ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10115

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 07/09/2015

SOLLECITO IL 01/10/2015

SOLLECITO IL 02/11/2015

SOLLECITO IL 01/12/2015

SOLLECITO IL 11/01/2016

SOLLECITO IL 03/02/2016

SOLLECITO IL 03/03/2016

SOLLECITO IL 04/04/2016

SOLLECITO IL 02/05/2016

SOLLECITO IL 01/06/2016

SOLLECITO IL 04/07/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

SOLLECITO IL 10/10/2016

SOLLECITO IL 08/11/2016

SOLLECITO IL 14/12/2016

SOLLECITO IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 01/02/2017

SOLLECITO IL 06/03/2017

SOLLECITO IL 03/04/2017

SOLLECITO IL 09/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10115
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   REALACCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la questione della rimozione, dello smaltimento dell'amianto e delle gravi patologie ad esso correlate è un tema di grande attualità nel Paese;
   dal secondo dopoguerra fino al 1992, quando è stato vietata per legge ogni attività di estrazione, di commercio, di importazione, di esportazione e di produzione di amianto, sono state prodotte nel nostro Paese 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo. Il periodo tra il 1976 e il 1980 è stato quello di maggiore picco nei livelli di produzione, con più di 160.000 tonnellate annue prodotte;
   fino al 1987 la produzione non è mai scesa sotto le 100.000 tonnellate annue, per poi decrescere rapidamente fino al divieto dell'uso. Anche le importazioni italiane di amianto grezzo sono state molto consistenti, mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate annue fino al 1991: complessivamente, dal dopoguerra al 1992, l'Italia ha importato 1.900.885 tonnellate;
   per il costo contenuto e l'ampia disponibilità, l'utilizzo dell'amianto è avvenuto in numerosissime applicazioni industriali, sfruttando le proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento e di insonorizzazione;
   i primi studi sugli effetti nocivi sulla salute dell'amianto sono stati pubblicati nella metà degli anni Trenta del Novecento, le acquisizioni scientifiche intorno alla sua cancerogenicità si sono poi progressivamente sviluppate nel corso degli anni Sessanta e Settanta;
   la legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» ha previsto essenzialmente: il divieto di estrazione, di lavorazione e di commercializzazione dell'amianto; la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio; misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori in precedenza esposti all'amianto; misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico. E su questi temi c’è ancora molto da fare;
   dal 1992 ad oggi, la predetta legge è stata soltanto parzialmente attuata, in particolare per ciò che concerne la mappatura della presenza di amianto e la relativa bonifica, per quanto concerne l'individuazione dei siti di discarica o le modalità di trattamento del materiale rimosso, nonché per quanto concerne la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori in precedenza esposti all'amianto e le misure per il loro risarcimento;
   l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 stabilisce infatti che per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto (assicurazione gestita dall'Inail) sia moltiplicato, ai fini pensionistici, per il coefficiente di 1,5. Coefficiente poi ridotto a decorrere dallo 1° ottobre 2003 ad 1,25 (non idoneo per andare in pensione) per effetto dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 26, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. L'INPS con propria circolare del 15 aprile 2005 n. 58 ha incluso tra i destinatari della disciplina di cui alla legge n. 25 del 1992 tutti i lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa in presenza di amianto con esposizione ultra decennale prima del 1° ottobre 2003, alla sola condizione che abbiano provveduto a presentare domanda di certificazione all'INAIL entro il 15 giugno 2005. In data 22 gennaio 2015 l'Inps ha pubblicato una lettera nelle sue online News in cui faceva riferimento all'articolo 1, comma 115 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) inducendo a pensare che chi aveva avuto un riconoscimento anche giudiziale al coefficiente 1,25 sarebbe stato elevato a 1,50 (coefficiente utile per la pensione). Si è poi appreso dell'erronea interpretazione fornita dalla nota dell'Inps e che la Legge di Stabilità alza il coefficiente a 1,50 solo a chi è stato licenziato per chiusura della azienda di appartenenza, introducendo di fatto una discriminazione con i lavoratori esposti all'amianto che ancora oggi hanno un posto di lavoro. Come se l'amianto manipolato e respirato dai secondi sia più meno dannoso di quello respirato dai primi;
   il decreto-legge 65 del 2015, approvato con legge 109 del 17 luglio 2015, prevede quanto segue: «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per “lavoratori attualmente in servizio” si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici» –:
   se intendano valutare l'opportunità di incrementare le risorse assegnate al fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, rivedendo l'attuale normativa pensionistica, per garantire benefici, oltre che ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, anche a coloro che per motivi di servizio sono esposti direttamente all'agente patogeno; se intendano altresì superare la discriminazione contenuta nella Legge di Stabilità 2015 ed elevare il coefficiente a 1,50 anche per i lavoratori esposti all'amianto a cui è già riconosciuto il moltiplicatore di 1,25, che ancora hanno un posto di lavoro e le cui aziende non hanno cessato attività. (4-10115)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

sostanza pericolosa