ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11454

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: COSTANTINO CELESTE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/12/2015
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/12/2015
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/12/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/12/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 16/12/2015
Stato iter:
04/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2016
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/03/2016

CONCLUSO IL 04/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11454
presentato da
COSTANTINO Celeste
testo di
Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537

   COSTANTINO, NICCHI, DURANTI, RICCIATTI, MELILLA e SANNICANDRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il 1o dicembre 2015 si apprende della bocciatura, presso il consiglio regionale della Calabria, in seconda commissione, dell'emendamento presentato alla manovra di assestamento di bilancio che avrebbe consentito il finanziamento dei progetti di cui alla legge regionale n. 20 del 2007 per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne in difficoltà;
   la legge regionale n. 20 del 2007 prevede l'emanazione di un bando di gara alla quale possono accedere enti locali ed associazioni, anche associati con un progetto di accoglienza telefonica e rifugio alle donne che subiscono violenza;
   pochissimi centri antiviolenza della regione Calabria hanno potuto usufruire dei benefici di cui alla legge regionale n. 20 del 2007, nonostante in alcuni casi la metà degli importi non siano mai stati erogati e sono stati perciò persi;
   senza risorse e strumenti adeguati, i centri antiviolenza non possono svolgere la loro preziosa funzione di contrasto alla violenza contro le donne e, oltre ai capitoli già esigui di spesa stanziati dal Governo, i suddetti centri non possono essere privati di altri mezzi stabiliti a livello regionale (come quello stabiliti dalla legge n. 20 del 2007 in Calabria), che sono uno strumento legislativo che consenta un finanziamento vero e proprio di tali centri;
   l'Italia ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, ed è, pertanto, tenuta a rispettare i principi in essa contenuti –:
   se il Governo sia al corrente dei fatti esportati in premessa e se non intenda aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza in Italia, per evitare che i finanziamenti statali vengano distribuiti solo su criteri territoriali senza tenere in adeguato conto la qualità dei servizi offerti;
   se e come il Governo intenda inoltre verificare altri aspetti circa l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da parte delle regioni. (4-11454)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 583
4-11454
presentata da
COSTANTINO Celeste

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con il quale è stata richiamata l'attenzione in merito ad una serie di questioni concernenti la funzionalità dei centri antiviolenza, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da parte delle regioni, si forniscono i seguenti elementi informativi.
  In relazione alla richiesta di procedere all'aggiornamento della mappatura dei centri antiviolenza in Italia, al fine di evitare che i finanziamenti statali vengano distribuiti solo in base a criteri territoriali senza tenere in adeguata considerazione la qualità dei servizi offerti, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da parte delle regioni, si segnala che i finanziamenti statali tengono conto della qualità dei servizi offerti e dell'utilizzo delle risorse da parte delle regioni, come più avanti specificato.
  Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere», nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul», entrata in vigore il 1o agosto del 2014), ha inteso riconoscere l'importanza del ruolo svolto dai centri antiviolenza e dai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
  Infatti, tra le specifiche finalità del «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», da adottare ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge, è stato previsto (confrontare comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5), il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli «attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza». Al predetto potenziamento, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5-bis, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, nonché dal piano di azione adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 (registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015), è destinato uno specifico finanziamento di carattere permanente pari a euro 10 milioni per il 2013, 7 milioni per il 2014 e 10 milioni annui a decorrere dal 2015.
  Le predette risorse vengono ripartite annualmente, d'intesa con la conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti specifici criteri:
   programmazione regionale e interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
   necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne (Finlandia 8/10 novembre 1999).

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1o settembre 2014), sono state ripartite, in unica soluzione, tra le regioni e le province autonome le risorse stanziate per il biennio 2013/2014, per un importo totale pari a euro 16.449.385. La ripartizione di tale somma è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:
   il 33 per cento dell'importo complessivo di euro 16.449.385, pari ad euro 5.428.297, è stato destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case-rifugio;
   le risorse residuali, pari ad euro 11.021.088, sono state così suddivise:
   l'80 per cento pari ad euro 8.816.870, è stato destinato al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare interventi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale;
   il 10 per cento, pari ad euro 1.102.109, è stato destinato al finanziamento di centri antiviolenza già presenti in ogni regione;
   il 10 per cento, pari ad euro 1.102.109, è stato destinato al finanziamento di case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

  Da quanto sopra riportato risulta pertanto che, tra i criteri di riparto individuati dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, è stato riconosciuto rilievo preminente a quello relativo alla programmazione regionale, mentre il riparto delle risorse finanziarie finalizzate all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio si è basato sulla popolazione di ciascuna regione e provincia autonoma, sul numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio già esistenti per ciascuna regione e provincia autonoma.
  Sulla base del predetto decreto del Presidente della Repubblica, sono stati adottati i relativi ordini di pagamento alle regioni e le relative risorse sono state accreditate nel mese di settembre 2014.
  Si tiene altresì a precisare che, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014, in sede di conferenza unificata in data 27 novembre 2014 è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le regioni, le province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, volta a definire i requisiti strutturali e organizzativi, nonché i servizi minimi che i centri antiviolenza e le case-rifugio devono rispettare per poter accedere alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (confrontare articoli 2 e 4 dell'intesa).
  Tale intesa, peraltro, impone alle regioni e alle province autonome di fornire a questo dipartimento – entro il 1o febbraio di ogni anno – i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio operanti sui territorio, che devono necessariamente rispettare i predetti requisiti minimi necessari (confrontare articolo 14 della medesima intesa).
  In attuazione degli obblighi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 e dalla predetta intesa, tutte le regioni hanno provveduto a trasmettere i dati richiesti al dipartimento per le pari opportunità, che sta effettuando il necessario monitoraggio delle informazioni pervenute, al fine di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.
  I risultati di tale attività di monitoraggio sono consultabili on line nell'apposita sezione dedicata al numero verde antiviolenza e stalking «1522» sul sito web del dipartimento (www.pariopportunita.gov.it).
  Infine, con riferimento al quesito riguardante l'utilizzo delle risorse finanziarie statali da parte della regione Calabria, si fa presente che la stessa regione ha comunicato in data 15 ottobre 2015 che le risorse erogate, pari a 435.294,43 euro, sono state ripartite con decreti del direttore generale n. 7175 del 9 luglio 2015 tra i centri antiviolenza e le case rifugio presenti sul territorio.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

convenzione europea

piano di finanziamento

violenza sessuale