ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11590

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 544 del 11/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 11/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 22/02/2016

SOLLECITO IL 06/07/2016

SOLLECITO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11590
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Lunedì 11 gennaio 2016, seduta n. 544

   ANDREA MAESTRI e BRIGNONE. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 1o giugno 2010, i signori V. C. e F. B. B. ottenevano il collocamento presso di sé, della minore A. S., nata a Imola il 18 gennaio 2008, affidata ai servizi sociali di Ravenna;
   i signori C. e B. erano all'epoca già genitori di una bambina, E., regolarmente adottata con sentenza emessa dal tribunale per minorenni n. R.G. 264/04 del 28 gennaio 2004;
   in data 28 giugno 2012, il tribunale per minorenni di Bologna fissava udienza di comparizione (Proc. n. R.G. 419/11) dei signori C. e B., al fine di veder revocato il collocamento della stessa presso i citati coniugi, non ritenendo più gli stessi idonei;
   i signori C. e B. si costituivano in udienza, opponendosi all'invocato provvedimento, non sussistendone i presupposti;
   in data 5 luglio 2012, il tribunale per i minorenni, con decreto provvisorio, ritenendo che fossero «... venute meno le garanzie a tutela e cura della minore, che avevano giustificato l'attuale collocazione e sia necessario collocare la minore in diverso contesto etero familiare ...», incaricava i servizi sociali di Ravenna di «... collocare A. presso famiglia diversa da quella ove oggi si trova, famiglia che dovrà essere scelta di concerto con codesto TM, con l'adozione delle cautele del caso, al fine di mantenere la segretezza di tale collocamento ...». Contestualmente, il tribunale per i minorenni disponeva di preservare e mantenere i rapporti fra le «sorelle A. ed E.»;
   in applicazione di quanto disposto dal decreto del 5 luglio 2012, il tribunale per i minorenni, in data 13 luglio 2012, stabiliva l'immediato allontanamento di A. dalla residenza dei coniugi B. La bambina veniva prelevata mentre si trovava presso il centro ricreativo estivo della scuola materna che frequentava. Da quel momento, i coniugi e l'altra figlia adottiva non hanno più visto A.;
   ad oggi, si è in attesa della decisione del giudice, nella quale si confida, dovendo essere in ogni caso assicurata l'autonomia e l'indipendenza della magistratura minorile;
   in relazione a tale procedimento, si deve evidenziare come ai signori C. e B. non sia stata fornita alcuna spiegazione, in ordine alle reali motivazioni poste a fondamento della decisione del tribunale di revocare il collocamento, presso di sé, della minore S. Infatti, il tribunale si è limitato a prospettare, come causa dell'allontanamento, il «... venire meno delle garanzie poste a tutela e cura della minore ...», senza fornire alcuna motivazione, a dimostrazione di quanto asserito;
   anche i servizi sociali, nella propria relazione del 30 aprile 2012, allegata agli atti di causa, non chiariscono la situazione, quando affermano «... il Servizio esprime la propria perplessità relativa alla permanenza della minore all'interno della famiglia affidataria, considerando che la coppia sta attraversando un momento particolarmente critico e appare incentrata principalmente sulle proprie difficoltà personali ...». A tale riguardo, in particolare, si deve osservare come le valutazioni e/o i giudizi espressi dai servizi, in relazione alla coppia C. e B. siano stati resi in mancanza di qualsivoglia contraddittorio/confronto con diretti interessati, i quali, nonostante ripetute insistenze, non sono mai stati ascoltati;
   il mancato ascolto dei genitori affidatari e della minore concreta, secondo gli interroganti, un vulnus insanabile del procedimento e incide direttamente sul fondamentale principio del perseguimento del superiore interesse del minore. Pertanto, le dichiarazioni contenute nelle varie relazioni depositate in tribunale non risultano fondate, a quanto consta agli interroganti, su alcun dato oggettivo e/o concreto assunto sul campo, tale da mettere in discussione la capacità genitoriale dei signori C. e B. e quindi, tale da giustificare la revoca dell'affidamento della minore S.
   è altresì da evidenziare la violazione del decreto provvisorio del tribunale per i minorenni, in quanto i servizi sociali non hanno mai fatto nulla per consentire e favorire i contatti fra la minore S. e la piccola E., con ciò cagionando danni gravi nella sfera affettiva, psicologica ed esistenziale delle due minori. Al riguardo, si osserva che l'unico colloquio che è stato permesso alle bambine, da parte dei servizi, è stato telefonico, ed è avvenuto il 13 ottobre 2012, anche se la conversazione si è svolta fra il nuovo genitore affidatario di A. e la sorella E. e, quando quest'ultima ha manifestato la volontà di parlare direttamente con A., i servizi hanno interrotto bruscamente la telefonata;
   in pendenza del procedimento, avente ad oggetto la minore A. S. e precisamente in data 15 aprile 2013, la procura del tribunale per i minorenni domandava l'apertura di un ulteriore procedimento (n. R.G. 456/13), nei confronti dei coniugi C. e B., chiedendo l'affido della minore, già adottata dagli stessi (E. B.), al servizio sociale;
   con decreto provvisorio datato 4 luglio 2013, il tribunale per i minorenni incaricava il servizio sociale competente di effettuare un'indagine approfondita sulla situazione personale e familiare della minore E., volto a verificare lo stato psicologico della stessa, la propria relazione con i genitori e competenze genitoriali di questi ultimi;
   i genitori C. e B. si costituivano all'udienza del 31 ottobre 2013, constatando tutte le circostanze poste a fondamento della richiesta di affidamento avanzate dalla procura, in quanto infondate in fatto e in diritto;
   in particolare, è stato osservato come, dalla richiesta della procura, non sia dato ravvisare alcun riferimento specifico alla vita della minorenne E. tale da giustificare un eventuale affido in capo ai servizi sociali;
   dagli atti di causa, inoltre, non sono emersi neppure, a quanto consta agli interroganti, elementi concreti relativi al rapporto genitori-figlia, tali da motivare la necessità di eseguire degli accertamenti e/o valutazioni sulle competenze e capacità genitoriali dei signori C. e B.;
   dall'udienza del 31 ottobre 2013, ad oggi, nessuna convocazione, né altro provvedimento stato emesso dal tribunale, in relazione al suddetto procedimento;
   da quanto esposto in premessa, l'operato dei servizi sociali incaricati, con riguardo alle minori coinvolte e ai signori S. e B., risulta, a giudizio degli interroganti, superficiale e lacunoso in relazione ai seguenti aspetti:
    a) mancanza di motivazione posta a fondamento delle decisioni assunte;
    b) mancanza del necessario contraddittorio nei confronti dei signori C. e B., nonostante le ripetute richieste;
    c) mancato espletamento di indagini effettive presso la coppia e le figlie;
    d) utilizzo di metodi non idonei e contrari al superiore interesse del minore, per l'applicazione dell'allontanamento della bambina A. dai signori C. e B., con gravi danni alla sfera affettiva della medesima;
    e) mancato rispetto di quanto disposto dal tribunale per i minorenni, in ordine al mantenimento dei rapporto fra le minori A. ed E. –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative normative per rafforzare le garanzie di contraddittorio e implementare le attività istruttorie sui contesti familiari e le relazioni genitoriali in procedimenti come quello di cui in premessa, al fine di tutelare i minori coinvolti e salvaguardare il loro diritto alla continuità affettiva.
(4-11590)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione minorile

minore eta' civile

servizio sociale