ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09443

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 440 del 11/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DELL'ORCO MICHELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09443
presentato da
DELL'ORCO Michele
testo di
Giovedì 11 giugno 2015, seduta n. 440

   DELL'ORCO, NICOLA BIANCHI, GRANDE, DI BATTISTA, SPADONI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DE LORENZIS, DAGA, LOMBARDI, VIGNAROLI, BARONI, FRUSONE, MASSIMILIANO BERNINI, SPESSOTTO e MANLIO DI STEFANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto riportato dalla stampa, le dinamiche dell'incendio, che il 7 maggio 2015 ha distrutto larga parte del terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, sembrerebbero denotare una gestione superficiale della manutenzione degli impianti. Se ciò fosse confermato, anche in seguito alle indagini della magistratura attualmente in corso, si potrebbe configurare un venir meno dell'affidatario (Adr) agli obblighi previsti dall'articolo 8 del regolamento Enac per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale (delibera del consiglio di amministrazione 52/2014 del 18 novembre 2014) con possibile decadenza dell'affidamento;
   a parere degli interroganti la gestione superficiale della manutenzione degli impianti potrebbe essere stata causa anche di una scelta non adeguata della ditta appaltatrice, a sua volta selezionata con un bando che sembrerebbe presentare delle lacune. Dai documenti di gara di Adr si evince infatti che il 22 ottobre del 2013 è stata aggiudicata all'A.t.i. Eugenio Ciotola spa e Na.Gest Global Service srl, la commessa triennale per la «conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, di condizionamento, idrico-sanitario e antincendio» dell'aeroporto di Fiumicino. L'appalto, il cui valore iniziale era stato fissato in circa 12 milioni di euro, alla fine è stato assegnato per una cifra superiore agli 8 milioni di euro;
   l'appalto, benché definito nel bando di gara di categoria «servizi», e dunque assoggettato, come tale, alla disciplina in materia di appalti di servizi (inclusa quella sulla dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui agli articoli 41 e 42 del codice dei contratti pubblici), a parere degli interroganti andrebbe qualificato in concreto come appalto misto. All'appaltatore è infatti richiesta una duplice professionalità, in primis per lo svolgimento dei servizi di conduzione ed ispezione degli impianti, ed in secondo luogo per l'effettuazione di veri e propri lavori di manutenzione. Secondo quanto disposto dal vigente articolo 15 del codice dei contratti pubblici, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un appalto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture dedotta in contratto;
   il bando in questione non prevede esplicitamente il possesso di qualificazione Soa per la certificazione delle capacità tecniche, economiche e finanziarie delle imprese partecipanti. Tale mancanza, seppure illegittima solo nel caso di bandi comprensivi di manutenzione straordinaria (cfr. A.V.C.P., parere 28 febbraio 2008 n. 62), appare agli interroganti tuttavia anomala, considerata la delicatezza dell'appalto in questione che comprende un importo a base d'asta non soggetto a ribasso per oneri di sicurezza e considerato anche che, per la partecipazione al bando, vengono richieste invece particolari garanzie e polizze assicurative in considerazione della «peculiarità del sito aeroportuale e dei rischi ad esso connessi»;
   altro elemento che desta quantomeno perplessità è il fatto che il bando in questione fa seguito ad uno precedentemente indetto pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 5 dicembre 2012, 2012/S 234-385519 e annullato in data 16 aprile 2013 con motivazione di un grave errore materiale commesso nella formulazione dei documenti di gara e nello specifico per prezzi gravemente sovrastimati nel corrispettivo a base d'asta per la parte riguardante i lavori di straordinaria manutenzione. Tale bando infatti prevedeva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Nel nuovo bando di cui viene data comunicazione ufficiale sempre sulla Gazzetta europea del 13 aprile 2013 (2013/S 074-124181) l'importo per l'appalto di manutenzione straordinaria non viene ricalcolato ma semplicemente eliminato dal bando. Inoltre, pur avendo espletato le forme di pubblicità obbligatoria previste dal codice degli appalti, tuttavia appare strano che quest'ultimo bando a differenza del precedente non risulti pubblicato sul sito Adr benché le amministrazioni siano fortemente incoraggiate a prevedere forme di pubblicazione complementari su internet;
   passando dagli aspetti formali del bando alla scelta del contraente, desta non poche perplessità l'aggiudicazione all'A.t.i. (*) di cui fanno parte Eugenio Ciotola spa e Na.Gest Global Service srl. Alcuni anni prima, la Eugenio Ciotola spa, come capogruppo di un'altra associazione temporanea di imprese si era aggiudicata l'appalto per ristrutturare due chilometri e mezzo di gallerie sotterranee dell’«Umberto I»;
   diciotto milioni di euro per una ristrutturazione finita sotto sequestro e che, da poco, ha costretto il neo direttore del Policlinico, a spendere altri 18 milioni per adeguare le strutture, vista la pericolosità e irregolarità dei lavori effettuati dalla azienda;
   in precedenza, secondo le indagini della magistratura, l'imprenditore Eugenio Ciotola avrebbe pagato ad Angelo Balducci una tangente da quasi 300.000 euro per accedere al giro dei «Grandi Eventi» (Campionati mondiali di nuoto 2009, il G8 a La Maddalena e le Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia), e nel 2013 il tribunale di Roma, ha disposto a carico dello stesso Balducci il sequestro di dodici milioni di euro per reato di associazione per delinquere e corruzione proprio in riferimento agli appalti pubblici per i cosiddetti «Grandi Eventi»;
   altro fatto importante in cui sarebbe coinvolto il Ciotola è la truffa della vendita di false certificazioni necessarie per partecipare a gare d'appalto. La Axsoa, che è un organismo di attestazione che nel 2001 ha ricevuto l'autorizzazione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a rilasciare alle aziende certificazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per partecipare a gare d'appalto, aveva organizzato un sistema per cui bastava pagare, anche fino a 700 mila euro, se privi dei requisiti di legge, per ottenere una falsa attestazione che avrebbe consentito comunque la partecipazione ad appalti pubblici;
   l'operazione delle Fiamme Gialle, avrebbe accertato che la Axsoa, con intrecci societari, certificazioni false di lavori precedentemente svolti e fittizie cessioni di rami d'azienda, attestava, in capo alle imprese clienti, (tra cui le aziende di Eugenio Ciotola) il possesso di requisiti, rivelatisi poi inesistenti, essenziali per la partecipazione agli appalti, creando così una grave turbativa del mercato;
   nell'ordinanza, il giudice per le indagini preliminari D'Alessandro parla di un sistema criminoso basato su «un collaudato ed organizzato sistema, mascherato dietro l'attività di carattere pubblicistico esercitato dall'Axsoa spa, volto a vendere ai clienti della società di attestazione non già un servizio corretto ed imparziale di verifica dei requisiti e di successiva attestazione, bensì un «pacchetto completo» costituito dalla vendita dei requisiti di attestazione solo cartolare;
   i reati contestati sono associazione per delinquere, corruzione, falso in atti pubblici, riciclaggio, omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed emissione di fatture per operazioni inesistenti;
   il meccanismo scoperto dalla procura di Roma e dal nucleo speciale tutela mercati della Guardia di finanza ha sortito 18 misure, nove cautelari (sei in carcere e tre domiciliari) ed altrettante di interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, tra cui appunto Eugenio Ciotola –:
   a chi sia stata affidata la manutenzione straordinaria degli impianti inizialmente prevista nel bando del 2012 annullato e non più ricompresa nel bando del 2013;
   se la Eugenio Ciotola spa sia in possesso di attestazione soa in corso di validità e da quale azienda sia stata emessa;
   se risulti che la Eugenio Ciotola spa abbia scontato o stia scontando un periodo di temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività in seguito alle indagini sulle false attestazioni soa e chi eventualmente abbia svolto l'attività di manutenzione impianti presso l'aeroporto di Fiumicino in quel periodo;
   se l'eventuale interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività della Eugenio Ciotola spa possa costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto;
   se il Ministro non ritenga che, in caso le indagini in corso della magistratura confermassero l'ipotesi di incendio colposo e dunque di una gestione superficiale della manutenzione degli impianti, si possa configurare un venir meno dell'affidatario (Adr) agli obblighi previsti dall'articolo 8 del regolamento Enac per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale (delibera Cda 52/2014 del 18 novembre 2014) con possibile decadenza dell'affidamento. (4-09443)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aggiudicazione d'appalto

aviazione civile

concessione di servizi