ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10494

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 490 del 25/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/09/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/09/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10494
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Venerdì 25 settembre 2015, seduta n. 490

   BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA e L'ABBATE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 settembre 2015, relativa alla causa C — 367/14 avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Italia è condannata a pagare una somma forfettaria di 30 milioni di euro e una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione di una precedente sentenza del 2011 riguardante la mancata adozione delle misure necessarie al recupero di alcuni aiuti di Stato, giudicati incompatibili con il mercato comune, concessi tra il 1995 e il 1997 ad una serie di imprese, molte delle quali del comparto pesca, del territorio insulare di Venezia e di Chioggia;
   ad oggi una parte rilevante di aiuti non risulta recuperata e, secondo quanto constatato dalla Corte, le difficoltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti non consentirebbero di giustificare la mancata esecuzione della sentenza del 2011;
   dalle motivazioni risulta tra l'altro che le autorità italiane non avrebbero fornito alla Commissione sufficienti elementi per poter escludere l'obbligo di recupero degli aiuti presso alcune delle imprese; con riferimento al criterio «de minimis» l'Italia si sarebbe limitata ad una mera petizione di principio, senza fornire il benché minimo elemento tale da dimostrare che i presupposti a tale riguardo fossero soddisfatti e in particolare sulla questione se la soglia, nel caso di cooperative di cui siano membri diversi proprietari di imbarcazioni da pesca, si applichi alla cooperativa nel suo complesso oppure a ciascun proprietario preso individualmente, questione per la quale l'Italia ha chiesto chiarimenti alla Commissione solo nel giugno 2013, ovvero dopo la scadenza del termine impartito;
   gli interventi messi in atto dal Governo quali il conferimento all'INPS del compito di chiedere alle imprese beneficiarie gli elementi necessari all'individuazione di qualsiasi aiuto illegittimo e la riforma del procedimento di contenzioso in materia di recupero degli aiuti di Stato previsto dalla legge n. 34 del 2012 non sono risultati sufficienti ad ottemperare alla sentenza in parola;
   occorre fugare ogni possibile dubbio circa l'eventualità che si concedano simili benefici per pura propaganda politica senza approfondire le conseguenze di una possibile violazione del diritto comunitario, i cui effetti, posticipati nel tempo, ricadrebbero comunque su compagini governative future –:
   come il Governo intenda procedere per risolvere il contenzioso di cui in premessa, tenuto conto sia dell'entità della sanzione che delle difficoltà di condurre un eventuale riesame caso per caso nei confronti di un numero considerevole di beneficiari al fine di determinare le somme da recuperare; se non ritenga che l'eventuale recupero, ad oltre quindici anni dalla concessione dell'aiuto, possa impattare negativamente sulle aziende che ne hanno usufruito e se non intenda per il futuro, attivare ogni possibile azione preventiva intesa a chiarire in ogni minimo dettaglio la normativa europea e, quindi, assicurare la sua corretta applicazione, con l'obiettivo di evitare di incorrere in simili addebiti. (4-10494)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

esecuzione della sentenza

aiuto alle imprese