ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10111

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10111
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   LOMBARDI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI e SARTI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 63 decreto legislativo n. 165 del 2001 nel disciplinare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non regolamenta specificamente le controversie aventi ad oggetto i procedimenti e i provvedimenti di nomina dei dirigenti pubblici;
   detta lacuna normativa ha dato origine ad una giurisprudenza controversa e contrastante, volta talora ad affermare la competenza del giudice ordinario, talora quella del giudice amministrativo, e talora addirittura una poco funzionale spartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda che l'impugnativa si riferisca alla fase procedimentale, riguardante gli avvisi pubblici, o invece al provvedimento di conferimento degli incarichi e quindi ai successivi contratti di lavoro;
   nonostante la Corte di cassazione sia intervenuta con la pronuncia a sezioni unite, sentenza 9 febbraio 2009, n. 3052, al fine di porre chiarezza e dirimere la questione, statuendo che i provvedimenti di nomina dei dirigenti pubblici siano attratti alla competenza del giudice amministrativo qualora i vizi rilevati siano afferenti alla fase procedimentale, la giurisprudenza amministrativa, ed in particolar modo quella del TAR del Lazio, continua ad affermare la competenza del giudice ordinario per quanto attiene ai provvedimenti di nomina dei dirigenti e managers pubblici;
   la problematica è emersa con particolare rilevanza in due recenti pronunce del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato;
   il TAR Lazio, con sentenza n. 03132/2015, estensore dottoressa Rita Tricarico, si è pronunciato su di un ricorso presentato dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle del Lazio, che lamentavano la violazione delle loro prerogative statutarie e consigliari in relazione alla nomina di un dirigente di una società regionale effettuata dal presidente della regione invece che dal Consiglio regionale, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed affermando la competenza del giudice ordinario;
   il Consiglio di Stato, con ordinanza del 28 aprile 2015 (n. 2410/2015 estensore Consigliere Vito Poli), chiamato a pronunciarsi su una istanza cautelare presentata dalla regione Lazio per la sospensione degli effetti delle sentenze TAR Lazio n. 3658 e 3670, con le quali il Tribunale aveva annullato i procedimenti di nomina di circa 45 regionali dirigenti esterni per gravi irregolarità, dichiarando però il difetto di giurisdizione per quanto atteneva ai provvedimenti di nomina degli stessi, accoglieva le dette istanze cautelari, argomentando «nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico volto a consentire la continuità dell'azione amministrativa svolta dalle articolazioni dirigenziali coinvolte dagli effetti della sentenza di annullamento oggetto del presente gravame»;
   inoltre i giudici di Palazzo Spada sospendevano d'ufficio, e senza esserne richiesti dalle parti, il giudizio d'appello, argomentando:
    «in applicazione dei principi divisati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Ad. plen. n. 28 del 2014 e Sez. V, n. 806 del 2015, cui si rinvia a mente dell'articolo 88, comma 2, lettera d), c.p.a.), è opportuno sospendere il presente giudizio in attesa che le Sezioni unite della Corte di Cassazione si pronuncino sul regolamento di giurisdizione proposto dalla Regione Lazio in cause (specificamente indicate dalla medesima Regione nella produzione documentale depositata in data 24 aprile 2015, non specificamente contestata dalle controparti), aventi un oggetto sostanzialmente identico a quello della odierna controversia»;
   detta pronuncia, che si colloca a pieno titolo nel novero delle controverse decisioni sul tema in questione, costituisce un precedente pericoloso, capace di avere gravi ripercussioni sul sistema di amministrazione pubblica, in virtù dei principi di diritto che vi si affermano:
    a) in primo luogo si afferma che in ragione della necessità di garantire la continuità amministrativa, si possono sospendere gli effetti di una sentenza che aveva accertato la illegittimità di atti e condotte di pubblici amministratori, annullando così di fatto la sanzione inflitta con la pronuncia di primo grado a quegli atti e condotte ritenuti illegittimi, e ciò proprio in virtù della gravità degli effetti che quelle condotte hanno causato, tali da pregiudicare la continuità amministrativa. In sintesi si afferma che più è grave il danno causato dalla condotta illegittima, minori sono le conseguenze;
    b) in secondo luogo, si applica in modo estensivo (per la prima volta nel panorama giuridico italiano) l'istituto della «sospensione impropria» del giudizio, rendendolo applicabile non solo ai giudizi pendenti presso la Corte Costituzionale (unico caso in cui si riteneva applicabile) ma anche a quelli pendenti presso la Corte di Cassazione;
   la gravità delle conseguenze di tale pronuncia non sfuggono laddove si rifletta che sulla scorta di detto arresto del Consiglio di Stato, qualsiasi magistrato che non voglia pronunciarsi su un giudizio, potrà sospenderlo in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione su di un caso che lo stesso magistrato ritenga simile, creandosi con ciò il serio e fondato rischio del dilatarsi ulteriore dei già biblici tempi della giustizia italiana;
   nel caso di specie, infatti, che ha come protagonista una regione a guida PD, la dilatazione dei tempi del giudizio conseguente a detta pronuncia del Consiglio di Stato, avrà l'effetto concreto di far terminare i contratti dirigenziali contestati prima che si arrivi ad una pronuncia di merito, sterilizzando quindi l'azione giudiziaria intentata anche dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle Lazio e volta ad arginare l'irregolare ricorso a dirigenti esterni, con aggravio per le finanze pubbliche;
   in base a quanto esposto risultano evidenti la criticità dell'attuale impianto normativo ai fini della regolamentazione di un settore di cruciale importanza per la pubblica amministrazione, quale la giurisdizione in materia di dirigenza pubblica;
   sarebbe del tutto auspicabile, ai fini di garantire la effettività, la economicità e la efficienza della funzione giurisdizionale e delle tutele dalla stessa apprestate, una riforma legislativa che attribuisca con chiarezza alla competenza esclusiva del Giudice amministrativo le controversie inerenti alla dirigenza pubblica, sia per quanto riguarda la fase procedimentale che per quanto riguarda i provvedimenti di nomina e i successivi contratti di lavoro –:
   quali iniziative normative intenda adottare il Governo per far fronte alle problematiche descritte riguardanti il riparto di giurisdizione e aventi ad oggetto le controversie inerenti le procedure di nomina dei dirigenti pubblici. (4-10111)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nomina del personale