ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09696

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 454 del 03/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/07/2015
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09696
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Venerdì 3 luglio 2015, seduta n. 454

   ZOLEZZI, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, VIGNAROLI, DAGA, MICILLO e MANNINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   come si legge nella risposta data alle interrogazioni al Parlamento europeo E-009582/11 ed E-009629/11, la direttiva 2008/98/CE non definisce quando le ceneri provenienti da incenerimento dei rifiuti siano da ritenere rifiuto pericoloso o non pericoloso, rimandando all'allegato III della medesima direttiva e all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE che stabilisce le concentrazioni oltre le quali un determinato rifiuto debba considerarsi pericoloso;
   dal 1o giugno 2015 è entrata in vigore la decisione 2014/995/CE relativa al nuovo elenco europeo dei rifiuti e che modifica la vecchia 2000/532/CE istitutiva del catalogo europeo rifiuti;
   la predetta decisione non ha modificato la disciplina esistente per quanto concerne la gestione delle ceneri pesanti e leggere derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, di conseguenza permane la discrezionalità sul loro utilizzo o meno come materia prima secondaria in ragione della concentrazione degli inquinanti in esse contenuti;
   ove le ceneri non siano classificate come pericolose, ne è consentito l'utilizzo come materia prima, anche tramite la miscelazione con altre sostanze, per la realizzazione di sottofondi stradali e la fabbricazione di leganti e altri materiali per l'edilizia;
   nel rapporto ISPRA 2014 sui rifiuti speciali si afferma che, a livello nazionale, i residui di combustione provenienti da attività di trattamento e smaltimento rifiuti, nei quali sono compresi i residui della depurazione dei fumi (ceneri leggere) e le scorie e ceneri dei processi termici di combustione (ceneri pesanti), ammontavano in totale nel 2012 a 7407 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e 31477 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi;
   nel rapporto dell'ARPA Emilia Romagna, le schede monografiche relative ai singoli impianti di incenerimento operanti nel 2011 nella sola regione di riferimento, indicano che il quantitativo di ceneri smaltite in discarica esclusivamente provenienti da inceneritori o coinceneritori di rifiuti (e quindi non riciclate come materia prima) ammontava a 223216 tonnellate, segno evidente di una sostanziale dissonanza fra i dati ISPRA e quelli ARPA-EMR;
   da organi di stampa internazionale si apprende, che in vigenza della nuova legge ambientale del 2012 e tenuto conto del riconoscimento da parte degli stessi produttori della necessità di rispettare precauzioni specifiche, la Francia ha messo a punto un sistema di tracciabilità delle ceneri;
   poiché i rifiuti solidi urbani sono una matrice estremamente disomogenea e a composizione variabile, e la pericolosità o meno delle ceneri di risulta dipende necessariamente dal materiale incenerito, non è dato conoscere a priori se le ceneri in questione siano pericolose o meno;
   Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito utilizzano massicciamente il clinker proveniente da incenerimento dei rifiuti per opere di ingegneria e nel campo dell'edilizia;
   il recupero energetico da rifiuti è il penultimo step in ordine di sostenibilità della gestione dei rifiuti solidi urbani e, nonostante questo, è in aumento il ricorso a tale pratica in valore assoluto e relativo (dati ISPRA); i dati sono sconfortanti sia a livello ambientale che sanitario, unitamente ai dati economici dove appare un esborso enorme per incentivare la produzione di energia da impianti a minimo indice di ritorno energetico (EROEI) secondo l’Energy Information Administration degli USA; la gestione delle ceneri appare un ulteriore aggravio economico e ambientale con il rischio di illeciti nella gestione delle stesse –:
   se il Ministro interrogato possa fornire dati in merito al costo della gestione per tonnellata della gestione totale delle ceneri da incenerimento di rifiuti;
   a quanto ammonti effettivamente il dato di produzione delle ceneri pesanti e leggere provenienti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, anche con recupero energetico, in Italia;
   a quanto ammonti effettivamente a livello nazionale la quantità di ceneri riciclate e a quanto quella smaltita in discarica;
   a quanto ammonti la quantità di ceneri esportata come rifiuto speciale e quali siano i maggiori Paesi di destinazione;
   se il Ministro ritenga opportuno assumere iniziative per un sistema di tracciabilità dedicato per le ceneri pesanti e leggere, anche classificate come non pericolose, provenienti da incenerimento di matrici disomogenee e a composizione variabile quali i rifiuti solidi urbani;
   se il Ministro ritenga opportuno assumere iniziative di competenza per la pubblicazione on line dei dati riguardanti le analisi chimiche delle ceneri in uscita da ciascuno degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, prima che esse siano miscelate con altri materiali. (4-09696)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-09696
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame riguardante la disciplina relativa all'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti, si appresenta quanto segue.
  In linea generale la nuova normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti, entrata in vigore a partire dal 1o giugno 2015 (decisione 2014/955/EU e regolamento 2014/1357/EU) adatta i criteri di valutazione delle caratteristiche di pericolo alle procedure di classificazione delle miscele e sostanze pericolose, individuate dal regolamento 2008/1272/CE.
  In base alla nuova normativa, risultano quindi modificati i criteri di attribuzione delle differenti caratteristiche di pericolo nonché i relativi valori limite. Non risulta tuttavia modificata la procedura da seguire per l'individuazione del pertinente codice dell'elenco europeo. I rifiuti individuati esclusivamente da codici pericolosi, ossia da codici privi di corrispondenti voci non pericolose, continuano infatti ad essere automaticamente classificati come pericolosi, così come sono automaticamente classificati come non pericolosi i rifiuti individuati esclusivamente da codici non pericolosi. La valutazione della sussistenza di pericolosità deve essere dunque effettuata, ai fini della classificazione, esclusivamente per quei rifiuti che sono contrassegnati come pericolosi con riferimento specifico o generico al contenuto di sostanze pericolose (le cosiddette «voci specchio»). In tali casi un rifiuto sarà classificato con il codice pericoloso qualora il contenuto delle sostanze pericolose pertinenti sia tale da determinare la sussistenza di una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE. Altrimenti il rifiuto sarà classificato con la corrispondente «voce specchio» non pericolosa.
  Con riferimento ai dati presentati nel Rapporto rifiuti speciali – edizione 2014 si evidenzia la non correttezza di quanto rilevato in sede di interrogazione, i quantitativi indicati nel caso di specie sono infatti desunti dal Rapporto rifiuti speciali, tabelle 1.12 C e 1.13 C del paragrafo 1.4, capitolo 1 «La produzione dei rifiuti speciali secondo la codifica del regolamento (CE) n. 2150 del 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti» e, in particolare, sono relativi alla voce 12.4 Residui di combustione per la sola attività economica E38.
  Le suddette tabelle riportano i dati sulla produzione dei rifiuti speciali, elaborati in conformità alla nomenclatura statistica prevista dal citato regolamento (CE) n. 2150 del 2002 secondo un criterio che individua i rifiuti in base alle rispettive caratteristiche merceologiche. A differenza della decisione 2000/532/CE modificata dalla decisione n. 955 del 2014, dove i rifiuti sono individuati in base alla provenienza o alla funzione che riveste un determinato prodotto, il regolamento (CE) n. 2150 del 2002 adotta, infatti, un criterio di identificazione basato sulla composizione chimica dei rifiuti, a prescindere dalla provenienza e dalla loro caratterizzazione come rifiuti urbani o speciali. Ogni categoria è divisa in sottocategorie di rifiuti, identificate da un codice a 3 cifre (xx.x). Le sottocategorie sono, a loro volta, composte di classi contenenti le tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) identificati con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti.
  La voce 12.4 Residui di combustione, secondo l'allegato III del regolamento sulle statistiche dei rifiuti, ricomprende le seguenti sotto categorie:
   12.41 Residui della depurazione dei fumi (non pericolosi e pericolosi)
   12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione (non pericolosi e pericolosi).
  Tali sottocategorie individuano unicamente rifiuti prodotti dai processi termici (capitolo 10 dell'elenco europeo dei rifiuti) e il rifiuto identificato dal codice 06 09 02 scorie fosforose.
  Non rientrano, dunque, nelle citate sottocategorie le ceneri pesanti e leggere (pericolose e non pericolose) provenienti da operazioni di incenerimento o pirolisi di rifiuti (capitolo 1901 dell'elenco europeo dei rifiuti), cui fa riferimento l'interrogazione relativamente ai dati desunti dal rapporto dell'Arpa Emilia Romagna. Tali rifiuti sono, invece, individuati dai seguenti codici dell'elenco europeo dei rifiuti di cui al capitolo 19.01 «Rifiuti da incenerimento e pirolisi dei rifiuti», ricompresi nella sotto categoria dell'allegato III al regolamento (CE) n. 215 del 2002 12.81 «Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti»:

Codice dell'Elenco
europeo dei rifiuti
Descrizione
190111 Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112 Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190113 Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190114 Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113

  I dati indicati non risultano, pertanto, confrontabili in quanto afferenti a tipologie di rifiuti diversi. Ad ogni buon fine, si riportano, di seguito, i dati alla produzione ed alla gestione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da operazioni di incenerimento e pirolisi dei rifiuti, per l'anno 2012, a livello nazionale.

Tabella 1 – Produzione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da impianti di incenerimento e pirolisi, anno 2012

Sotto categoria 12.8 Allegato III al Regolamento (CE) n. 2150/2002

CER Quantità prodotta (tonnellate)
Non pericolosi Pericolosi
190111 104.438
190112 861.205
190113 47.315
190114 46
Totale 861.251 151.753

  Per completezza dell'informazione, si riportano, inoltre, i quantitativi delle ceneri pesanti e leggere provenienti da operazioni di incenerimento e pirolisi dei rifiuti, avviati ad operazioni di recupero/smaltimento di cui agli allegati B e C del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché quelli esportati, nell'anno 2012, a livello nazionale.

Tabella 2 – Gestione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da impianti di incenerimento e pirolisi, anno 2012
Sotto categoria 12.81 allegato III al regolamento (CE) n. 2150/2002

CER P/NP R3 R4 R5 D1 D10 Totale
(tonnellate)
190111 P 3.868 59.260 22.669 85.797
190112 NP 23 134 629.090 182.974 8 812.229
190113 P 668 53 720
190114 NP 27.664 12 1 27.678
Totale NP 23 134 656.754 182.986 9 839.907
Totale P 0 4.536 59.312 22.669 0 86.517
Totale complessivo 23 4.670 716.067 205.655 9 926.424

Legenda
P: rifiuti pericolosi NP: rifiuti non pericolosi
R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5: riciclo/recupero di altre sostanze
D1: deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D10: incenerimento a terra.

Tabella 3 – Esportazione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da impianti di incenerimento e pirolisi, anno 2012

CER P/NP Quantità (tonnellate) Paese di destinazione
190111 P 23.691 Germania/Austria
190112 NP 3.084 Germania
190113 P 8.610 Germania
190114 NP - -

  Riguardo la produzione delle ceneri pesanti e leggere provenienti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, anche con recupero energetico, in Italia» si riportano gli ultimi dati a disposizione di questo Istituto, afferenti all'anno 2014

Tabella 4 – Produzione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da impianti di incenerimento e pirolisi, anno 2014
Sotto categoria 12.81 allegato III al regolamento (CE) n. 2150/2002

CER Quantità prodotta (tonnellate)
Non pericolosi Pericolosi
190111 80586
190112 1049952
190113 57221
190114 3197
Totale 1.053.149 137.807

  Riguardo il livello nazionale la qualità di ceneri riciclate e a quanto quella smaltita in discarica, si riportano i quantitativi delle ceneri pesanti e leggere provenienti da operazioni di incenerimento e pirolisi dei rifiuti, avviati ad operazioni di recupero/smaltimento di cui agli allegati B e C del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'anno 2014, a livello nazionale.

Tabella 5 – Gestione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da impianti di incenerimento e pirolisi, anno 2014
Sotto categoria 12.81 allegato III al regolamento (CE) n. 2150/2002

CER P/NP R3 R4 R5 D1 D10 Totale
(tonnellate)
190111 P 31 76.946 15.594 92.571
190112 NP 16 948.837 146.832 5 1.095.689
190113 P 1.668 1.668
190114 NP 11.450 2 11.452
Totale NP 16 0 960.286 146.832 7 1.107.141
Totale P 0 31 78.614 15.594 0 94.239
Totale complessivo 16 31 1.038.900 162.426 7 1.201.380

Legenda
P: rifiuti pericolosi NP: rifiuti non pericolosi
R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5: riciclo/recupero di altre sostanze
D1: deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D10: incenerimento a terra.

  Riguardo la quantità di ceneri esportata come rifiuto speciale e quali siano i maggiori Paesi di destinazione» si riportano, di seguito, i quantitativi delle ceneri pesanti e leggere provenienti da operazioni di incenerimento e pirolisi dei rifiuti, esportati nell'anno 2014.

Tabella 6 – Esportazione delle ceneri pesanti e leggere provenienti da impianti di incenerimento e pirolisi, anno 2014

CER P/NP Quantità (tonnellate) Paese di destinazione
190111 P 5.504 Germania/Austria
190112 NP 3.845 Germania
190113 P 9.945 Germania
190114 NP - -

  Nell'anno 2014, sono state esportate 5.504 tonnellate di rifiuti di «ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose» (CER 190111*). Tale quantitativo è stato esportato nella quasi totalità in Germania, 4.691 tonnellate, solo 813 tonnellate, infatti, sono state esportate in Austria.
  Relativamente ai rifiuti di «ceneri pesanti e scorie» (CER 190112) e ai rifiuti di «ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose» (CER 190113*), sono state esportate, rispettivamente, 3.845 tonnellate e 9.945 tonnellate, destinate esclusivamente in Germania.
  Non risultano esportati i rifiuti di «ceneri leggere» (CER 190114).
  Per quanto concerne gli aspetti relativi all'introduzione di un sistema di tracciabilità specificatamente dedicato alla gestione delle ceneri, si evidenzia che essendo comunque tali residui definiti rifiuti, essi rientrano a pieno titolo negli obblighi di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale stabilisce che, al fine di gestire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente, la loro tracciabilità, deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. A tal fine, la loro gestione deve avvenire nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della loro tracciabilità (Sistri), oppure nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti stessi. Quindi il sistema per la tracciabilità dei rifiuti esiste indipendentemente dalla classificazione delle ceneri come rifiuti pericolosi o non pericolosi.
  Ad ogni modo, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

incenerimento dei rifiuti

sostanza pericolosa