ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 469 del 27/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: TOFALO ANGELO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/07/2015
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/09/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10008
presentato da
TOFALO Angelo
testo di
Lunedì 27 luglio 2015, seduta n. 469

   TOFALO, PETRAROLI e DE LORENZIS. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il comma XII, dell'articolo 4, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito dalla legge n. 635 del 1979 concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo civile, recita testualmente che l'indennità di assistenza al volo, «il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile»;
   la circolare prot. TR1-111/9137/F3-4/4/1, datata 22 marzo 1990, stabilisce che l'indennità di presenza giornaliera di assistenza al volo civile deve essere corrisposta «in funzione del mese di riferimento, indipendentemente dall'orario di servizio e/o dall'articolazione del turno, sempreché vengano impiegati in funzioni relative al servizio ATS» (Air Traffic Service);
   l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 così recita: «A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000»;
   secondo quanto indicato dalla D.G.P.M., in sede di applicazione del contratto, con il foglio prot. DGPM/IV/12/060652/30 datato 12 maggio 2000, comma 2 (punto 1.), il decreto del Presidente della Repubblica 255 del 1999 «ha evidenziato sia l'incremento dell'indennità giornaliera, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 (convertito con legge 635/79) – per il personale dell'A.M., C.T.A. ed A.T.A., impiegato nell'assistenza al volo civile – sia l'istituzione di una nuova indennità (e non l'incremento come indicato nella norma), pari a lire 2.000 – per il restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi – (cosiddetta «indennità di turno»);
   con il foglio ARM001 0094272 del 15 novembre 2010 lo Stato Maggiore 1o Reparto ha argomentato con estrema cura le definizioni attribuite a: servizi di assistenza al volo, personale controllore del traffico aereo, assistente al traffico aereo, aeroporti e centri interessati al traffico civili;
   la probabile «confusione» è scaturita nel tempo ed è stata causata dalla differente terminologia utilizzata dal legislatore relativamente alle parole «operativo» (come da legge 635 del 1979) e «continuativo» (vedasi decreto del Presidente della Repubblica 255 del 1999), tanto da far supporre che in applicazione della legge 635 del 1979 lo stesso sia incorso nell'errore di «sovrapporre» le due pur differenti indennità;
   il precedente assunto è confortato, ad esempio, dalla stessa evidenza che l’«indennità di turno» – da riconoscere al personale con «incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno [condizione temporale essenziale per la concessione della stessa] per sette giorni alla settimana» (articolo 3 del DM datato 25 settembre 1990) – appare ben diversa dall’«indennità giornaliera per controllori e assistenti al traffico aereo» percepita da quel personale che risulta essere specificamente in possesso delle onerose abilitazioni previste dalle norme di settore;
   è nota la consuetudine di definire la «posizione/unità operativa» di quella struttura/tipologia di attività che comprende e permette la fornitura dell'assistenza al volo (in ambito civile è riconosciuta come «linea operativa»);
   nonostante quanto sopra considerato, in ossequio ai principi della più volte citata legge 635 del 1979, l'amministrazione ha comunque proseguito senza soluzione di continuità ad elargire al personale in questione l'indennità giornaliera de qua;
   con il foglio prot. M_D ARM003.0118910.25/10/2013 il Gen. D'Orazio capo del servizio di commissariato ed amministrazione del comando logistico, ha rilevato la necessità di «sospendere cautelativamente l'avvio di ogni forma di addebito per il recupero dell'indennità in oggetto» a causa dei persistenti molteplici aspetti di incertezza legati alla problematica in trattazione;
   il CCNL dell'Ente nazionale assistenza al volo in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 635 del 1979 prevede all'articolo 56 per il personale non quadro, una indennità di turno mensile differente per chi effettua turnazioni H24 e chi turnazioni diverse ad «eccezione del personale della categoria professionale controllore del traffico aereo cui compete comunque il trattamento H24. Per il personale impiegato presso la sede centrale e per il personale docente di Accademy si fa riferimento agli importi H24», mentre «al personale non quadro impiegato in struttura con regime H36, viene riconosciuto a titolo di mantenimento dell'indennità di turno un importo lordo mensile nelle seguenti misure percentuali (...)»;
   il tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia in data 22 maggio 2014 ha riconosciuto fondato il ricorso presentato dai controllori e assistenti del traffico aereo di Rivolto motivando che «... L'indennità qui in esame non viene riconosciuta ai controllori e assistenti al volo in ragione delle modalità con cui rendono la propria prestazione lavorativa, ma in dipendenza della natura della prestazione lavorativa stessa» e conclude: «In definitiva, il ricorso va accolto, e per effetto va dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità giornaliera operativa di cui l'articolo 4, commi XI e XII, decreto-legge n. 511/1979 convertito con modificazioni dalla L. n. 625/1979, e vanno annullati gli atti con cui è stata disposta la ripetizione delle somme erogate agli stessi a tale titolo»;
   con il foglio n. M_D ABA009.9509.2-1 11.09.2014 la direzione d'amministrazione dell'Aeronautica militare successivamente alla sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia ha rilevato la necessità di ribadire le disposizioni emanate dal servizio di commissariato logistico dell'A.M.: «al riguardo si rappresenta che lo Stato Maggiore Aeronautica ha precisato il mutato orientamento esplicato dalla DGPM riguardo alla nozione di turno operativo, che è stata estesa fino a ricomprendere turnazioni diverse da quella continuativa H24, sette giorni su sette, in modo da includere, ai fini della corresponsione ex tunc dell'indennità in oggetto, le turnazioni atipiche disciplinate dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 settembre 1990, restando esclusi i casi di orario aeroportuale di base» –:
   quale rimedio intendano porre alla differente applicazione della norma di cui al decreto-legge n. 511 del 1979 effettuata nel tempo da due amministrazioni, ENAV e Ministero della difesa, alla stessa categoria di lavoratori del traffico aereo e con la stessa licenza europea rilasciata da ENAC, per «l'indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio», nonostante l'onere di spesa sia attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconoscendo così un unico modus operandi per la corresponsione della suddetta indennità sia per i controllori civili che per i controllori militari e ponendo fine a questa discriminazione tra controllori del traffico aereo civili e controllori del traffico aereo militari. (4-10008)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-10008
presentata da
TOFALO Angelo

  Risposta. — In merito al quesito posto dall'interrogante con l'atto in argomento, si precisa che non si ha contezza dell'eventuale corresponsione dell'indennità di assistenza al volo ai controllori e assistenti al traffico dell'Enav, trattandosi di personale non dipendente dall'amministrazione militare, né compete al Dicastero una valutazione sulle presunte sperequazioni di trattamento.
  In questa sede può solo osservarsi come non possa effettuarsi alcun parallelismo, dal momento che le forze armate e l'ente hanno due ordinamenti distinti tra loro e, comunque, non comparabili.
  Infatti, per il personale ENAV, il cui rapporto di lavoro è in regime di diritto privato, il relativo trattamento economico è regolamentato attraverso le procedure di negoziazione.
La Ministra della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale dei trasporti

circolazione aerea

trasporto aereo