ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11851

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 03/02/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11851
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo presentato
Giovedì 28 gennaio 2016
modificato
Lunedì 8 febbraio 2016, seduta n. 564

   SPADONI, DI VITA, SCAGLIUSI, SIBILIA, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il 1o agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o Convenzione di Istanbul;
   la Convenzione, adottata a Istanbul nel 2011, costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
   è stata ratificata da 19 Paesi, compresa – nel giugno 2013 – l'Italia;
   il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri: prevenzione, protezione e punizione;
   la Convenzione ha l'obiettivo di: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
   la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
   gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione dovranno adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e specialmente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata;
   ai sensi dell'articolo 4, comma 2, «le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne»;
   il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizione urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre, n. 119, all'articolo 5 prevede in capo al Ministro delegato per le pari opportunità l'elaborazione e l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
   il suddetto Piano d'azione straordinario è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015;
   gli obiettivi del Piano d'azione sono: prevenire il fenomeno della violenza contro le donne; promuovere l'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne; potenziare le forme di sostegno e assistenza alle donne e a loro figli; garantire adeguata formazione per tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; prevedere una adeguata raccolta dati e un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di Governo;
   ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte, tra l'altro, ad assicurare pari opportunità;
   nel dicembre 2014, durante la riunione a Parigi della Commissione Uguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la prima firmataria del presente atto, è stata nominata rapporteur sulla mozione Systematic collection of data on violence against women proprio sul tema della raccolta dati per dare una concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul;
   nel nostro ordinamento i figli delle donne vittime di violenza non sono riconosciuti come vittime dirette della violenza –:
   se allo stato attuale venga fornita e/o rafforzata, e secondo quali modalità, la formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria;
   quale sia la tempistica dell'istituzione della Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere prevista dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015;
   quali siano le modalità di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Convenzione in questione, ossia il sostegno alla ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione del presente trattato;
   se e secondo quali criteri e modalità siano state e/o verranno realizzate indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della citata Convenzione;
   quali siano le modalità di attuazione dell'articolo 12 della Convenzione sopracitata, ovvero quali misure siano state e/o verranno adottate per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione del citato trattato;
   quali misure siano state e/o verranno realizzate per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne;
   quali iniziative normative e di ogni altro tipo siano state e/o verranno prese per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione;
   se e quali siano i programmi esistenti rivolti agli autori di atti di violenza domestica, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti e per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;
   quali siano le iniziative normative per l'applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di cui in premessa relativo alla violenza psicologica, ovvero quali iniziative normative o di altro tipo sono e/o verranno messe in atto per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce;
   in che modo sia stato e/o verrà incoraggiato il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;
   in che modo sia stata e/o verrà promossa, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento;
   a quanto risale l'ultima campagna di sensibilizzazione del dipartimento delle pari opportunità sul tema diffusa tramite canali mediatici pubblici. (4-11851)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

condizione della donna

delitto contro la persona