ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 543 del 04/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: DIENI FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/01/2016
Stato iter:
29/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/04/2016

CONCLUSO IL 29/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11571
presentato da
DIENI Federica
testo di
Lunedì 4 gennaio 2016, seduta n. 543

   DIENI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 104 del 1992 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza e il lavoro, nell'età adulta;
   un quadro delle disposizioni normative sulla materia è stato raccolto, peraltro, nelle «Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità», diramate con nota del 4 agosto 2009 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   in questo documento si ricorda che «l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile, e proprio per questo non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici»;
   è per questo doveroso vigilare affinché il diritto delle persone disabili, costituzionalmente tutelato, a partecipare alla vita sociale e ad accedere ai servizi pubblici come tutti gli altri cittadini venga garantito;
   uno degli elementi imprescindibili su cui si fonda il suddetto diritto è ricollegabile alla presenza di assistenti educativi che possano occuparsi, con professionalità e competenza degli studenti colpiti da disabilità; 
   a quanto emerge, tuttavia, da alcune segnalazioni e da diverse notizie riportate sulla stampa, la provincia di Reggio Calabria starebbe adottando atti tali da non consentire di fatto il reclutamento di personale per l'assistenza educativo-specialistica negli istituti secondari di secondo grado, con norme che si pongono peraltro in netto contrasto con l'esigenza di assicurare un trattamento dignitoso del lavoratore;
   secondo l'articolo «Reggio, Libri (Sul) sugli assistenti educativi: “il trattamento a cui sono sottoposte è sconcertante” apparso il 21 dicembre 2015 sulla testata www.strettoweb.com, per quanto riguarda il suddetto personale, secondo segretario provinciale del Sul Aldo Libri “la paga oraria è pari a 5 euro l'ora per coloro che sono avviati in relazione al bando della Provincia di Reggio Calabria e di 9 euro l'ora per coloro che sono avviati con il bando del Comune di Reggio Calabria. In entrambi i casi – prosegue – si tratta di trattamenti stipendiali molto distanti dal minimo della civiltà e del riconoscimento della professionalità e dell'utilità del servizio espletato”»;
   oltre a questo, va segnalato che «il bando di selezione che non ha tenuto sufficientemente conto delle anzianità di servizio prestato e dei titoli specifici posseduti», dato che si è proceduto, secondo la circolare della, dottoressa Alessandra Sarlo della provincia di Reggio Calabria, inviata ai dirigenti scolastici, a redigere una « short list» pubblicata sul sito della stessa provincia;
   nella stessa circolare si conferma la paga oraria di 5 euro;
   sul punto gli assistenti educativi hanno tentato di avere un confronto con le istituzioni, inutilmente;
   un tale salario, essendo fuori dalle logiche di mercato, rischia di rappresentare una condizione inaccettabile per gli educatori e, conseguentemente, di portare all'impossibilità di reperire professionisti che affianchino gli studenti portatori di handicap;
   la delibera della provincia di Reggio Calabria che stanzia i fondi per gli interventi a favore degli alunni disabili delle scuole superiori è stata inoltre approvata solo il 29 ottobre, in ritardo di due mesi rispetto all'inizio dell'anno scolastico –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di consentire anche a Reggio Calabria la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nella scuola, attraverso il sostegno dell'assistenza educativo-specialistica;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per pervenire ad un riconoscimento della figura professionale dell'assistente educativo e dell'assistente alla comunicazione tale da consentire un eguale trattamento tanto dei lavoratori del settore, quanto degli studenti colpiti da disabilità. (4-11571)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 29 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 616
4-11571
presentata da
DIENI Federica

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede quali iniziative di competenza, il Ministro interrogato, intenda adottare al fine di consentire anche a Reggio Calabria la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nella scuola, attraverso il sostegno dell'assistenza educativo-specialistica e se non ritenga opportuno assumere iniziative per pervenire ad un riconoscimento della figura professionale dell'assistente educativo e dell'assistente alla comunicazione tale da consentire un eguale trattamento tanto dei lavoratori del settore quanto degli studenti colpiti da disabilità.
  Occorre subito precisare che, in ordine al reclutamento degli assistenti educativi, la provincia di Reggio Calabria ha autonomamente stabilito le modalità di reclutamento sulla base di una
short list redatta dalla stessa amministrazione provinciale nonché le condizioni relative alla paga oraria di tali figure.
  Ciò premesso, si fa presente che in ordine alla paga oraria degli assistenti educativi, la scuola non ha competenze per intervenire in quanto la figura dell'assistente educativo va garantita dall'ente locale.
  Nello specifico, l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) stabilisce che «nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati».
  Oltre a ciò, occorre precisare che prima dell'inizio dell'anno scolastico, agli alunni che ne hanno la necessità, il dirigente scolastico assegna un assistente di base igienico-personale ossia un collaboratore scolastico, preferibilmente dello stesso sesso dell'alunno/a con disabilità, che deve aver frequentato uno specifico corso di formazione e che fornisce assistenza negli spostamenti all'interno ed all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.
  È la scuola, infine, ad avere il compito di prevedere corsi di formazione per gli addetti all'assistenza di base ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi (decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275).

La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vita sociale

adattamento scolastico

assunzione