ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 456 del 07/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/07/2015
Stato iter:
28/07/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 28/07/2015

CONCLUSO IL 28/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09714
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Martedì 7 luglio 2015, seduta n. 456

   SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi gli interventi sulle parti comuni e su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
   il sito dell'Agenzia delle entrate ben illustra tutti gli adempimenti utili e necessari all'ottenimento della detrazione, specificando che l'agevolazione fiscale consiste in detrazioni Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti;
   la detrazione, che è pari al 65 per cento per i costi documentati e sostenuti dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta per le spese affrontate per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo;
   il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (euro 100.000, euro 60.000 e euro 30.000, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso;
   possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento; in particolare, sono ammessi all'agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
   nulla viene invece indicato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate circa il luogo di approvvigionamento dei materiali utili agli interventi di riqualificazione energetica consentendo di fatto l'acquisto anche presso aziende situate in altri Stati dell'Unione europea, nella fattispecie nei Paesi confinanti quali Austria, Slovenia, Francia –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, anche normative intenda porre in essere al fine di ridurre il fenomeno descritto, a tutela delle aziende italiane, specificando chiaramente che l'ottenimento della detrazione fiscale è subordinato all'acquisto esclusivo, presso aziende con sede sul territorio italiano, di materiali volti al risparmio energetico. (4-09714)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa transnazionale

acquisto esclusivo

rendimento energetico