ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11323

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 533 del 01/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 01/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 09/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11323
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Martedì 1 dicembre 2015, seduta n. 533

   BORGHESI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il sistema sanzionatorio dell'INPS sui contributi, previdenziali omessi o versati in ritardo vigente ante 2000 prevedeva, oltre agli interessi legali, «multe» pari al 200 per cento; tale sistema ha subito profonde modifiche con la legge finanziaria per il 2001 legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai sensi dell'articolo 116, commi 8-18;
   in particolare, l'articolo 118 della predetta legge dispone che per i crediti accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità previste dalla previgente normativa (commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che il maggiore importo versato – quale differenza fra quanto dovuto secondo la previgente normativa e quanto calcolato in base alla nuova normativa sanzionatoria – avrebbe costituito un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale, da porre a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno;
   la Corte di Cassazione sezione civile con sentenza 7981 del 5 aprile 2006, ha precisato che il sistema sanzionatorio più grave previsto dall'articolo 1, comma 217, della legge 662 del 1996, si applica, alla stregua dell'articolo 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000, ai «crediti accertati e in essere al 30 settembre 2000», considerando come crediti accertati quelli ammessi espressamente nella denuncia resa dal contribuente prima della detta data, con ciò cassando la decisione di merito che aveva applicato il regime sanzionatorio più lieve previsto dalla legge n. 388 del 2000, sul presupposto della notifica della cartella esattoriale in epoca successiva al settembre 2000 e ribaltando quanto precedentemente affermato nella sentenza n. 6680 del 9 maggio 2012 sempre resa dalla Corte di Cassazione, sezione civica;
   inevitabilmente tale decisione ha avuto ricadute più che pesanti su coloro che, anche per mancanza di disponibilità immediata di liquidità, si sono ritrovati nell'impossibilità di chiudere la propria posizione debitoria nei confronti dell'Inps a causa della «riattivazione» del regime sanzionatorio più grave e pregiudica oltremodo le ditte cessate, per le quali la legge non si è pronunciata, provocando un evidente vuoto normativo, ditte che, a parte la difficoltà di pagare ingenti somme, non potrebbero comunque più beneficiare del cosiddetto «credito contributivo» previsto dalla legge;
   evidente disparità di trattamento determinata dal tempo (crediti accertati e in essere o non accertati al 30 settembre 2000) e dalla pronta disponibilità di liquidità si pone in palese contrasto con la Carta costituzionale in particolare con gli articoli 3 e 53 –:
   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere per risolvere un problema di così ampia portata ed evitare che l'interpretazione giurisprudenziale provochi forme discriminazione;
   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per riaprire i termini per i soggetti che non hanno potuto beneficiare della possibilità di sanare, allora, la propria posizione debitoria, peraltro nel frattempo aggravatasi ulteriormente, con ciò perseguendo la duplice finalità di salvaguardare realtà occupazionali e garantire più certe entrate nel bilancio dello Stato. (4-11323)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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