensione, non consiste in un semplice e innocuo slittamento della pensione, ma produce dei risvolti, a giudizio dell'interrogante, estremamente sindacabili;
   diverso è il caso di un pagamento differito come quello dell'IRPEF per il quale, dopo il pagamento di anticipi nell'anno reddituale in corso, il saldo viene differito all'anno seguente, cioè al momento della consegna della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e non potrebbe essere altrimenti. Il pagamento è differito, ma l'anno al quale quel pagamento si ascrive è l'anno di formazione del reddito e non l'anno seguente, come nel caso della pensione SO, dichiarata definitiva per l'anno che segue quello di acquisizione del reddito da cui la pensione discende;
   la ricostituzione della pensione vale per il futuro e quindi per l'anno che segue quello della verifica ad iniziare dal 1o gennaio, fino a che una nuova ricostituzione, dovuta ad una variazione di reddito, porti a liquidare una pensione SO di competenza diversa da quella liquidata nell'anno precedente e quindi all'attribuzione di una pensione SO presunta dal 1o gennaio dell'anno che segue quello della verifica, per effetto della nuova ricostituzione;
   l'Inps interpreta la dicitura «lo stesso anno» come l'anno in corso, cioè come l'anno che segue quello di riferimento, cioè l'anno della verifica, per cui i redditi da pensione sono ricavati dal Casellario centrale dei pensionati per l'anno in corso (con tutte le incertezze e variazioni apportate dalla perequazione che costringono l'ente a ripetere le verifiche ogni qualche anno, per risalire, secondo l'interrogante, a crediti da pochi euro). Quindi per l'Inps, i redditi diversi sono quelli acquisiti nell'anno di riferimento, (che precede l'anno in corso), mentre i redditi da pensione sono considerati quelli acquisiti nell'anno in corso, rendendo più complicata la verifica e rendendo anche più difficoltosi i controlli;
   l'Inps estrae dal sito della Agenzia delle Entrate solo le dichiarazioni reddituali consolidate, cioè dopo il 31 ottobre, trascorsi i termini per il ravvedimento, per i ritardatari, cui è richiesto il pagamento di una piccola penale. Ciò fa sì che nei due mesi di novembre e dicembre, l'ente non sia in grado di eseguire le legittime verifiche che vengono spostate all'anno successivo, sovvertendo così tutto l'impianto della legge citata per l'impossibilità di liquidare, dal 1o gennaio dell'anno che dovrebbe seguire quello della verifica, la legittima pensione presunta, e perciò creando, a giudizio dell'interrogante, indebiti, nel caso di aumento del reddito, che vengono fatti pagare al pensionato. Ciò dipende però, secondo l'interrogante, da una decisione unilaterale dell'Inps;
   il legislatore non ha mai giustamente cambiato l'anno della verifica, ma si è limitato a prolungare da un anno a due anni, dopo la verifica, il tempo a disposizione dell'Inps per dar seguito alla richiesta di ripetizione degli indebiti, chiaramente rendendosi conto che un cambiamento nelle annualità della verifica avrebbe sovvertito le fondamenta della legge sopra menzionata;
   l'Inps, nonostante il fatto che il «trattamento» sia il soggetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 41, dell'articolo 1, della legge n. 335 del 1995, opera, a parere dell'interrogante, come se invece che di trattamento pensionistico si trattasse di «reddito», producendo due conseguenze principali: la prima è che l'abbattimento della pensione SO ridotta per reddito risulta di qualsivoglia percentuale (anziché delle 4 percentuali fissate dalla legge); la seconda conseguenza è che il «trattamento», ovviamente pensionistico, del primo pensionato rimane comunque inferiore a quello del secondo pensionato, in quanto l'equiparazione dei redditi comporta la partecipazione a tale uguaglianza di quella parte di reddito del primo pensionato che supera il limite massimo dello scaglione precedente. Ciò appare all'interrogante un modo di operare contra legem;
   le verifiche devono essere eseguite annualmente, come previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», che all'articolo 13, comma 2, dispone «l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.»;
   le verifiche che l'inps esegue sono due per ogni anno per le dichiarazioni di redditi che mostrino variabilità reddituale. Infatti, avendo fatto slittare di un anno l'anno della verifica sia per assenza di accordi con l'Amministrazione finanziaria sulla consultazione delle dichiarazioni reddituali dei pensionati, sia per la decisione autonoma di considerare solo dichiarazioni «consolidate», cioè tenendo presente solo le fattispecie dei ravveduti e dei ritardatari, l'Inps non può liquidare la legittima pensione SO presunta in tempo dal 1o gennaio dell'anno che segue quello nel quale avrebbe dovuto effettuare la verifica, procedendo quindi a liquidare una somma pari alla precedente pensione SO per diversi mesi di quell'anno. Si trova allora nella necessità di effettuare una verifica parziale sui redditi dell'anno in corso non ancora completato, per passare poi alla liquidazione della legittima pensione presunta SO. A questa verifica ne segue un'altra sui redditi consolidati dell'anno di riferimento, quando l'anno sarà completato e la dichiarazione reddituale consegnata. Questa procedura, a giudizio dell'interrogante, crea indebiti che poi vengono fatti pagare al pensionato successivamente, quando la pensione è già stata spesa;
   gli errori di interpretazione delle leggi non possono ricadere sui cittadini che, inoltre, segnalano da tempo e senza successo il persistere di tali errori;
   il perdurare di una difficile contingenza economica rende inaccettabile, secondo l'interrogante, che i pensionati siano sottoposti «ad una spada di Damocle» rappresentata da un rimborso forzoso di quote di pensione ricevuta in base a quelli che per l'interrogante sono gli errori dell'Inps;
   l'interpretazione data dall'Inps alla norma stabilita dalla clausola di salvaguardia priva il pensionato di un ancorché piccolo importo mensile di pensione SO che però in periodi di crisi economica può essere utile;
   l'interpretazione della legge n. 122 del 2010 adottata dall'Inps, che porta a liquidare la pensione SO derivata dal reddito dell'anno precedente come pensione definitiva per l'anno in corso in caso di diminuzione del reddito, conduce l'ente stesso ad incamerare, per il primo anno di diminuzione del reddito, una percentuale anche notevole della pensione SO di competenza che sarebbe stata da liquidare se le operazioni fossero state condotte secondo la legge –:
   quali iniziative di competenza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda assumere affinché l'Inps consideri certe le dichiarazioni reddituali presentate entro i termini stabiliti dall'Agenzia delle entrate, come, ad avviso dell'interrogante, si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione n.953 del 2012;
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato affinché l'Inps crei rapidamente le premesse per raggiungere accordi con l'Amministrazione finanziaria, al fine di rendere possibile, da parte sua, l'osservanza delle leggi vigenti in tema di liquidazione della pensione di competenza e di ricostituzione della pensione presunta, col conseguente contributo di chiarezza, trasparenza e maggiore possibilità di controllo sul suo operato;
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per assicurare che l'Inps osservi una interpretazione più puntuale e corretta delle leggi vigenti;
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario richiedere all'Inps l'applicazione alla lettera ed in maniera propria della norma che regola la liquidazione della pensione in via presuntiva, senza quindi procedere alla richiesta dei rimborsi qualora l'errore sull'entità della pensione liquidata, in via presuntiva, evidenziato dalla verifica, sia attribuibile all'ente erogante e non al cittadino e comunque mai per gli anni che precedono l'anno precedente quello della verifica;
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere le opportune iniziative affinché l'Inps non rigetti per principio i ricorsi amministrativi sulla base di argomentazioni che si basano su interpretazioni errate delle leggi in vigore relative alle pensioni SO e che, per giunta, costringerebbero i pensionati ad effettuare ricorsi giudiziari costosi e stressanti, considerata anche l'età, e che per questo molto spesso non vengono posti in essere. (4-11978)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato