ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 422 del 06/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: DIENI FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/05/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 21/05/2015
Stato iter:
06/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2015
BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/07/2015

CONCLUSO IL 06/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09091
presentato da
DIENI Federica
testo di
Mercoledì 6 maggio 2015, seduta n. 422

   DIENI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216) all'articolo 14, comma 1, lettera e), prevede che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, istituiscono «a decorrere dal 1o gennaio 2012, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente» e che i componenti di tale collegio «sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti»;
   la Corte dei Conti con la deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3, criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha conseguentemente stabilito al punto 4): «Ulteriore corollario di diretta derivazione dai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, attiene alla salvaguardia della funzionalità dell'organo di revisione. Invero, affinché il Collegio dei revisori dei conti possa assolvere compiutamente il ruolo di controllo che gli è proprio, occorre definire quelle “garanzie di status” indispensabili ai suoi componenti per il corretto ed efficace esercizio della funzione di revisione. A tal fine, compatibilmente con le prerogative legislative e statutarie che la Costituzione riconosce alle autonomie territoriali e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai seguenti criteri applicativi, le regioni ispireranno i principi organizzativi dei rispettivi ordinamenti ai modelli di disciplina tracciati al Titolo VII del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) ed al Titolo III del citato decreto legislativo n. 123 del 2011»;
   tra i criteri suddetti, richiamati dalla deliberazione, e più precisamente all'articolo 236 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si precisa, al comma 1, che «valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale» e al comma 3 che «i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere carichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso»;
   la regione Calabria ha approvato, a seguito della seduta del consiglio regionale del 9 marzo 2015, la legge regionale 13 marzo 2015, n. 10, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (disciplina del collegio dei revisori dei conti della giunta regionale e del consiglio regionale della Calabria);
   essa cambia le cause di esclusione e incompatibilità dei revisori dei conti, dato che introduce una novella alla precedente disciplina tale per cui risultano incompatibili con l'incarico di componenti del collegio solo gli amministratori pubblici degli enti locali della regione «aventi popolazione superiore ai 5 mila abitanti»;
   tale norma, ad avviso dell'interrogante, risulta in contrasto non solo con i già richiamati criteri fissati dalla deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3, della Corte dei Conti, ma soprattutto con principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e dalla dottrina;
   questo caso risulterebbe ancor più grave, secondo quanto dichiarato dalla stampa locale, come nell'articolo «Lo “strano caso” di Sebi Romeo e quella manovra per candidate a sindaco il nipote del boss» apparso sul sito strettoweb.com, in quanto approvato «ad personam» per consentire a Francesco Malara, componente del collegio dei revisori regionale, la candidatura a sindaco del comune di Santo Stefano in Aspromonte –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, relativamente alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 10. (4-09091)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 6 luglio 2015
nell'allegato B della seduta n. 455
4-09091
presentata da
DIENI Federica

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente la legge regionale della Calabria n. 10 del 13 marzo 2015, recante: «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria)», si rappresenta quanto segue.
  La legge n. 2 del 2013 istituisce un organismo indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo dell'ente con il compito di raccordarsi con la sezione regionale della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
  In particolare, il collegio ha il compito di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, esercitando il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione e formula, su richiesta del Consiglio regionale, pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario del Consiglio stesso. Inoltre, il collegio è composto da tre membri, tra i quali viene eletto il Presidente, e dura in carica tre anni.
  La successiva legge regionale n. 10 del 2015 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera b) della citata legge regionale n. 2 del 2013, sulle cause di esclusione ed incompatibilità, ed è stata sottoposta al vaglio del Governo nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, il quale ha deliberato per la non impugnativa, sulla base del parere favorevole formulato dalle Amministrazioni competenti (Ministero della giustizia – ufficio legislativo; Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGOP e Ministero dell'interno, quest'ultimo per le vie brevi).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriGianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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autonomia