ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10351

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 482 del 15/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/09/2015
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10351
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Martedì 15 settembre 2015, seduta n. 482

   VARGIU. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   dopo un lungo percorso di accompagnamento, è stato finalmente reso operativo il percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari previsto dalla legge n. 81 del 2014, attraverso l'attivazione delle REMS in tutte le regioni italiane, destinate ad accogliere e supportare i casi giudiziari che necessitano interventi individuali di speciale sicurezza;
   il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è frutto di una straordinaria spinta sociale per il miglioramento delle condizioni umane, terapeutiche e relazionali delle persone che devono scontare una pena per reati commessi in condizioni di infermità mentale;
   la dismissione delle strutture precedentemente adibite ad ospedali psichiatrici giudiziari prevede il trasferimento dei ricoverati ancora bisognosi di trattamenti speciali (almeno 450 in tutta Italia) all'interno di nuove unità operative, presenti in tutte le regioni italiane, con affidamento ai servizi di igiene mentale delle ASL delle attività di vigilanza e recupero;
   uno degli obiettivi di umanizzazione dei trattamenti previsto dalla nuova legge di riforma è incentrato sulla possibilità di riavvicinare i soggetti sottoposti a trattamento al loro territorio di origine, consentendo un miglior rapporto con gli ambienti familiari e sociali di provenienza;
   la Sardegna, in passato non ha ospitato ospedali psichiatrici giudiziari;
    nel mese di luglio 2015, è stata inaugurata la REMS di Capoterra (Cagliari) con l'obiettivo di far partire anche in Sardegna le azioni di riavvicinamento ai propri contesti sociali dei sardi reclusi presso ospedali psichiatrici giudiziari ubicati oltre Tirreno;
   nei giorni scorsi, i media sardi hanno dato ampio risalto all'assegnazione alla REMS di Capoterra di Luigi Chiatti, personaggio noto alle cronache giudiziarie nazionali per essersi macchiato vent'anni or sono di un duplice omicidio nei confronti di un bambino di quattro anni e di un ragazzino di tredici, assegnato ad ospedali psichiatrici giudiziari in quanto giudicato seminfermo di mente;
   la pericolosità sociale di Chiatti resta confermata per cui è stato conseguentemente indispensabile prevedere la sua assegnazione ad una REMS;
   la notizia dell'assegnazione di Chiatti alla struttura di Capoterra ha destato grave allarme presso la popolazione locale, stimolando una reazione sociale fortemente negativa che rischia di caratterizzare negativamente l'inizio delle attività della struttura appena inaugurata, rafforzando diffidenze, preoccupazioni e pregiudizi che non aiutano certo il clima di lavoro delle professionalità preposte al buon funzionamento della REMS stessa;
   non sono note, né sono state spiegate le motivazioni che hanno indotto l'assegnazione di Chiatti ad una struttura estranea rispetto alla residenza sua e del suo originario nucleo sociale –:
   se siano state regolarmente censite tutte le presenze di sardi presso gli ospedali psichiatrici giudiziari italiani e, conseguentemente, se siano state esperite tutte le procedure necessarie a consentire ai sardi inseriti negli ospedali psichiatrici giudiziari di essere trasferiti nella propria regione di origine, presso la REMS di Capoterra;
   quali siano le motivazioni che hanno determinato l'assegnazione di Chiatti alla struttura di Capoterra, invece che in strutture della propria regione di origine, come da spirito della legge n. 81 del 2014;
   se siano a conoscenza del profondo stato di disagio manifestato dalla popolazione sarda, e di Capoterra in particolare, nei confronti dell'inspiegabile assegnazione di Chiatti e degli effetti negativi che tale situazione di malcontento può avere nei confronti del buon clima di lavoro in cui ha necessità di operare la struttura;
   se, per questi motivi, non ritengano di dover assumere iniziative per l'immediato trasferimento di Luigi Chiatti presso altra REMS, non ubicata in Sardegna.
(4-10351)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-10351
presentata da
VARGIU Pierpaolo

  Risposta. — Con l'atto ispettivo in esame, l'interrogante chiede informazioni in ordine alle ragioni che hanno condotto all'assegnazione di Luigi Chiatti alla REMS di Capoterra in Sardegna, pur essendo lo stesso originario della regione Toscana, in violazione del principio di territorialità fissato dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 81 del 2014.
  In via preliminare, occorre evidenziare che, all'esito della complessa procedura di transizione dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS, operata con la legge suindicata e a seguito dell'accordo sancito nella Conferenza unificata del 26 febbraio 2015, le competenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono state drasticamente ridotte.
  Allo stato, pertanto, spetta alla competente articolazione del Ministero della giustizia solo l'indicazione, all'autorità giudiziaria che lo richieda, della struttura residenziale di riferimento per il ricovero delle persone raggiunte dal provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva.
  Ricade, invece, nella competenza del Ministero della salute e dell'amministrazione regionale la materiale esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.
  Appare opportuno precisare, in via preliminare, che sin dalla prima comunicazione trasmessa dal Ministero della salute, in ossequio all'impegno assunto con l'accordo sancito in Conferenza unificata, si è constatato che non tutte le strutture – provvisorie e/o definitive – sarebbero state disponibili alla data del 1o aprile 2015 e che la presunta attivazione di alcune di esse sarebbe avvenuta nei mesi successivi alla data fissata dalla legge.
  Inoltre il numero complessivo dei posti letto programmati alla data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è apparso da subito nettamente inferiore al numero dei pazienti che avrebbero dovuto trovare assistenza e cura presso le nuove strutture.
  Le regioni, infatti, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 81 del 2014 – che ha previsto la possibilità di rimodulare i programmi e destinare parte dei fondi, precedentemente destinati all'approntamento dei programmi per la realizzazione e l'attivazione delle REMS, per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale e la presa in carico sul territorio dei pazienti dimessi dagli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) – hanno ipotizzato una necessità di posti letto inferiore rispetto alla effettiva utenza. Tale previsione confidava sulla dimissione degli internati ricoverati negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) dichiarati «clinicamente dimissibili» sulla base dei programmi terapeutico-riabilitativi individualizzati predisposti nei loro confronti.
  Lo scarto tra i posti letto previsti e quelli realmente necessari si è rivelata, nel corso dei mesi successivi, sempre più critica allorquando, in virtù della competenza attribuita al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di assegnazione alle REMS degli internati, la capacità ricettiva delle poche REMS attivate non si è dimostrata sufficiente ad accogliere i pazienti che dopo il 1o aprile 2015 dovevano essere trasferiti dagli OPG alle nuove strutture.
  Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dunque, ha potuto disporre le assegnazioni ed i trasferimenti degli internati ospitati negli OPG verso le sole REMS effettivamente attive, tenendo necessariamente conto dell'indisponibilità delle strutture in alcune regioni.
   La mancata attivazione delle REMS in alcune regioni, dunque, la materiale assenza di strutture disponibili ad accogliere i pazienti nel loro territorio di residenza, ha imposto all'amministrazione penitenziaria di indicare all'autorità giudiziaria le REMS aventi posti disponibilità di posti, prescindendo provvisoriamente dal principio di territorialità, nell'attesa che giunga a completamento la realizzazione delle strutture da parte di tutte le regioni.
  La situazione sin qui descritta è, tuttavia, in corso di definitiva risoluzione a seguito del commissariamento delle regioni inadempienti disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ottobre del 2015 ed alla nomina, nello scorso febbraio, del commissario straordinario, recentemente rinnovata per ulteriori sei mesi. Le regioni commissariate al conferimento dell'incarico sono state: Veneto, Piemonte, Toscana, Abruzzo-Molise, Puglia e Calabria.
  Con specifico riferimento alla questione sollevata dall'interrogante, relativa all'assegnazione di Luigi Chiatti alla REMS di Capoterra in Sardegna, il DAP ha riferito che, secondo quanto disposto con la sentenza di condanna, al termine della pena detentiva, nei confronti dello stesso doveva essere eseguita la misura di sicurezza detentiva, in ragione della pericolosità sociale dimostrata.
  Poiché, tuttavia, al momento dell'espiazione della pena, la regione Toscana non aveva ancora adempiuto all'obbligo di attivare le REMS, l'amministrazione penitenziaria, si è trovata costretta ad indicare l'unica tra le strutture residenziali attive nelle regioni limitrofe, che, all'atto dell'esecuzione del provvedimento, aveva ancora disponibilità di posti.
  Più in particolare, all'epoca dell'assegnazione di Luigi Chiatti alla REMS di Capoterra, la regione Toscana – che in virtù dell'accordo stipulato con la regione Umbria avrebbe dovuto accogliere anche i pazienti di tale regione – non disponeva ancora di alcuna REMS, posto che la prima è entrata in funzione a Volterra solo il 1o dicembre 2015.
  Con riferimento, infine, alla preoccupazione manifestata dall'interrogante per il rischio che una sistematica violazione del principio di territorialità finisca per ripercuotersi sul diritto degli internati sardi a ricevere accoglienza nelle strutture della regione di appartenenza, il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha riferito che i trasferimenti dall'OPG di Montelupo Fiorentino degli internati residenti in Sardegna alla REMS di Capoterra sono stati gradualmente avviati sin dalla primissima attivazione della struttura di Capoterra e che solo un'insufficienza dei posti realizzati potrà eventualmente determinare sospensioni provvisorie del principio di territorialità.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stabilimento penitenziario