ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10346

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 482 del 15/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/09/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/10/2015
Stato iter:
11/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/03/2016
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/03/2016

CONCLUSO IL 11/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10346
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Martedì 15 settembre 2015, seduta n. 482

   LOMBARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   presso il dipartimento della protezione civile nella Sala Situazione Italia è attivo un centro di coordinamento denominato sistema che ha il compito di:
    a) monitorare e sorvegliare il territorio nazionale per individuare le emergenze previste o in atto e seguirne l'evoluzione;
    b) allertare e attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenza;
   l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 n. 3536 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 10 agosto 2006), in particolare l'articolo 17, comma 1, prevede che, il sistema può avvalersi di personale appartenente alle varie strutture operative, ovvero:
    Corpo dei vigili del fuoco, Corpo della guardia forestale, capitaneria di porto, guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri, Croce rossa italiana, Comando operativo di vertice interforze;
   l'articolo 17, comma 2, dell'ordinanza de qua prevede che al personale impiegato per assicurare la piena operatività della Sala Situazione Italia SI.STE.MA è corrisposta una speciale indennità mensile onnicomprensiva, da corrispondersi in relazione alle giornate/turni di effettivo impiego commisurato a 30 ore di lavoro straordinario festivo e notturno;
   il personale ha percepito fino a tutto il 2013 la predetta speciale indennità;
   con decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2014 n. 74), articolo 3, comma 7, proprio al fine di garantire le attività svolte dalle varie strutture, per il triennio 2013-2015 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il 2013/2014 e 1,5 milioni di euro per il 2015;
   le situazioni emergenziali verificatesi hanno comportato oneri eccedenti gli stanziamenti de quibus e con delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri si è provveduto, per il 2015, allo stanziamento di un'ulteriore somma, nel limite massimo di 624.273,09 euro;
   con nota prot. n. RUS/0037675 del 24 luglio 2015, il capo dipartimento della protezione civile ha comunicato che, per quanto riguarda l'assegnazione dei compensi, solo quelli destinati al personale di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della già citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3536/2006 non risultano disponibili, mentre saranno erogate le spettanze delle altre strutture del dipartimento –:
   quale sarà la destinazione dei fondi stanziati, in più riprese, per garantire le attività svolte dalle varie strutture presenti presso il dipartimento della protezione civile, con particolare riguardo a quelli destinati al personale di cui all'articolo 17 commi 1 e 2 della già citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3536/2006;
   quali siano le ragioni che hanno indotto il capo del dipartimento della protezione civile ad adottare provvedimenti che appaiono discriminatori e che escludono una parte del personale impiegato nelle medesime emergenze dei colleghi delle altre strutture beneficiarie dei fondi dalle spettanze previste e stanziate dalle norme sopra indicate;
   cosa intenda fare il Presidente del Consiglio dei ministri per consentire anche al personale escluso di beneficiare delle competenze previste, stanziate e non ancora erogate e quali iniziative intenda porre in essere in relazione al provvedimento, a giudizio dell'interrogante discriminatorio, del capo del dipartimento della protezione civile. (4-10346)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 11 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 588
4-10346
presentata da
LOMBARDI Roberta

  Risposta. — Si fa riferimento all'interrogazione in esame per rappresentare quanto segue.
  Con il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 28 marzo 2014, è stato previsto – all'articolo 3, comma 7, nell'ambito di disposizioni urgenti in materia di protezione civile – che, al fine di garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile, fosse consentito «il riconoscimento, nel triennio 2013-2015 delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3967 del 2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'Opcm n. 3721 del 2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'Opcm n. 3361 del 2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'Opcm n. 3536 del 2006 e dall'articolo 2, comma 1, dell'Opcm n. 3288 del 2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015».
  L'esame della disposizione normativa contenuta nell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 4 del 2014, consente agevolmente di rilevare che il legislatore, per le finalità espresse dalla norma – garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile – ha reiterato, ai soli fini della individuazione degli emolumenti economici e del personale beneficiario, talune ordinanze di protezione civile che risultavano decadute alla data del 31 dicembre 2012 a seguito della cessazione delle relative dichiarazioni di stato di emergenza che ne avevano giustificato, nel tempo, l'adozione. La corresponsione di tali emolumenti, pur facendo esplicito richiamo a più Opcm con le quali erano state a suo tempo disciplinate differenti tipologie di integrazioni al trattamento economico accessorio di differenti categorie di personale, è stata vincolata dal legislatore, all'atto della reiterazione, oltre che alle finalità (garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile) ad un preciso limite temporale – «nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa... e comunque fino al 2015» – ed al rispetto di precisi limiti di spesa – complessivi 4,5 milioni di euro – previsti per il triennio 2013-2015, e specificamente: 3 milioni di euro per gli anni 2013-2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015.
  A seguito dei molteplici eventi emergenziali e stati di allerta verificatesi su tutto il territorio nazionale nel corso degli anni 2013 – 2014, per assicurare la piena capacità operativa del Dipartimento della protezione civile, e quindi l'adempimento dei precipui compiti istituzionalmente affidati al medesimo, è stato necessario ricorrere ad un massiccio impiego del personale in turni di presidio e in prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti ordinariamente previsti.
  Per quanto riguarda l'anno 2013, l'Amministrazione, disponendo della sufficiente copertura finanziaria a carico delle risorse del decreto-legge n. 4 del 2014 e nel rispetto del limite di spesa previsto, ha provveduto a riconoscere anche gli emolumenti previsti dall'articolo 17 dell'Opcm n. 3536 del 2006.
  Per l'anno 2014, invece, sulla base del costo storico di analoghe prestazioni rese nel triennio precedente, è stata verificata l'insufficienza delle disponibilità finanziarie già individuate dal decreto-legge n. 4 del 2014 in quanto è stato necessario provvedere al riconoscimento, al personale che è stato chiamato a rendere ulteriori prestazioni lavorative, degli emolumenti accessori già individuati dalle Opcm pure richiamate dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014. Si precisa che tali emolumenti risultano strettamente connessi a specifiche e ulteriori prestazioni lavorative, rese nell'ambito di situazioni emergenziali o in conseguenza di dichiarazioni di stato di allerta.
  Al fine di potere far fronte a tali maggiori spese derivanti, appunto, da turni di presidio nonché remunerare le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti vigenti in occasione di eventi emergenziali, che non avevano trovato adeguata copertura a valere sulle risorse di cui al citato comma 7, è intervenuta la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015 che, in applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ha autorizzato l'utilizzo di risorse dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nel limite massimo di euro 624.273,09.
  Tali risorse poiché afferenti non all'ordinario funzionamento del Dipartimento della protezione civile ma finalizzate al supporto tecnico-operativo da esso assicurato nelle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi emergenziali, non possono, per la loro stessa natura, essere considerate un mero rifinanziamento delle risorse individuate per gli anni 2013-2015 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014 e dei relativi limiti di spesa. Pertanto, in particolare, tali fondi – in ragione della predetta natura e finalità emergenziale – non potevano certo essere destinati a coprire le prestazioni di cui all'articolo 17 dell'Opcm n. 3536 del 2006 inerenti prestazioni rese in ordinario e non durante situazioni di emergenza o di allertamento operativo.
  Infatti, gli emolumenti previsti dall'articolo 17, comma 2, dell'Opcm n. 3536 del 2006, da riconoscersi nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, trovano il presupposto della loro erogazione nella presenza del personale interessato, estraneo al Dipartimento della protezione civile, presso le isole operative del Servizio nazionale della protezione civile situate presso la sala situazione Italia del Dipartimento, per lo svolgimento di ordinaria quotidiana attività.
  Invero, va evidenziato che le Opcm richiamate dal citato decreto-legge n. 4 del 2014 riguardano il riconoscimento di emolumenti accessori che hanno diversa natura giuridica la cui attribuzione, a differenti categorie di personale, può essere, a seconda dei casi, legata o meno a dichiarazioni di stato di emergenza o stati di allerta.
  Al riguardo, risulta evidente che non sono stati adottati dal Dipartimento provvedimenti discriminatori nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 17 dell'Opcm n. 3536 del 2006, poiché la verificata insufficienza delle risorse individuate dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, e la suddetta diversa natura giuridica degli emolumenti non ha di fatto consentito, finora, per l'anno 2014, la relativa liquidazione.
  Si precisa, altresì, che non era peraltro possibile fare ricorso alle ulteriori risorse riconosciute con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015 trattandosi di stanziamenti finalizzati, posti a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste, esclusivamente utilizzabili per l'anno 2014, in relazione al disposto normativo di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per far fronte alla copertura delle spese derivanti da imprevisti eventi emergenziali che hanno comportato un conseguente maggior impegno in termini di prestazioni lavorative di presidio.
  Pertanto, il Dipartimento della protezione civile non ha tenuto alcun comportamento diseguale, né tantomeno ha agito in difformità rispetto a quanto prescritto da alcuna norma di legge ma, invece, ha potuto e dovuto soddisfare – almeno in prima battuta e fatto salvo l'auspicio di possibili future diverse integrazioni di risorse – tutti quegli emolumenti strettamente connessi a prestazioni lavorative che avendo assicurato la piena capacità operativa del Dipartimento in eccezionali situazioni di allerta o emergenza, in assoluta conformità con la ratio della norma di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha reso possibile l'integrazione delle relative risorse economiche, potevano trovare adeguata e legittima possibilità di copertura a valere sulle somme prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste.
  Per completezza di informazione si segnala che risulta pendente presso il Tar Lazio apposito ricorso proposto da alcune delle unità interessate alla corresponsione degli emolumenti già previsti dall'articolo 17 dell'Opcm n. 3536 del 2006.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

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