ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09631

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 451 del 30/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/06/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/06/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/07/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/08/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09631
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo presentato
Martedì 30 giugno 2015
modificato
Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457

   SPADONI, SARTI, FERRARESI, DELL'ORCO, PAOLO BERNINI, DALL'OSSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
la giunta comunale di Reggio Emilia il 17 giugno 2015 ha assegnato l'incarico di Presidente delle farmacie comunali riunite al consigliere comunale Annalisa Rabitti;
in data 22 giugno 2015 nel comunicato stampa del comune di Reggio Emilia si afferma come «Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato all'unanimità la surroga di Annalisa Rabitti con Giorgio Campioli, nel gruppo Pd; Annalisa Rabitti ha infatti cessato dalla carica di consigliere per dimissioni, a seguito della sua nomina a presidente dell'azienda speciale Farmacie comunali riunite (Fcr)»;
tale nomina della consigliera ha creato scalpore in quanto risulta secondo l'interrogante illegittima ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, noto decreto anticorruzione conosciuto come «Legge Severino»;
nell'articolo 7 si afferma che «coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune (...) ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (...) non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»;
le farmacie comunali di Reggio Emilia è un ente controllato dall'amministrazione comunale e suddetta nomina crea inevitabilmente un conflitto d'interessi con il ruolo di consigliere comunale;
tali violazioni sono soggette al controllo del funzionario anticorruzione e dell'ANAC;
tale nomina a presidente prevede determinati poteri di gestione, controllo e rappresentanza delle FCR; si legge infatti nello statuto dell'ente che: e) Il presidente dirige i lavori del consiglio di amministrazione, fa osservare lo statuto e i regolamenti, stabilisce l'ordine e le modalità della discussione e delle votazioni; b) Il presidente esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e svolge funzione propulsiva della attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori: sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Azienda; formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e in particolare circa le proposte di modifiche da apportare allo Statuto dell'Azienda e sulle materie attinenti all'operato del direttore dell'azienda; ha la rappresentanza nei rapporti con gli Enti locali e altre autorità; assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del consiglio di amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del consiglio stesso e sia dovuta a cause nuove od urgenti rispetto all'ultima convocazione del consiglio di amministrazione (articolo 14 statuto);
la legge Severino ha previsto, in attuazione di direttiva dell'ONU, l'Istituzione di una commissione nazionale anticorruzione al fine, tra gli altri, di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, sulla trasparenza dell'attività amministrativa alla luce delle disposizioni anticorruzione previste in detta legge –:
se si intenda segnalare ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013 all'autorità anticorruzione le nomine indicate in premessa;
se intenda assumere un'iniziativa normativa, anche come suggerito dal Presidente dell'Anac Cantone, affinché la normativa in questione possa applicarsi oltre che ai politici di enti regionali, provinciali e comunali al di sopra dei 15 mila abitanti a tutti coloro che abbiano ricoperto o ricoprano ruoli nazionali quali ministri, parlamentari,  sottosegretari affinché nessun eletto possa avvantaggiarsi del proprio incarico politico per assumere ruoli amministrativi. (4-09631)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-09631
presentata da
SPADONI Maria Edera

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'interrogante, nel trarre spunto da un episodio di presunta violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice a livello regionale e di enti locali a coloro che, nei due anni precedenti, sono stati componenti di un organo politico, chiede al Presidente del Consiglio dei ministri:
   se intenda attivare i poteri di segnalazione previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013 all'Autorità nazionale anticorruzione;
   se intenda assumere iniziative normative «affinché la normativa in questione possa applicarsi, oltre che ai politici di enti regionali, provinciali e comunali al di sopra dei quindicimila abitanti, a tutti coloro che abbiano ricoperto o ricoprano ruoli nazionali quali ministri, parlamentari, sottosegretari, affinché nessun eletto possa avvantaggiarsi del proprio incarico politico per assumere ruoli amministrativi».

  Con riferimento al primo dei quesiti proposti, deve, anzitutto, rilevarsi come l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013 (modificato, sul punto, dall'articolo 54-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98) attribuisca al solo dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il potere di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione ai fini della sospensione della procedura di conferimento dell'incarico, in caso di violazione delle norme in materia. Resta comunque salva la possibilità per L'Autorità di agire d'ufficio.
  È, pertanto, rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, ogni opportuna valutazione di competenza sull'attivazione dei poteri di segnalazione in ordine alla vicenda esposta nell'atto di sindacato ispettivo.
  Con riferimento, invece, alla completezza del quadro normativo di riferimento, si riportano le osservazioni svolte a riguardo dall'ufficio legislativo di questo dicastero.
  Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico» ha dato attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012 contenente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».
  Come noto, la legge citata ha inteso delineare la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale, principalmente mediante l'adozione del piano nazionale anticorruzione e l'individuazione dell'Autorità nazionale.
  Coerentemente, principali obiettivi del decreto sono la prevenzione e il contrasto della corruzione e la prevenzione dei conflitti di interessi attraverso prescrizioni che tendono ad assicurare la distinzione tra responsabilità politica e responsabilità di gestione, delineando una nuova disciplina sulle inconferibilità e le incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, negli enti privati da esse controllate, presso gli enti regolati o finanziati, ovvero presso organi di indirizzo politico nazionali, regionali e locali.
  Sulla base dei criteri di delega elencati al comma 50 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha individuato le condizioni di incompatibilità e di inconferibilità che sono considerate dal legislatore, nell'ottica delle finalità della legge di delega, quali situazioni sintomatiche che favoriscono la diffusione della corruzione.
  Il decreto legislativo n. 39 del 2013:
   1) individua i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, che comportano esercizio di funzioni di amministrazione e gestione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni;
   2) prevede la disciplina dei casi di incompatibilità tra incarichi, dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice svolti presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, e incarichi pubblici elettivi, ovvero incarichi che comportino la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

  In entrambi i casi, il criterio per la definizione delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità è quello della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di amministrazione e tra attività di controllo e attività di gestione.
  Sulla base dei criteri di delega elencati nella legge n. 190 del 2012, il decreto n. 39 del 2013 individua, caso per caso, le attività che determinano le inconferibilità e le incompatibilità anche per incarichi svolti presso livelli di governo differenti, ovvero presso soggetti giuridici distinti ma, comunque, collegati per ragioni di vigilanza.
  Le situazioni di inconferibilità configurano, pertanto, condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi, riconducibili essenzialmente al pregresso svolgimento di cariche politiche o incarichi di vertice.
  Obiettivo del legislatore, in questi casi, è quello di evitare che, proprio in ragione della carica ricoperta, l'interessato possa precostituirsi una situazione di favore per l'attribuzione di un nuovo incarico di carattere amministrativo, rivolgendo quindi l'esercizio della pubblica funzione a vantaggio proprio e non della pubblica amministrazione. Per questo, il conferimento dell'incarico è consentito solo dopo il decorso di un certo periodo di tempo, ritenuto adeguato per scongiurare il predetto rischio.
  Della non conferibilità di incarichi a componenti di organi di Governo si occupa, in particolare, l'articolo 6.
  In questo caso, il decreto legislativo si limita a richiamare la legge 20 luglio 2004, n. 215, sul conflitto di interessi, che vieta ai titolari di incarichi di governo di ricoprire alcune funzioni anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, configurando un'ipotesi di incompatibilità perdurante.
  In particolare, il titolare di incarichi di governo non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, in enti di diritto pubblico, anche economici e in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; né esercitare attività professionali o di lavoro autonomo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica precedentemente ricoperta (articolo 2, comma 4).
  Mentre il decreto legislativo n. 39 del 2013 utilizza, pertanto, la categoria giuridica dell'inconferibilità, la legge n. 215 del 2004 ha fatto ricorso alla categoria dell'incompatibilità perdurante.
  Quanto ai parlamentari, non sussistono situazioni di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, in quanto l'articolo 6 di tale decreto non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi.
  Di contro, il comma I dell'articolo 11 del medesimo decreto dispone che: «Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare».
  Ai sensi del citato articolo sussiste, pertanto, incompatibilità tra l'incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni sopra citate, e la carica parlamentare.
  Nel quadro così delineato si collocano iniziative normative, di tipo integrativo, che, tuttavia, non hanno trovato esito nella dialettica parlamentare.
  Il disegno di legge n. 1577/S, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nel testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 30 aprile 2015, conteneva all'articolo 6 delega al Governo – prevedendo per essa il termine di sei mesi – per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti, tra l'altro, sulla disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013.
  Nel corso dell’iter parlamentare, la delega è stata soppressa dal testo, approvato in via definitiva con la legge n. 124 del 7 agosto 2015.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

potere di controllo

comune