ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 04/08/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
14/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/11/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/11/2016

CONCLUSO IL 14/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10109
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   RAMPELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha introdotto la possibilità per i giovani laureati in giurisprudenza di accedere ad un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari;
   tali tirocini hanno una durata di diciotto mesi e sostituiscono il primo anno di pratica per l'ammissione all'esame da avvocato o da notaio, nonché sostituiscono il primo anno di scuola di specializzazione, seppur il tirocinante sia comunque tenuto a sostenere le verifiche intermedie e finali (quindi deve essere iscritto alla scuola e pagare le relative tasse);
   l'esito positivo di questo tirocinio costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici e nella nomina a giudice onorario;
   in sede di prima applicazione della norma non erano previste borse di studio per gli interessati, ma nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2015 è stato, invece, pubblicato un decreto interministeriale Giustizia-Economia del 10 luglio 2015, registrato dalla Corte dei conti il 17 luglio 2015, concernente l'attribuzione di borse di studio per tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;
   con questo decreto il Ministro della giustizia ha istituito un fondo di otto milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo unico per la giustizia per l'erogazione di borse di studio del valore non inferiore a 350 euro e non superiore a 400 euro mensili;
   data l'esiguità delle risorse a disposizione, il decreto prevede altresì che l'erogazione dei contributi possa essere richiesta solo dai soggetti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, pari od inferiore a 20.956,46 euro;
   appare evidente che tale scelta, seppur rispondente a requisiti di giustizia sociale che favoriscono le fasce meno agiate della popolazione, non tiene assolutamente conto del merito e determina l'impossibilità di ricevere un rimborso ad una larga fetta di popolazione studentesca;
   sarebbe, invece, più opportuno che il contributo fosse esteso a tutti i tirocinanti ammessi a sostenere il tirocinio, poiché il lavoro va retribuito e questi laureati entrano a pieno titolo nella pianta organica della sezione in cui prestano servizio;
   in tal senso il Ministero della giustizia, dopo aver stimato il fabbisogno delle sezioni territoriali disponibili ad ospitare i tirocinanti e dopo aver determinato il numero di posti messi a concorso, dovrebbe stilare una graduatoria nazionale che tenga in considerazione sia il merito, con il voto di laurea e con punteggi extra per la brevità degli studi, sia la giustizia sociale, attribuendo alle diverse fasce ISEE rimborsi differenziati –:
   se non ritenga di rivedere i criteri per l'accesso alle borse di studio nel senso di cui in premessa, o comunque secondo modalità che valorizzino il merito.
(4-10109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 14 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 705
4-10109
presentata da
RAMPELLI Fabio

  Risposta. — Mediante l'interrogazione in esame, l'interrogante dato atto della disciplina introdotta dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e richiamata la regolamentazione concernente i tirocini formativi ivi previsti, evidenzia come il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 luglio 2015 abbia determinato annualmente l'ammontare delle risorse per l'erogazione di borse di studio per i tirocinanti.
  Sottolineando che le previsioni contenute nel citato decreto subordinano l'effettiva erogazione dei contributi alla ricorrenza di determinate condizioni reddituali, ne lamenta l'irragionevolezza rispetto a più adeguati indicatori di merito e chiede se il Ministro della giustizia non intenda rivedere i criteri per l'accesso alle borse di studio secondo le diverse modalità prospettate o, comunque, mediante adeguata valorizzazione del merito.
  Merita di essere evidenziato, a riguardo, che il decreto in argomento, unitamente alla relativa circolare esplicativa della Direzione generale dei magistrati del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, hanno dettagliatamente indicato sia le risorse disponibili per l'anno in corso, individuate nei limiti di euro 8.000.000,00, sia le modalità di presentazione delle domande ed i requisiti reddituali per potere beneficiare delle borse di studio, determinate congruamente in misura non inferiore ad euro 350,00 mensili.
  Il decreto è stato adottato in attuazione del disposto del comma 8-ter dell'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede espressamente come l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio agli ammessi allo stage presso gli uffici giudiziari abbia luogo «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario», e, dunque, sulla base di un indicatore relativo alla situazione economica e patrimoniale dei potenziali beneficiari, rilevando i requisiti di merito esclusivamente ai fini dell'accesso allo stage a norma del comma 1 dello stesso articolo.
  Nella prospettiva di un più equo contemperamento dei criteri di erogazione delle borse di studio, con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2015, adottato in parziale modifica ed integrazione del decreto 10 luglio 2015, sono stati previsti criteri correttivi, proprio nel senso prospettato dall'interrogante.
  Si è, difatti, previsto che l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2015 non avesse luogo esclusivamente in favore di coloro che disponessero di un indicatore della situazione economica equivalente, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, pari od inferiore a euro 20.956,46, ma, piuttosto, che si procedesse all'erogazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per ciascun semestre, secondo l'ordine di graduatoria formata in base al valore crescente dell'ISEE.
  In virtù della modifica dell'ottobre 2015, pertanto, la misura dell'indicatore ISEE rileva non più quale requisito assoluto di accesso al beneficio ma, invece, esclusivamente ai fini della collocazione nella graduatoria formata per l'esaurimento delle risorse destinate all'intervento.
  Il descritto intervento di modifica e il significativo ammontare delle risorse finalizzate all'intervento hanno reso possibile attribuire la borsa di studio in favore di tutti i tirocinanti richiedenti.
  Allo stato, è in corso di predisposizione analogo decreto interministeriale per la determinazione delle risorse e per la declinazione delle modalità di destinazione dei benefici in parola con riguardo alle attività di tirocinio svolte nel corso dell'anno 2016.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegno scolastico

rimborso