ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11843

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: RABINO MARIANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 28/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
07/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2016
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 22/06/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/07/2016

CONCLUSO IL 07/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11843
presentato da
RABINO Mariano
testo di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   RABINO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio architetto Federica Galloni ha emanato alcuni decreti in particolare il decreto del 17 settembre 2013 con il quale è stato individuato un complesso urbano denominato «Tridente del Centro Storico» nel quale ricadono Via del Corso, Via Ripetta, Via del Babuino, via di S. Giacomo, via della Croce, via dei Condotti, via Tomacelli su Largo San Rocco, via Frattina con Piazza S. Lorenzo in Lucina, Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli;
   nel detto decreto è scritto «in applicazione della Direttiva del 10 ottobre 2012»;
   nel decreto viene anche dichiarato che la planimetria catastale e la relazione storico-artistica costituiscono parte integrante del presente decreto che sarà notificato ai destinatari individuati nelle relate di notifica ed al comune di Roma;
   Roma Capitale Municipio Roma I Centro per dare esecuzione al detto decreto ha emanato una serie di determinazioni dirigenziali con le quali ha revocato le concessioni demaniali permanenti di occupazione a mezzo tavoli, sedie, ombrelloni a tutti i locali ricadenti nel suddetto Tridente con invito a rimuovere i suddetti arredi entro il settimo giorno dalla data di notifica del provvedimento; 
   il decreto della Soprintendenza è secondo l'interrogante in aperto contrasto con le disposizioni di legge nonché con le disposizioni che l'allora Ministro Ornaghi per i beni e le attività culturali ha impartito agli uffici in particolare al segretario generale, alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze con la Direttiva del 10 ottobre 2012;
   il Soprintendente ha individuato le aree aventi le caratteristiche di particolare valore storico, artistico e paesaggistico che è invece compito esclusivo delle amministrazioni locali, sentite le Soprintendenze, come disposto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che pertanto è stato violato;
   il Soprintendente con i detti decreti ha dettato una regolamentazione del commercio che è invece di competenza delle amministrazioni locali prescrivendo per tutte le vie ricadenti nel cosiddetto «Tridente del Centro Storico» «l'esclusione di tutte le forme d'uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e/o tipologia» affermando che «l'interesse primario inerente alla tutela del patrimonio culturale assume carattere preminente rispetto agli interessi privati»;
   tale divieto assoluto è secondo l'interrogante in aperto contrasto con i «fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità» che vanno osservati in sede di apprezzamenti tecnico-discrezionali come stabilito nella direttiva del Ministro;
   il Soprintendente, ad avviso dell'interrogante, non ha rispettato le disposizioni di legge dettate a garanzia dei cittadini destinatari dei suoi provvedimenti; in particolare ha violato l'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che così recita: «Il Soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale (omissis) dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto»;
   tale norma è stata disattesa in quanto l'avvio del procedimento non risulta all'interrogante essere stato comunicato ai proprietari e/o titolari degli esercizi commerciali né è stata inviata la planimetria catastale e la relazione storico-artistica costituenti parte integrante dei decreti emessi, come dichiarato nei decreti;
   il Municipio Roma I Centro per ottemperare al detto decreto del Soprintendente ha dovuto emanare per tutti i locali ricadenti nel cosiddetto Tridente, nonché per altri interessati da singoli decreti del Soprintendente, una serie di determinazioni dirigenziali di revoca delle concessioni demaniali permanenti di suolo pubblico con invito a rimuovere tavolini, ombrelloni ed arredi vari entro sette giorni dalla notifica dei provvedimenti;
   i suddetti provvedimenti sono causa di danni notevoli per Roma Capitale sia per la perdita delle entrate per le occupazioni di suolo pubblico sia ancor più per gli indennizzi che l'amministrazione sarà chiamata a versare ai titolari degli esercizi in base al combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 1-ter, con l'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990;
   il decreto del Soprintendente e le determinazioni del Municipio I vanno a colpire più di duemila persone tra titolari degli esercizi e loro famiglie, dipendenti e relative famiglie la maggioranza dei quali perderà il posto di lavoro, in quanto i numerosi locali con limitate superfici interne perderanno la maggior parte della clientela;
   la suesposta situazione ha creato un gravissimo allarme sociale nei destinatari dei detti provvedimenti;
   i suddetti provvedimenti, ove non revocati, saranno causa di gravi disagi anche per i turisti che, grazie anche all'imminente Giubileo, visiteranno le dette strade del centro storico, ma non potranno trovare locali adeguati ove sostare;
   conseguentemente, si accamperanno sulla Scalinata di Trinità dei Monti nonché intorno alla «Barcaccia» dove saranno assaliti dai venditori ambulanti abusivi con la conseguenza che i detti luoghi saranno invasi da bottiglie, lattine e cose varie ivi abbandonate –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della denunciata grave situazione e quali iniziative intendano adottare ed in particolare se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo intenda adottare iniziative nei confronti del Soprintendente Galloni che, a giudizio dell'interrogante, ha disatteso le disposizioni impartite con la direttiva ministeriale del 10 ottobre 2012. (4-11843)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 649
4-11843
presentata da
RABINO Mariano

  Risposta. — Si riscontra l'interrogazione parlamentare in esame, nella quale, l'interrogante, premesso che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio ha emanato un decreto, il 17 settembre 2013, relativo alle concessioni di occupazione di suolo pubblico nel «Tridente» del centro storico; che ad avviso dell'interrogante tale procedimento è illegittimo, nonché causa di notevoli danni per Roma Capitale e colpisce gravemente più di duemila persone, oltre a suscitare gravissimo allarme sociale, chiede quali iniziative il Ministro intenda adottare, in particolare nei confronti dell'allora responsabile del provvedimento.
  A tal proposito si rappresenta quanto segue.
  Il vincolo cui si riferisce l'interrogante, apposto sulla parte del centro storico di Roma caratterizzata dalla particolare struttura urbanistica definita dalle tre strade (via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino) che si dipartono – con configurazione, per l'appunto, a «tridente» – dalla piazza del Popolo, è stato apposto con decreto del 17 settembre 2013 emanato dalla allora competente direzione regionale del Mibact.
  Tale provvedimento, nel riconoscere ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 42 del 2004, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», l'alto interesse storico-artistico di detto settore urbano – capolavoro come noto dell'urbanistica rinascimentale e barocca oltre che compagine densa di complessi monumentali e stratificazioni storiche dall'epoca antica a quella contemporanea – ha dettato, in ottemperanza alla direttiva di questo Ministero del 10 ottobre 2012 (cosiddetta «direttiva Ornaghi») emanata ai fini della corretta ed efficace applicazione dell'articolo 52 del Codice appena citato (articolo peraltro di recente integrato dal cosiddetto «decreto cultura»), prescrizioni finalizzate a disciplinare, nel settore in questione, l'esercizio delle attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio.
  Contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante, non trattasi di «vincolo assoluto», atteso che la prescrizione di esclusione di «tutte le forme d'uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e/o tipologia» non riguarda l'intero comparto urbano in questione, ma alcune significative strade che in esso ricadono: oltre a via del Corso, via del Babuino e via Ripetta – «assi generatori» del tridente – via di San Giacomo, via della Croce, via dei Condotti, via Frattina, via delle Carrozze (aggiunta con successivo decreto delegato regionale 8 maggio 2014).
  Dette strade sono state individuate in considerazione degli effetti prospettici e dei canocchiali ottici che le rispettive quinte edilizie determinano in relazione a «fulcri» visivi o «fondali» di particolare pregio: basti pensare, tra i casi più celebri e celebrati, all'obelisco di Piazza del Popolo, traguardabile sul fondo tanto di via del Corso che di via di Ripetta e via del Babuino, e alla chiesa della Trinità dei Monti, al colmo della scalinata di piazza di Spagna, sulla quale converge il cono ottico della via dei Condotti.

  Per le altre strade oggetto dell'interdizione in questione sono stati considerati: nel caso di via di San Giacomo, il fondale costituito dall'ospedale di San Giacomo degli incurabili e dalla stessa chiesa di San Giacomo; per via della Croce, largo dei Lombardi ad un estremo, e piazza di Spagna all'altro; per via Frattina, piazza di Spagna e piazza Mignanelli da un lato e piazza di San Lorenzo in Lucina dall'altro.
  Per tutte le restanti strade e piazze incluse nel cosiddette «tridente» le occupazioni di suolo pubblico per le attività in questione non sono interdette ma, come per tutto il resto del centro storico, regolate mediante «Piani di massima occupabilità» e assoggettate alla preventiva autorizzazione degli organi competenti tra i quali ovviamente, stante la vigenza del vincolo in questione, la competente soprintendenza statale.
  Non si tratta dunque, lo si ribadisce, di un vincolo «assoluto» o di un divieto indiscriminato, ma di un provvedimento teso a disciplinare complessivamente le attività commerciali su suolo pubblico in un'area vasta ed estremamente pregiata del centro storico in modo da assicurare la compatibilità delle stesse con il decoro ed il pubblico godimento di spazi urbani e complessi monumentali di alta rilevanza e indiscusso valore storico-architettonico, interessati da flussi turistici rilevanti.
  Va precisato, ancora, che la locale soprintendenza non ha «revocato» le autorizzazioni in essere ma ha chiarito con propria nota all'amministrazione comunale, al momento dell'emanazione del provvedimento di tutela in questione, che tutti gli esercizi commerciali su suolo pubblico attivati mediante determine concessorie avrebbero dovuto, alla scadenza, essere valutati nel rispetto della nuova situazione vincolistica.
  Appare fin troppo ovvio sottolineare come attività su suolo pubblico oculatamente posizionate e decorosamente condotte non solo possano non essere in contrasto con gli spazi urbani monumentali nei quali si situano, ma anche contribuire a dar loro vita; e come l'assenza di regole ed il disordine nelle attività su strada possano, al contrario, indurre situazioni di degrado e confliggere anche gravemente con la godibilità ed il decoro degli stessi, a detrimento peraltro dello stessa attrattività dei luoghi sotto il profilo turistico, con danni dunque anche potenzialmente coinvolgenti la sfera economica.
  Il centro storico di Roma non è certo esente da tali problematiche, e tanto meno lo è l'area del «Tridente».
  Questo Ministero va operando da tempo tenendo in considerazione quanto si è appena espresso, ed esiste invero una consolidata procedura collaborativa con l'amministrazione di Roma Capitale a proposito della gestione del commercio su aree pubbliche che ha consentito di pervenire alla definizione di un numero notevole di «Piani di massima occupabilità» – P.m.o. (completi di apposite planimetrie individuative delle aree destinabili al posizionamento di arredi a servizio delle attività di somministrazione), ed anche alla definizione di un catalogo degli arredi esemplati sulle tipologie tradizionali e adatti agli spazi della città storica (ombrelloni, sedie e tavoli in legno o metallo, dehors, e altro).
  Appare il caso di ricordare, in merito agli esiti di detta collaborazione, come già nel 2006, con la delibera della giunta comunale n. 139, l'amministrazione di Roma Capitale abbia approvato i Piani di massima occupabilità, predisposti e redatti dalla commissione appositamente istituita (nella quale sedevano vari uffici del comune e le soprintendenze statali), per le circa cinquantaquatto piazze allora sottoposte a vincolo di tutela monumentale con il decreto ministeriale 3 giugno 1986 di questo Ministero (Piani poi oggetto di revisione da parte di una commissione, sempre comprensiva dei rappresentanti Mibact, istituita con decreto delega n. 681 del 7 ottobre 2009 – unità organizzativa città storica, i cui lavori si sono conclusi alla fine del 2011).
  E come per il I municipio (coincidente con la città perimetrata dalla cinta muraria, a cui oggi si sono aggiunti il rione Borgo ed una parte del rione Prati), siano state quindi individuate, con delibera di consiglio municipale n. 2 del 31 gennaio 2011, 147 aree assoggettabili a P.m.o., anche in questo caso con la costituzione di una commissione tecnica formata da rappresentanti della Soprintendenza belle arti e per il paesaggio per il comune di Roma, da rappresentanti della sovrintendenza capitolina e da rappresentanti degli Uffici competenti della struttura municipale (ad oggi, per le aree di cui sopra, risultano redatti 137 piani, di cui 106 approvati e 31 da approvare; e, a seguito dell'ulteriore incremento delle aree assoggettate a P.m.o., sono da redigere ulteriori 61 piani; per quanto riguarda invece l'ex XVII Municipio – comprendente i rioni Borgo e Prati – è stato predisposto ed approvato il P.m.o. per piazza Cola di Rienzo).
  Si ritiene dunque che la definizione condivisa con le amministrazioni comunali di regole certe, trasparenti e rigorose sia la strada maestra per assicurare una adeguata gestione degli spazi monumentali delle nostre città d'arte: fermo restando che, in tale quadro, la tutela dell'interesse costituzionalmente primario inerente la tutela del patrimonio culturale non può che assumere carattere preminente, pur nella attenta e oculata considerazione degli altri interessi da ponderare, ivi incluso quello avente ad oggetto l'esercizio di attività economiche private (non potendosi escludere, dunque, che in taluni casi venga prevista una «occupabilità zero»); e che, se è doveroso, nell'esercizio dell'attività di regolamentazione del commercio su aree pubbliche, considerare l'interesse di cui sono portatori i titolari di concessioni d'uso, l'esistenza di detti titoli, anche molto datati, non può costituire ex se causa impeditiva all'adozione di nuove determinazioni al riguardo da parte delle amministrazioni competenti.
  Tale linea operativa è del resto ampiamente supportata dagli orientamenti della giurisprudenza, anche costituzionale; basti richiamare la sentenza n. 247 del 2010 della Corte costituzionale, nella quale non solo è affermata la legittimità dell'imposizione di divieti che limitano la possibilità di esercizio di attività commerciali nelle aree pubbliche allo scopo della valorizzazione dei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica; ma anche vengono posti in stretta relazione con tale finalità sia l'articolo 52 che l'articolo 10, comma 4, lettera g) del codice, già richiamati.
  Con riguardo al «Tridente», si informa infine della circostanza che questo Ministero ha aderito alla proposta avanzata dall'amministrazione capitolina, tramite nota a firma del Commissario straordinario del 29 marzo 2016 inoltrata sia al Ministro che al competente soprintendente, di attivazione di un tavolo di confronto tra le diverse istituzioni interessate, finalizzato ad un esame complessivo delle problematiche di tutela e valorizzazione del settore urbano in questione in relazione ai molteplici interessi connessi all'uso del bene pubblico.
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoIlaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

applicazione del diritto comunitario

politica culturale