ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 524 del 18/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/11/2015
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11179
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Mercoledì 18 novembre 2015, seduta n. 524

   ZARATTI, PELLEGRINO e PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza del 10 marzo 2014, n. 50, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   il predetto articolo 3 citato ha introdotto l'istituto della cedolare secca sui contratti di locazione, mentre i due commi dichiarati incostituzionali stabilivano una disciplina legale sostitutiva nel caso in cui il contratto di locazione fosse «in nero», perché non registrato entro il termine stabilito dalla legge, e l'inquilino procedeva alla registrazione;
   tali vantaggi consistevano nel far decorrere la locazione dalla data di registrazione del contratto, con una durata di quattro anni più quattro, e nella riduzione del canone annuo di locazione in misura pari al triplo della rendita catastale;
   dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le associazioni degli inquilini avevano avviato una campagna per la registrazione dei contratti in nero, evidenziando i vantaggi economici e di durata che questo comportava per gli inquilini che procedevano alla registrazione;
   secondo le stime diffuse da tali associazioni nel 2011 i contratti di locazione erano oltre 500 mila, con punte a Roma di ben il 90 per cento tra i contratti degli studenti fuori sede (circa 70 mila contratti);
   la sentenza della Corte costituzionale ha giudico, del tutto correttamente, che la specifica misura per l'emersione delle locazioni «in nero» fosse incostituzionale in quanto adottata dal Governo andando molto oltre l'oggetto della delega ricevuta dal Parlamento;
   subito dopo la sentenza della Corte costituzionale, il legislatore ha introdotto l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   come emerge dai lavori parlamentari, con questa norma il Parlamento ha inteso salvaguardare «fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita»;
   tuttavia, anche la nuova norma è stata portata dinanzi alla Corte costituzionale, che con la sentenza 24 giugno 2015, n. 169 – ha riconosciuto che con essa il Parlamento ha inteso perseguire l'obiettivo «di preservare, per un certo tempo, gli effetti prodotti dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, facendo beneficiare di una singolare prorogatio la categoria degli inquilini». Pertanto, anche l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 è stato dichiarato incostituzionale;
   secondo la Corte costituzionale, infatti, «era evidente che il legislatore si è proposto non già di disciplinare medio tempore – o ex novo e a regime – la tematica degli affitti non registrati tempestivamente; e neppure quello di “confermare” o di “riprodurre” pedissequamente il contenuto normativo di norme dichiarate costituzionalmente illegittime; ma semplicemente quello di impedire, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale producesse le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (articolo 136 della Costituzione)»;
   a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, che hanno evidenziato ad avviso degli interroganti una eccessiva superficialità del legislatore, anche quello delegato, si è venuta a creare una situazione difficile per quei conduttori che facendo affidamento sulla norma, hanno proceduto alla registrazione dei contratti. Al contempo, è venuto meno un presidio normativo per il contrasto al mercato delle locazioni in nero, che nel nostro Paese rappresenta un problema sociale rilevantissimo;
   va aggiunto che la Corte di cassazione, a sezioni unite, con le sentenze del 17 settembre 2015, n.18213 e la n.18214, ha stabilito che è nullo il patto con cui, a latere del contratto registrato con una certa misura del canone annuo, le parti si sono invece accordate per un corrispettivo maggiore e ha inoltre confermato la nullità assoluta della cosiddetta «locazione di fatto», di quella cioè stipulata in forma verbale;
   sulla base del combinato disposto degli articoli 1 e 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la nullità del contratto verbale può essere sanata solo dal conduttore ricorrendo al tribunale per fare accertare l'esistenza del contratto e per ricondurlo agli schemi previsti dalla legge, soprattutto in tema di durata e di misura del canone. Tuttavia, il locatario deve fornire la difficile prova che il locatore gli abbia imposto il contratto verbale;
   secondo la Corte di cassazione, infatti, la norma che prevede la disciplina della nullità del contratto di locazione concluso in forma verbale non permette altra interpretazione. Se il conduttore non riesce a dimostrare l'abuso del locatore, deve presumersi che le parti si siano determinate liberamente a concludere un contratto verbale, che è nullo e costringerebbe il conduttore a rilasciare l'immobile al locatore –:
   come il Governo intenda far fronte al problema delle locazioni «in nero» e se conosca il numero o vi sia una stima dei conduttori che, confidando sulla norma dichiarata incostituzionale, hanno registrato il contratto e si sono successivamente trovati nella condizione di subire un procedimento giudiziario da parte del locatore e a dover versare le differenze non pagate del canone di locazione e a subire uno sfratto;
   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per creare un fondo con risorse adeguate per sostenere i conduttori che in maniera incolpevole hanno fatto affidamento su quanto previsto dalla legge. (4-11179)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

problema sociale

prova