ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11205

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 525 del 19/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 27/11/2015
Stato iter:
03/02/2016
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

RITIRATO IL 03/02/2016

CONCLUSO IL 03/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11205
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 19 novembre 2015, seduta n. 525

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stato inserito nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il comma 2-bis, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territori, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il codice dei contratti;
   con deliberazione n. 1117 del 10 giugno 2013, la giunta comunale di Milano ha approvato le linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi, precisando nel capitolo 2, punto 5 – in merito all'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – che «le opere di urbanizzazione primaria si considerano funzionali se necessarie per dare autonomia ad un insediamento urbano»;
   nel successivo capitolo 6, punto 2 delle stesse linee guida, in merito alla determinazione dell'importo globale delle opere e delle attrezzature da considerare ai fini dell'applicazione del codice dei contratti – così come già messo in rilievo nell'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04648 del 5 febbraio 2015 ancora pendente – si stabilisce che, dall'importo globale delle opere e delle attrezzature, sono escluse le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento sotto soglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, nonché le attrezzature private realizzate su aree oggetto di cessione al comune, su aree private asservite all'uso pubblico, su aree private, che non sono ammesse a scomputo e che non concorrono nella dotazione territoriale dovuta; le opere e le attrezzature pubbliche in immobili privati e le opere aggiuntive realizzate con risorse private;
   l'articolo 29, comma 7, del codice dei contratti – in merito ai metodi di calcolo del valore stimato dei contatti pubblici – stabilisce, invece, che per i contratti relativi a lavori, opere, servizi, quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi possono dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, il valore complessivo da considerare è quello dato dalla totalità di tali lotti, e che quando quest'ultimo valore è pari o superiore alle soglie comunitarie, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si devono applicare all'aggiudicazione di ciascun lotto;
   la Commissione europea, interpellata in merito alla compatibilità con il diritto comunitario del citato comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con nota dell'11 febbraio 2013 Ref. Ares (2013)170639, che l'Italia non si trova, di nuovo, in una condizione di violazione del diritto comunitario in materia, dal momento che il problema – per il quale era stata censurata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 21 febbraio 2008 (Causa C-412/04) – «non sembra presentarsi con riferimento alla normativa oggi vigente, in quanto l'articolo 29 comma 7, lettera a) del Codice dei Contratti prevede per i contratti di lavori, opere e servizi, che quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti, riproducendo letteralmente il testo dell'articolo 9 comma 5 lettera a) della Direttiva 2004/18/CE»;
   con riferimento alla stessa segnalazione, in una successiva nota del 22 maggio 2013 Ref. Ares(2013)12570000, la Commissione europea ha, altresì, precisato che «per quanto infine riguarda l'applicazione dei metodi di calcolo dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, la specifica natura strumentale della norma fa sì che essa si applichi a tutti gli appalti pubblici, nel senso che è proprio grazie ad essa che è possibile stabilire il valore di un appalto e dunque il superamento o meno della soglia comunitaria» aggiungendo che «nel caso specifico, è possibile qualificare l'importo delle opere di urbanizzazione primaria come rientranti nella disciplina della norma in oggetto (riferendosi all'articolo 16 comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) unicamente attraverso l'applicazione dei metodi di calcolo dell'articolo 29 del Codice degli appalti; solo in seguito a tale qualificazione le altre norme del Codice non si applicano alle fattispecie concrete.»;
   le indicazioni fornite nelle citate linee guida adottate dalla giunta comunale di Milano non sembrano agli interroganti essere pienamente rispettose delle disposizioni contenute nell'articolo 29 del codice dei contratti e dei vincoli derivanti dal diritto comunitario, in considerazione dal fatto che offrono la possibilità di frazionare le opere e le attrezzature realizzate nell'ambito dello stesso intervento urbanistico, con lo scopo di sottrarre queste ultime, ovvero anche solo parti di queste ultime, alla piena applicazione delle disposizioni vigenti nel caso in cui il loro importo globale superi la soglia comunitaria;
   la Commissione europea, il 5 ottobre 2015, ha informato i presentatori di una denunci per violazione del diritto comunitario – avente come oggetto proprio l'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e la sua applicazione con le modalità previste dalle ricordate linee guida della giunta di Milano – che la loro denuncia è stata trasferita all'applicazione EU-Pilot con numero di riferimento 7994/15/GROW;
   come è noto, nell'ambito delle procedure EU-Pilot, la Commissione contatta le autorità dello Stato membro interessato, affinché forniscano informazioni supplementari o adottino soluzioni che consentano di scongiurare il rischio di dover avviare una procedura di infrazione comunitaria –:
   se, quali informazioni e/o che tipo di misure correttive la Commissione abbia richiesto alle autorità italiane in seno alla procedura EU-Pilot 7994/15/GROW;
   se e quali iniziative normative intenda assumere affinché sia assicurata, sempre e in ogni caso, la piena applicazione dell'articolo 29, comma 7, del codice dei contratti per la determinazione del valore stimato dei contratti pubblici.
(4-11205)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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