ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11156

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 523 del 17/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 17/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/11/2015
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11156
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 17 novembre 2015, seduta n. 523

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 13 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale relativamente ai permessi di ricerca idrocarburi denominati «d 73 F.R.-S.H.» e «d 74 F.R.-S.H» presentati dalla società Shell Italia;
   tali permessi di ricerca di idrocarburi sono relativi ad estrazioni nel mar Jonio, nell'area del Golfo di Taranto;
   la regione Basilicata ha espresso parere negativo ad entrambe le autorizzazioni con le delibere di giunta regionale nn. 161 e 162 del 2013;
   dieci regioni italiane hanno presentato delle richieste di referendum abrogativi relativi ad alcune parti dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché delle norme ad esso correlate, contenute nell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e nell'articolo 1 della legge n. 239 del 2014, in forza delle quali sono stati autorizzati i permessi di ricerca di idrocarburi richiamati;
   tra le dieci regioni promotrici dei referendum vi sono anche la Basilicata, la Puglia e la Calabria, i cui territori sono interessati dai permessi di ricerca –:
   se sia informato dei fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere in merito. (4-11156)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 894
4-11156
presentata da
RAMPELLI Fabio

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alle problematiche attinenti le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in Italia, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni petrolifere in mare. La disposizione stabilisce che i titoli abilitativi già rilasciati siano fatti salvi dall'estensione del limite alle 12 miglia per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La norma ha vietato nuove attività di trivellazione entro le 12 miglia (20 chilometri) salvaguardando così le vocazioni proprie delle coste italiane e non vanificando gli investimenti messi in atto da soggetti pubblici e privati, a volte molto consistenti, per lo sviluppo e la promozione del turismo.
  Con riferimento alla predetta normativa, il 17 aprile 2016 si è tenuto il referendum per decidere se abrogare o meno la parte della disposizione che permette a chi ha già ottenuto concessioni per estrarre gas o petrolio da piattaforme
offshore entro 12 miglia dalla costa, di poter rinnovare la concessione fino all'esaurimento del giacimento, che ha avuto esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum.
  Ciò premesso, si evidenzia che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità competente a svolgere le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per tutte le attività inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare e a terra su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione finale all'avvio di tali attività spetta invece al Ministero dello sviluppo economico, preposto appunto alla finale valutazione comparativa dei diversi interessi pubblici incisi o comunque interessati da dette attività, comprese le vocazioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuovere.
  Si evidenzia altresì che i provvedimenti di compatibilità ambientale relativi alle attività di prospezione geofisica di determinate aree in mare sono preliminari rispetto ad eventuali attività di ricerca e produzione di idrocarburi, che potranno essere realizzate in futuro previe ulteriori e distinte valutazioni di impatto ambientale: le prospezioni vagliate con esito positivo nel procedimento Via, e non ancora autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, mirano infatti a stabilire se in determinate aree siano presenti idrocarburi e in quale quantità, con lo studio preliminare della struttura geologica del sottosuolo, mediante l'emissione di onde acustiche rivolte verso il fondale e prodotte al largo, al fine di acquisire dati ed elementi utili per l'eventuale successiva fase di ricerca.
  In tale fase di prospezione, non è prevista alcuna installazione di piattaforme, che invece potranno eventualmente essere allocate solo a seguito di riscontri positivi delle prospezioni medesime e, comunque, fra diversi anni, previa nuova valutazione di impatto ambientale e ulteriore diversa autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  Ad ogni modo, la verifica dell'impatto ambientale analizza tutte le componenti interessate dal progetto: la valutazione deve comprendere gli effetti sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all'uso del suolo, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
  Con particolare riguardo al coinvolgimento informativo degli enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare, si precisa che ai fini autorizzativi è comunque prevista l'intesa con la regione o le regioni interessate. Difatti, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito della procedura di Via sono valutate e considerate tutte le osservazioni pervenute sia da parte dei privati cittadini che da parte delle amministrazioni coinvolte: tale valutazione è debitamente riportata nei provvedimenti di compatibilità ambientale del Ministero con le eventuali controdeduzioni e prescrizioni.
  Si evidenzia, infine, che dopo l'incidente del 2010 nel golfo del Messico, gli Stati membri della Comunità europea hanno dato avvio a una revisione delle politiche dell'Unione europea volte a garantire la sicurezza delle operazioni relative al settore degli idrocarburi.
  Con l'emanazione della direttiva 2013/30/Ue è stato avviato un processo per ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
  Riducendo il rischio di inquinamento marino, la direttiva assicurerà la protezione dell'ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
  Della questione sono comunque interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori informazioni, si provvederà a fornire un aggiornamento.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dall'interrogante sono tenute in debita considerazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

referendum