ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09598

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 450 del 25/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA CINZIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/06/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/06/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09598
presentato da
FONTANA Cinzia Maria
testo di
Giovedì 25 giugno 2015, seduta n. 450

   CINZIA MARIA FONTANA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in data 22 luglio 2008, con atto notarile e perizia del geometra Dante Cortiglia, la società Albatramonto con sede legale in Lombardia (CR), al prezzo di 220.000 euro comperava alcuni terreni con un rudere semidiruto in area Parco del Cilento nel comune di San Mauro Cilento (SA);
   la società Albatramonto (costituita in data 16 giugno 2008) ad oggi ha avuto come entrate il solo finanziamento del socio totalitario e la vendita in data 29 gennaio 2013 del rudere semidiruto, nel frattempo parzialmente ristrutturato. Dopo la vendita di quell'immobile, la società Albatramonto nell'anno 2014 ha acquisito due nuovi soci con il 5 percento delle azioni ciascuno, entrambi in possesso del titolo di imprenditore agricolo professionale (IAP) e si è trasformata in società semplice agricola per la gestione dell'unico bene rimasto, e cioè i terreni agricoli e boschivi lasciati incolti da oltre 40 anni proprio perché pietrosi, scoscesi e difficili da coltivare;
   il 12 giugno 2014 la società Albatramonto ha ottenuto dal parco l'autorizzazione a piantumare ulivi e fichi su tutti i suoi terreni e ha iniziato i lavori preparatori, affidati a terzi, con un investimento aggiuntivo e con una previsione di entrata (reddito) a 5-10 anni, in relazione alla crescita degli alberi;
   in data 18 giugno 2010 un funzionario dell'ufficio territoriale di Agropoli spediva all'ufficio di Eboli una nota scritta ,a mano sulla metà di un foglietto (che sull'altra metà conteneva mezze frasi battute a macchina, su altro argomento). Questa nota, in parte incomprensibile, in parte interrogativa e dubitativa, Vo atto di una giornata di un ignoto funzionario dell'Agenzia, metterà in moto una storia lunga almeno 5 anni che coinvolgerà avvocati, giudici, perizie e spese per molte decine di migliaia di euro;
   l'ufficio territoriale di Eboli dell'Agenzia delle entrate riceve questa nota e, nel suo avviso di rettifica e liquidazione del 6 luglio 2010 atto n. 20081T005621000, la pone come suo «pieno ed esclusivo riferimento» (lo ribadisce tre volte), dopodiché la traduce in numeri moltiplicando euro per metro quadro e secondo quanto risulta all'interrogante sbagliando clamorosamente i calcoli;
   questa condotta, ad avviso dell'interrogante, sciatta persino nel compiere banalissime moltiplicazioni da parte dell'ufficio di Eboli potrebbe aver tratto in inganno il giudice di primo grado;
   contro l'accertamento dell'ufficio di Eboli ricorrono sia la parte venditrice che la parte acquirente (ciascuna all'oscuro dell'azione dell'altra) e vengono giudicate in separate commissioni con il seguente risultato:
   la parte venditrice si vede confermato il valore dell'accertamento del rudere semidiruto e del terreno agricolo ed abbassato a 300.000 euro il valore del terreno non edificabile;
   la parte acquirente (Albatramonto) si vede confermato il valore dell'accertamento del terreno non edificabile (perché ameno), abbassato a 18.000 euro il valore del rudere semidiruto ed alzato a 171.198,00 euro il valore del terreno agricolo, secondo l'interrogante tale stima è stata indotta dall'errore e dalla sciatteria dell'ufficio di Eboli;
   in secondo appello i ricorsi della parte venditrice e della parte acquirente vengono riunificati e la commissione giudicante il 2 dicembre 2013 stabilisce di nominare un suo perito (CTU) nella figura dell'ingegner Antonio Zampoli di Salerno, per evitare che ci sia solo una valutazione «di ufficio» e perché, recandosi sul posto e con una ricognizione della situazione reale (verifica in loco), con una comparazione di compravendite effettuate nell'area, ed interloquendo con le amministrazioni locali (con comune e parco, oltre che con l'ufficio delle entrate e con le agenzie immobiliari locali), riporti una valutazione di merito competente e fattuale ed unica;
   il CTU presta giuramento davanti al giudice ex articolo 193 c.p.c. «di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità»;
   nei primi mesi del 2014 il CTU (8.000 euro di costo aggiuntivo per i ricorrenti) si reca sul posto, si documenta in comune a più riprese, chiede per iscritto informazioni all'Agenzia delle entrate senza trovare riscontro, riproduce fotografie del rudere nelle sue condizioni all'atto della compravendita, vede e fotografa i terreni collinari ed incolti, abbandonati alla macchia spontanea, acquisisce tutti gli atti della procedura e poi cartografie e molteplici documenti di comparazione di compravendite nel comune di San Mauro e nei comuni limitrofi, comunque entro il Parco del Cilento, ricostruisce la storia del piano regolatore generale e delle normative correlate ed infine il 24 giugno del 2014 deposita una relazione di ben 143 pagine, ricca di allegati e di planimetrie e giunge a questa conclusione:
    a) tutti i terreni sono necessariamente inedificabili ed il loro valore al metro quadro, pertanto va commisurato con il valore dei terreni agricoli dell'area;
    b) l'unico edificio esistente e recuperabile al momento della compravendita era il casolare semidiruto «di modesta cubatura (circa 400 metri cubi)»;
   pertanto il prezzo di compravendita fissato al rogito e pari a 220.000 euro era del tutto congruo, tutt'al più leggermente superiore (del 16 percento circa) rispetto al suo valore di mercato (185.000 euro) ed in totale corrispondenza con l'altra perizia «fattuale» compiuta «in loco» per conto dei venditori dal geometra Dante Cortiglia di San Mauro Cilento che aveva stimato in 200.000 euro il valore di quei beni;
   l'Agenzia delle entrate (che al contrario si era inserita in appello contro la sentenza del giudice di primo grado nel contenzioso con Albatramonto riguardo alla valutazione al ribasso per il rudere) ammette di non aver mai compiuto «accertamenti in loco» ed in questa occasione nulla obietta contro la relazione del CTU;
   a metà marzo 2015, però, quando la commissione tributaria regionale di Napoli, sezione 5 staccata di Salerno, con sentenza n. 1533/15, pronunciata il 7 luglio 2014 e depositata il 16 febbraio 2015;
    decide che le conclusioni del CTU, loro perito, scelto e nominato dalla Commissione stessa e mandato sul posto a verificare tecnicamente le cose, «appaiono complessivamente inattendibili e vanno disattese», pur essendo qua e là «particolarmente scrupolose» (parole del giudice) o «ampiamente motivate» (parole del giudice);
    «reputa» inoltre «non necessario disporre di nuovo incarico peritale»;
   la Commissione dichiara l'inattendibilità del CTU non per ragioni specifiche e puntuali, bensì per «logica», ovvero portando un solo argomento e di ordine concettuale, cioè la «verisimiglianza»;
   non è «verisimile» – scrive – che le parti abbiano concordato al rogito un prezzo di 220.000 euro se il valore reale di mercato fosse stato di 185.000 euro come attestava il CTU;
   la Commissione accusa poi il suo «consulente designato» di aver esposto «con particolare scrupolo ed acribia» una cosa condivisa peraltro anche dallo stesso giudice, e cioè «la sussistenza, nelle aree interessate, di incisivi e rigorosi vincoli di inedificabilità riconnessi alla forte salvaguardia delle aree protette, vincoli correttamente individuati ed adeguatamente illustrati» anche dalle parti, vincoli che ovviamente riducevano di molto il valore dei terreni;
   la Commissione torna poi sui suoi passi ed all'opposto ritiene del tutto attendibile il CTU di sua nomina:
    quando il CTU nella sua relazione rialza a 2,81 euro al metro quadro il valore dei terreni agricoli rispetto al prezzo di rogito («conclusioni ampiamente motivate e documentalmente supportate», sono le parole del giudice);
    quando il CTU nella sua relazione rialza il valore del rudere rispetto al prezzo del rogito portandolo da 20.000 euro a 58.580 euro (la Commissione di secondo appello oltretutto utilizza questa valutazione del CTU per contraddire il giudice di primo appello che ne aveva abbassato il prezzo a 18.000 euro e per dare ragione alla Agenzia delle entrate che su questo punto si era appellata);
   la Commissione, in altre parole, in base ad un criterio di «verisimiglianza», ritiene attendibile il CTU (di sua scelta e nomina) quando rialza le valutazioni e lo ritiene all'opposto inattendibile quando le ribassa, quasi ad affermare implicitamente, ad avviso dell'interrogante, che il CTU alla nomina avesse un mandato non libero ma vincolato, e vincolato ad una valutazione necessariamente al rialzo dei valori in gioco;
   infine, la Commissione dedica il maggior spazio della sua sentenza ad un argomento: la potenzialità dell'agriturismo, come giustificazione di un rialzo del 534 percento del prezzo di acquisto dei terreni da parte della società Albatramonto «che, all'uopo, ha sintomaticamente mutato in esito all'acquisto, natura e oggetto sociale». D'altronde l'agriturismo, anche solo come «potenzialità», è necessariamente «correlato» (parola del giudice) alla «possibilità di sfruttamento del terreno», cioè è correlato obbligatoriamente ai terreni agricoli ed al loro possesso, ovvero l'agriturismo è possibile solo in quanto i terreni siano agricoli;
   con ciò si ritorna al punto vero della questione, e cioè alla determinazione del valore dei terreni agricoli in quell'area:
    tale valore, come afferma il CTU, non può essere radicalmente differente, addirittura con un divario del 554 percento (2,81 al metro quadro alcuni terreni, 15 euro al metro quadro altri terreni) pur essendo collocati tutti nella stessa proprietà, adiacenti, non coltivati, identicamente abbandonati alla macchia spontanea da 40 anni;
    tali terreni non possono aumentare di valore sulla base della sola presunzione che un soggetto (Albatramonto) abbia l'intenzione di recuperarli all'attività agricola e poi, forse, all'attività agrituristica;
    e soprattutto non è credibile che le numerosissime comparazioni di compravendita di terreni agricoli in area Parco del Cilento e Comune di San Mauro, documentate dal CTU, con valori «mediamente inferiori ad 1 euro mq» debbano subire rialzi del 1.000/2.000 percento perché collocati in zone amene e con potenzialità agrituristiche, rialzi in passato e finora non accertati dall'Agenzia semplicemente perché inibita in ciò dalle leggi, ma accertabili d'ora in poi;
    se questo orientamento della Commissione fosse confermato nei prossimi atti di accertamento, sarebbe definitivamente preclusa ogni possibilità di compravendita di terreni agricoli in tutto il Parco del Cilento perché straordinariamente onerosa e con ciò sarebbe preclusa ogni possibilità di recupero alla coltivazione di terreni attualmente incolti ed abbandonati, con gravissimo nocumento per l'intero territorio; - riassumendo, solo le due perizie effettuate «in loco» (perizia al rogito e perizia del CTU) sono risultate tra loro totalmente congrue (neppure il 10 percento di differenza). Le valutazioni complessive «a tavolino» sono risultate invece le più incongrue, fino a giungere ad un divario massimo del 340 percento tra la più bassa e la più alta individuate nel corso dei vari giudizi –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, ad avviso dell'interrogante, avviare un'ispezione presso l'Agenzia delle entrate di Salerno, ed in particolare presso gli uffici territoriali di Agropoli e di Eboli, per verificare la serietà ed affidabilità delle modalità ordinarie di accertamento, prima di avviare procedure così onerose e così lunghe sia per la parte interessata che per la pubblica amministrazione;
   se non si ritenga di assumere un'iniziativa normativa per introdurre, non solo la responsabilizzazione dei funzionari pubblici addetti agli accertamenti circa il loro operato, ma anche norme di semplificazione delle procedure di accertamento ed in particolare più efficaci modalità di chiusura dei contenziosi già fin dal loro primo avvio, attraverso, ad esempio perizie fattuali e condivise;
   se non si ritenga, in ogni caso, di assumere iniziative normative o più semplicemente di invitare l'Agenzia delle entrate, ad introdurre con direttive regole che attribuiscano non esclusiva, ma maggiore significatività alle perizie specifiche e documentate («in loco») rispetto alle valutazioni congetturali e «a tavolino» (d'ufficio), compiute sulla base di «presunzioni», di argomenti concettuali e di «verisimiglianze», ovvero di comparazioni cartacee e di parametri aleatori e generici;
   se esistano circolari interne della Agenzia delle entrate volte ad incrementare il numero degli accertamenti ed il loro esito positivo per le casse dello Stato, anche con il rischio di moltiplicare i contenziosi e di passare sopra i diritti dei contribuenti;
   se tali lentezze e tali farraginosità, qualora non estirpate, scoraggino gli investitori, grandi o piccoli, esteri o del nord Italia, soprattutto in queste aree del sud dove maggiore è l'esigenza di ripresa economica nel rispetto dell'ambiente e del territorio. (4-09598)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

vendita

parco nazionale