ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11564

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 542 del 22/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11564
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Martedì 22 dicembre 2015, seduta n. 542

   RUOCCO e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   in data 16 dicembre 2015, un servizio andato in onda su Striscia La Notizia di Riccardo Trombetta, ha messo in luce una vera e propria vessazione dell'Agenzia delle entrate sugli affittacamere, trasformati d'ufficio in albergatori;
   l'inviato di Striscia nel servizio realizzato, ha intervistato l'Avvocato Giuseppe Marino, esperto in diritto tributario, che ha chiarito alcuni abusi evidenti dell'Agenzia delle entrate, la quale con una semplice visura catastale, trasforma d'imperio ed in automatico gli affittacamere, che per le vigenti normative non possono avere alloggi con più di 6 stanze, in albergo che tra l'altro devono avere un minimo di 7 stanze con 12 posti letto;
   le categorie catastali, utilizzate ai fini delle imposizioni fiscali, si differenziano con le lettere alfabetiche: A) abitazioni civili; B) case di cura, prigioni, uffici pubblici; C) negozi e magazzini; D) alberghi, banche, pensioni; E) stazioni, ponti, cimiteri differenziano (http://www.catasto.it/categorie.html);
   come si può leggere da alcuni pareri legali pubblicati in rete, compresi quelli dell'Avvocato Marino, intervistato da Striscia, sarebbe illegittima la rettifica di classamento «automatica» dei cosiddetti «affittacamere» e dei « bed & breakfast» da cat. A a cat. D/2;
   nell'ambito dell'ormai nota attività di rettifica catastale «automatica» di buona parte degli immobili siti nel centro di Roma, l'Agenzia delle entrate ha di recente «preso di mira» anche i cosiddetti «affittacamere», definiti dalla legge come «strutture extralberghiere composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari tra i quali colazione uso cucina (...)»;
   in particolare, l'Agenzia delle entrate, del tutto arbitrariamente e con motivazione a dir poco generica, dispone d'ufficio, quasi sempre senza alcun sopralluogo, la rettifica dell'accatastamento degli «affittacamere», di regola e per legge ubicati in appartamenti classificati in catasto in cat. A, includendoli nella cat. D/2 (riservata invece ad alberghi e pensioni). Analoga situazione sta di recente riguardando anche i cosiddetti « bed and breakfast» (B&B). Dalla motivazione di siffatti avvisi di accertamento catastale – per lo più identica nella maggior parte dei casi – la rettifica della categoria catastale da cat. A a cat. D/2 sembrerebbe esser stata operata per le seguenti ragioni: «Con la variazione di diversa distribuzione degli spazi interni, oggetto del presente collaudo Do.c.Fa, vengono apportate delle modifiche sostanziali alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche della uiu. La presenza di camere con bagno ad uso esclusivo, e l'alta dotazione di servizi, fanno sì che non ci siano unità-tipo di riferimento censibili delle tipologie ad uso «residenziale»;
   ciò premesso, non può non rilevarsi la carenza e comunque l'erroneità della motivazione di siffatti classamenti degli appartamenti adibiti ad «Affittacamere» (o a « bed&breakfast») da cat. A (civili abitazioni) a cat. D/2 (alberghi e pensioni), posto che tale attività non è equiparabile né ad un albergo, né ad una pensione, risultando invece un'attività di tipo «extralberghiero», e che, in base alla normativa di riferimento, deve essere svolta in unità immobiliari adibite ad uso abitativo, quali quelle classificabili quindi nella categoria catastale «A»;
   invero, esaminando in primo luogo la normativa di riferimento, è d'obbligo richiamare il regolamento della regione Lazio n. 16 del 24 ottobre 2008 il quale, come tutti gli altri regolamenti regionali, disciplina (articolo 1, comma 2) i «procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività». E tra le strutture ricettive «extralberghiere» (differenti da alberghi e pensioni) rientrano in primo luogo gli «affittacamere» ed i « bed and breakfast», oltre agli «ostelli per la gioventù», alle «case e appartamenti per vacanze», agli «ostelli per ferie», e altro, come d'altra parte specifica il cennato regolamento regionale all'articolo 2 («Definizioni»), comma 1, lett. a) – e). Con particolare riguardo, poi, agli «affittacamere», il successivo articolo 4, comma 1, richiede espressamente che tale attività sia esercitata all'interno di locali adibiti a civile abitazione, e quindi classificabili nella categoria catastale «A», e non certo nella categoria «D», che invece concerne gli «immobili a destinazione speciale». Analoga disposizione è poi prevista per i « bed and breakfast». Si consideri, fra l'altro, che se, per qualsivoglia ragione, il fondamentale requisito del classamento nel gruppo catastale «A» dei locali adibiti ad «affittacamere» o a « bed and breakfast» dovesse venire a mancare, la provincia potrebbe addirittura revocare l'autorizzazione concessa per lo svolgimento dell'attività medesima. Ci si troverebbe nella situazione paradossale di non poter esercitare né l'attività di albergo, disponendo di un numero di camere inferiore a 7, né di affittacamere risultando improvvisamente in una categoria catastale non ammessa;
   correttamente, dunque, chi invia al comune (o alla Provincia) la cosiddetta «Segnalazione certificata di inizio di attività di affittacamere» dichiara che i locali oggetto dell'attività rientrano nella categoria catastale A: differentemente, se i locali rientrassero nella cat. D/2 (alberghi e pensioni), il comune (o la Provincia) non potrebbe rilasciare alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di «affittacamere» o di « bed and breakfast»;
   nel servizio su Striscia, si faceva presumere che possa essere individuata la trasformazione catastale da affittacamere in albergo, dal numero dei bagni presenti negli alloggi –:
   come si concili con la normativa vigente il comportamento dell'Agenzia delle entrate, che prendendo di mira gli «affittacamere», definiti per legge come «strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari», realizza il solo risultato di conseguire cospicui introiti;
   come si giustifichi il comportamento dell'Agenzia delle entrate, che con motivazione a dir poco generica, disponendo d'ufficio, e la maggior parte delle volte senza alcun sopralluogo, la rettifica dell'accatastamento agli «affittacamere», di regola ubicati in appartamenti classificati in catasto in categoria A, includendoli nella categoria D/2 (riservata invece ad alberghi e pensioni), analogamente ai « bed and breakfast» (B&B), produce vessazioni che determinano giusto risentimento nei contribuenti onesti, che vogliono pagare una equa tassazione;
   se la diversa distribuzione degli spazi interni, con modifiche sostanziali alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche della unità immobiliare urbana la presenza di camere con bagno ad uso esclusivo, e l'alta dotazione di servizi, possano rappresentare la prova della trasformazione da unità-tipo di riferimento censibili delle tipologie ad uso «residenziale»;
   se il comportamento dell'Agenzia delle entrate non sia in contrasto con alcuni documenti recanti le indicazioni di prassi dell'Agenzia stessa in cui sono stati approfonditi gli aspetti che attengono alla corretta attribuzione della categoria catastale e ai criteri generali per la corretta individuazione del minimo perimetro immobiliare, funzionalmente e redditualmente autonomo, nei quali si è affermato che le unità censite nella categorie del gruppo D sono costituite da immobili «non ordinari», non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, circostanza della quale occorre tener conto al momento del classamento e che non è presente negli immobili destinati ad affittacamere;
   se il comportamento dell'Agenzia delle entrate tenga conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 20 maggio 2008 nella quale la Corte dopo aver riaffermato l'esaustività della disciplina del catasto in ordine alle nozioni, ai principi ed ai metodi che sono alla base dell'estimo catastale, ha chiarito che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di «immobiliarità», a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura;
   quali sarebbero negli immobili destinati ad affittacamere le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo e da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale tali da far sì che siano equiparati addirittura agli alberghi;
   se il comportamento dell'Agenzia delle entrate non possa comportare conseguenze sulle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio dell'attività di affittacamere, quali la revoca della stessa autorizzazione, esponendo l'Agenzia ed i suoi funzionari personalmente a responsabilità risarcitoria per l'eventuale illegittimità degli atti da questi posti in essere;
   se il Governo sia consapevole dei danni che tali iniziative di dubbia legittimità inutilmente producono su un importante valore economico costituito da capillari e rilevanti attività produttive nel settore turistico e risorse fondamentali per il nostro Paese;
   quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per evitare che, nella pur sacrosanta battaglia contro evasione ed elusione fiscale, possano verificarsi vessazioni inutili e comportamenti arbitrari, illegittimi o abusivi da parte delle pubbliche amministrazioni, che assieme a risentimento, generano effetti contrari nei tartassati e vessati contribuenti, italiani.
(4-11564)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

pensionato

valore economico