ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09800

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 459 del 10/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/07/2015
Stato iter:
08/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 31/07/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 30/11/2015

SOLLECITO IL 29/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2016

CONCLUSO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09800
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Venerdì 10 luglio 2015, seduta n. 459

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il terzo periodo del comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) consentì la stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, da almeno tre anni e con almeno di centoventi giorni di servizio;
   con il decreto ministeriale 27 agosto 2007 n. 3747, emanato ai sensi del citato comma 519 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il Ministero dell'interno indisse una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la stabilizzazione del personale precario;
   tuttavia, nelle more intervenne la norma interpretativa di cui al comma 91 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale precisò che il requisito dei centoventi giorni si dovesse intendere riferito al quinquennio 2002/2007;
   un vigile del fuoco precario propose istanza di partecipazione a tale procedura, ma ne fu escluso con riguardo appunto alla norma citata, in quanto egli svolse si il servizio di vigile del fuoco discontinuo, ma non nel periodo indicato;
   pertanto si instaurò un lungo contenzioso circa l'esclusione che si concluse sfavorevolmente per il ricorrente con la sentenza n. 9 del 24 giugno 2011 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
   nel frattempo, però, sette concorrenti in una situazione analoga al ricorrente furono ammessi con riserva alla procedura selettiva, in forza della cautela concessagli dalla VI sezione del Consiglio di Stato;
   i sette concorrenti superarono le prove e furono avviati al lavoro con invito a presentarsi nella sede indicata per la frequenza del prescritto corso di formazione professionale, pena la decadenza dalla posizione che avevano ottenuto superando le prove concorsuali;
   tale invito fu formulato con lettera datata 15 ottobre 2009 a firma del dirigente della direzione centrale per le risorse umane del dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. In tale comunicazione si comunicava «che la S.V., in esecuzione dell'esito del ricorso proposto, con provvedimento in corso, viene assunta con riserva quale vigile del fuoco in prova del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e pertanto dovrà presentarsi il giorno 3 novembre 2009 alle ore 8,30 presso la scuola per la formazione di base P.zza Scilla 2 — 00178, Roma Capannelle, per iniziare la frequenza del corso di formazione professionale che avrà poi seguito presso la struttura che verrà successivamente comunicata e della durata complessiva di sei mesi. Ciò premesso, si informa che la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, sarà intesa come rinuncia all'assunzione. La S.V. dovrà presentarsi munita della seguente documentazione in fotocopia». Veniva, inoltre, richiesto, ai fini dell'assunzione, che tutti i vincitori rendessero tutte le dichiarazioni obbligatorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 2005, tra cui quella attestante «di impegnarsi a non avere, alla data di assunzione in servizio, altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra P.A. o datore di lavoro privato e quindi esercitare il diritto di opzione per il nuovo impiego presso il Ministero dell'interno dalla medesima data di assunzione»;
   pertanto, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'amministrazione, i sette concorrenti in oggetto hanno dovuto rinunziare alla loro attività lavorativa all'epoca in itinere;
   nel frattempo, terminate il corso di formazione e la conseguente fase di applicazione pratica, i sopra elencati vigili hanno conseguito la definitiva nomina in ruolo, come vigili del fuoco, ed hanno prestato il previsto giuramento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 2005;
   in conclusione, nella fattispecie, si discute sull'ammissibilità di una assunzione nel pubblico impiego condizionata come è avvenuto nel caso di specie dove i signori vigili hanno, in buona fede e senza dolo alcuno, creduto nella loro assunzione a tempo indeterminato essendo si consapevoli dell'assunzione con riserva, ma legittimamente e in buona fede convinti che il buon esito del corso, il giuramento e il passaggio in ruolo avessero di fatto sanato il tutto;
   nel frattempo, tuttavia, sopraggiunse la già citata sentenza n. 9 del 24 giugno 2011 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato che vedendo soccombere il ricorrente innescò la procedura di annullamento della nomina iniziata il 12 luglio 2011 e terminata con il licenziamento dei sette vigili del fuoco;
   peraltro, il Consiglio di Giustizia amministrativa delle regione siciliana (sezione giurisdizionale, 23 aprile 2001, n. 179), ha stabilito che «quando il giudice amministrativo, con pronuncia cautelare, abbia ammesso con riserva il ricorrente alle prove concorsuali, se il ricorrente supera le prove, l'amministrazione può scegliere se congelare le fasi successive del procedimento di assunzione in attesa della sentenza di merito, oppure se procedere all'assunzione definitiva, per assicurare l'immediata copertura del posto; non può procedere invece a un'assunzione con riserva in quanto essa, richiedendo comunque le dimissioni definitive dal precedente impiego, comporterebbe per il ricorrente un pregiudizio incompatibile con la funzione di garanzia della tutela cautelare»;
   non si capisce per quali ragioni il Ministero dell'interno non abbia tenuto conto di tali banali principi di buon senso;
   attualmente pendono i ricorsi in appello proposti dai succitati vigili per contestare l'annullamento della loro nomina ed il comportamento della pubblica amministrazione che dapprima li ha indotti a credere in buona fede nella definitività del rapporto di pubblico impiego instaurato salvo poi procedere, in maniera a loro avviso illegittima, all'annullamento in autotutela degli atti assunti, senza considerare che i vigili in questione hanno dovuto rinunciare al proprio precedente impiego, assumendo impegni finanziari e familiari gravosi. –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda illustrata in premessa e quale sia il suo orientamento in merito;
   se il Ministro interrogato possa risalire alle motivazioni sulla base delle quali si sia proceduto all'assunzione definita dei soggetti, nonostante non fosse ancora intervenuta la sentenza del giudice amministrativo sul merito;
   se il Ministro interrogato non ritenga di doversi attivare, per quanto di competenza amministrativa o mediante l'esercizio del potere di iniziativa normativa al fine di giungere ad una soluzione che risolva questa controversa vicenda in favore dei sette vigili del fuoco prima assunti e poi licenziati. (4-09800)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 8 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 604
4-09800
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla situazione di 7 candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari, bandita nel 2007, chiedendo in particolare iniziative volte alla loro riassunzione in servizio.
  Occorre premettere che i 7 candidati hanno partecipato alla procedura di stabilizzazione, pur non essendo in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in particolare quello di aver effettuato nel quinquennio precedente al bando almeno 120 giorni di richiamo in servizio volontario.
  Inizialmente esclusi dal concorso, i candidati, in virtù di una decisione cautelare del Consiglio di Stato, sono stati ammessi con riserva alle prove selettive.
  All'esito delle stesse, i predetti, essendosi collocati utilmente in graduatoria, sono stati assunti seppure con riserva dell'esito del giudizio di merito.
  Al riguardo, giova sottolineare che le assunzioni con riserva, come viene espressamente rappresentato dall'Amministrazione agli interessati nelle lettere di convocazione, non determinano acquiescenza alle ragioni dei ricorrenti, ma rappresentano solo una mera esecuzione di ordinanze o sentenze di primo grado. Tant’è che nel caso in questione, a seguito del rigetto nel merito del ricorso da parte del Consiglio di Stato e su parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, l'Amministrazione ha disposto l'annullamento della nomina a vigile del fuoco dei sette interessati.
  Contro tale provvedimento quest'ultimi hanno proposto ricorso al Tar Campania che, in via cautelare, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto ministeriale di annullamento della nomina a vigile del fuoco. Conseguentemente, l'Amministrazione ha provveduto alla loro riassunzione sino all'esito del giudizio di merito.
  La vicenda processuale si è poi conclusa.
  Il 15 febbraio del 2014 il Tar Campania ha rigettato nel merito i ricorsi, con decisione confermata dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 2014. Nella circostanza l'alto consesso ha evidenziato come i rapporti di lavoro, sorti in via provvisoria in adempimento di un'ordinanza cautelare, non potevano indurre gli interessati a un legittimo affidamento circa la volontà dell'Amministrazione di mantenerli in servizio, atteso che gli stessi non possedevano i requisiti per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione.
  Sulla scorta di quanto esposto, appare utile sottolineare come nella vicenda, oramai definita, l'Amministrazione non abbia avuto alcun margine di discrezionalità.
  Essa, tuttavia, ha sempre manifestato considerazione per la difficile posizione dei soggetti interessati, come è dimostrato dall'adesione alle richieste di incontro formulate dai medesimi, i quali sono stati ricevuti allo scopo di fornire loro tutti i chiarimenti e le delucidazioni che le circostanze richiedevano.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

impiegato dei servizi pubblici

formazione professionale