ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 427 del 14/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 14/05/2015
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09192
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo di
Giovedì 14 maggio 2015, seduta n. 427

   VIGNAROLI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 26 ottobre 2009, la Commissione, europea ha avviato un'indagine EU Pilot sulla violazione dell'obbligo di trattamento dei rifiuti previsto all'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31, riguardante la discarica di Malagrotta, nella regione Lazio;
   con lettere del 4 e del 9 dicembre 2009, le autorità italiane hanno riconosciuto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva autorizzato la regione Lazio a collocare, fino al 31 dicembre 2009, rifiuti tal quali in detta discarica. Il 2 marzo 2011, le stesse autorità hanno informato la Commissione che tutti i rifiuti conferiti in discarica a Malagrotta dovevano essere considerati come rifiuti trattati ai sensi dell'articolo 2, lettera h), di tale direttiva;
   in data 17 giugno 2011, la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica italiana per violazione dell'articolo 6, lettera a), di detta direttiva, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98, violazione constatata in diverse discariche della regione Lazio. In tale lettera, è stato precisato che da una lettura combinata di tali disposizioni deriva che il trattamento ai sensi della direttiva 1999/31 deve avere l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute. Pertanto, la mera triturazione e/o compressione dei rifiuti indifferenziati, che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti nonché una qualche forma di stabilizzazione delle stesse frazioni, non risponderebbe agli obiettivi menzionati. La Commissione ha altresì contestato alla Repubblica italiana di aver violato l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE in ragione del deficit di capacità di trattamento meccanico-biologico, che risulterebbe dal piano regionale di gestione dei rifiuti, tanto nel SubATO di Roma, in cui si trova la discarica di Malagrotta, quanto nel SubATO di Latina ed in quello di Rieti;
   il 12 agosto 2011, le autorità italiane hanno risposto che il deficit di capacità di TMB nel SubATO di Rieti era compensato dall'eccedenza di capacità di un altro SubATO. Riguardo ai SubATO di Latina e di Roma, hanno fatto notare che i deficit di capacità di TMB erano stati ridotti dall'anno 2011 e che, in futuro, sarebbero stati colmati grazie alla realizzazione di impianti di TMB;
   non soddisfatta di tale risposta, la Commissione, con lettera del 1o giugno 2012, ha inviato un parere motivato alla Repubblica italiana, invitando quest'ultima a conformarvisi entro due mesi dalla ricezione;
   con lettere del 3 e del 6 agosto 2012, la Repubblica italiana ha riconosciuto l'esistenza di un deficit di capacità di TMB per i SubATO di Latina e di Roma. Per quanto riguarda quello del SubATO di Latina, ha indicato che esisteva un possibilità di compensarlo utilizzando la capacità residua di TMB di un SubATO vicino. Riguardo al SubATO di Roma, la Repubblica italiana ha affermato che vi sarebbe stata una riduzione di detto deficit di più della metà entro l'anno 2014. Ha inoltre sottolineato che era stato sottoscritto un protocollo d'intesa relativo alla chiusura della discarica di Malagrotta ed alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di Roma;
   il 10 gennaio 2013, la Repubblica italiana ha informato la Commissione dell'adozione di misure supplementari, tendenti alla riduzione dei deficit di capacità di TMB, tra cui la costruzione di una discarica temporanea per lo stoccaggio di rifiuti trattati in una località del comune di Roma e l'adozione di un cronoprogramma preciso delle sfide che le autorità competenti e le imprese titolari degli impianti dovevano affrontare;
   il 19 marzo 2013, tale Stato membro ha avvisato la Commissione delle difficoltà incontrate nell'attuazione delle diverse misure menzionate, pur affermando che queste erano in corso di realizzazione;
   la Commissione, ritenendo la situazione ancora insoddisfacente sotto il profilo della normativa dell'Unione in materia di rifiuti, ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
   la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 15 ottobre 2014, ha condannato l'Italia per: 1) non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubATO di Latina non venisse sottoposta ad un trattamento che comprendesse un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2) non aver creato, nella regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 –:
   se la procedura di infrazione 2011/4021, vista la chiusura della discarica di Malagrotta avvenuta a ottobre 2013, sia da considerarsi archiviata;
   quali contestazioni – nel caso di risposta negativa alla prima domanda – avanzate dalla Commissione europea siano ancora pendenti sull'Italia;
   se – nel caso di risposta negativa alla prima domanda – l'Italia, in relazione alla procedura di infrazione 2011/4021, non rischi un nuovo deferimento alla Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE;
   se risulti se la regione Lazio ottemperi ad oggi a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea ovvero se rispetti gli obblighi su di essa incombenti in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. (4-09192)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-09192
presentata da
VIGNAROLI Stefano

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente l'emergenza rifiuti nel Lazio e la conseguente procedura d'infrazione comunitaria, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  La procedura di infrazione n. 2011/4021 è stata avviata nel maggio 2012 per la non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali. In esito a tale procedura, il 15 ottobre 2014, la Corte di giustizia europea, su ricorso della commissione, ha dichiarato l'Italia inadempiente rispetto agli obblighi su di essa incombenti in forza della normativa europea sulle discariche (C-323/13).
  Nella sentenza, la corte ritiene che nella regione Lazio, nel SubAto di Roma, con esclusione della discarica di Cecchina ubicata nel comune di Albano Laziale, e nel SubAto di Latina, i rifiuti conferiti in discarica non sono sottoposti al necessario idoneo trattamento. In particolare, la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'Italia ha violato le norme in materia di rifiuti relativamente al loro conferimento in sette discariche del Lazio: cinque a Roma (Malagrotta, Colle Fagiolara, Cupinoro, Montecelio-Inviolata e Fosso Crepacuore) e due di Latina situate a Borgo Montello.
  L'Italia, ad avviso della corte, non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare che i rifiuti urbani fossero conferiti nelle discariche dei sei siti in questione senza subire un trattamento adeguato, con la differenziazione delle diverse sezioni e la stabilizzazione della frazione organica. La corte ha sottolineato, in particolare, che la nozione di «trattamento» comprende i processi fisici, termici, chimici o biologici (inclusa la cernita), che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero.
  Inoltre secondo la corte, un ulteriore violazione da parte dell'Italia sta nella mancata creazione, nella regione Lazio, di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
  In riferimento alla prima violazione, si ricorda che ancor prima dell'emanazione della sentenza di condanna nella causa in oggetto, il Ministero dell'ambiente e della e della tutela del territorio e del mare ha adottato idonee misure al fine di garantire l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, della direttiva, in particolare con l'invio della nota interpretativa del 6 agosto 2013 a tutte le regioni e alle province autonome, con la quale ha chiarito definitivamente il regime applicabile ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, circa l'ammissibilità dei rifiuti in discarica.
  In tal modo, in piena conformità con quanto affermato dal giudice comunitario nella sentenza, è stato precisato che per idoneo trattamento dei rifiuti urbani da conferire in discarica, s'intende un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
  A seguito della sentenza, la regione Lazio ha poi confermato che in tutte le discariche del Lazio, a partire dal mese di marzo 2014, i rifiuti conferiti sono sottoposti ad un idoneo trattamento ai sensi della direttiva discariche.
  Le informazioni sono state trasmesse dal dipartimento per le politiche europee alla Commissione europea.
  Inoltre, per quanto riguarda lo stato di attuazione delle misure programmate per il rafforzamento dell'offerta di trattamento meccanico biologico nella regione Lazio, sono stati forniti alcuni necessari aggiornamenti dei seguenti interventi:
   realizzazione di un ulteriore impianto di trattamento meccanico biologico nel comune di Guidonia in fase collaudo e di prossima autorizzazione all'esercizio per 180.000 tonnellate/anno;
   autorizzazione di ulteriori impianti di trattamento meccanico biologico da realizzare nei comuni di Bracciano e Colleferro entrambi per una capacità di 150.000 tonnellate/anno e nel comune di Roma per una capacità di 312.600 tonnellate/anno.

  Tanto premesso, occorre tuttavia evidenziare, con riferimento alla mancata creazione di una rete intentata di gestione dei rifiuti urbani nella regione Lazio, che, nonostante la suddetta regione risulti dotata di una capacità di trattamento di tutti i rifiuti prodotti in ambito regionale, si registra, a seguito della chiusura della discarica di Malagrotta, una deviazione di ingenti flussi di rifiuti prodotti nella regione a destinazioni extraregionali. Tale situazione va affrontata con urgenza dalla regione attraverso la programmazione d'idonei interventi con la pianificazione regionale in corso di revisione che dovrà prevedere la realizzazione di ulteriori impianti onde evitare un aggravamento del contenzione comunitario e un possibile secondo deferimento in corte di Giustizia per non completa esecuzione della prima sentenza ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Nell'aggiornare il piano di gestione dei rifiuti urbani, la regione Lazio dovrà tenere in debito conto le conclusioni alle quali è giunto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del lavoro istruttorio svolto per la predisposizione dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 35 dello «Sblocca Italia». Lo schema di regolamento individua per la regione Lazio la necessità di realizzare una nuova infrastruttura di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati con una capacità pari a 210.00 tonnellate/anno al fine di assorbire integralmente il proprio fabbisogno per il recupero energetico di rifiuti.
  Ad ogni modo, si segnala che con l'ultima tornata di decisioni del Collegio dei commissari europei del 25 febbraio 2016 l'Italia ha ulteriormente migliorato il trend positivo degli ultimi anni, passando complessivamente da 89 procedure di infrazione (registrate tra fine 2014 e fine 2015) a 83 procedure.
  Con specifico riferimento alle procedure di infrazione riguardanti il Ministero dell'ambiente, dall'insediamento dell'attuale Governo ad oggi sono state archiviate 17 procedure di infrazione rispetto alle 35 allora pendenti, e si è passati da un numero di 53 progetti pilota (EU Pilot) – che risultavano aperti a febbraio 2014 – a 34 di quest'anno, con soli 6 nuovi casi avviati nel corso del 2015.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dagli interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri Enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

Corte di giustizia CE

rifiuti