ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 419 del 30/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/04/2015
Stato iter:
02/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2017

CONCLUSO IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09008
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Giovedì 30 aprile 2015, seduta n. 419

   BENEDETTI, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, COZZOLINO, DA VILLA, FANTINATI, SPESSOTTO e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2009/128/CE, articolo 7, afferma: «Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici che comporta il loro impiego sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, e sull'utilizzo di alternative non chimiche»;
   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rapporto 208/2014, certifica che le falde acquifere superficiali sono inquinate da prodotti fitosanitari, principalmente erbicidi (glifosate ed il suo metabolita AMPA), fungicidi ed insetticidi e che la contaminazione è più diffusa nelle aree della pianura padano-veneta;
   la monografia IARC, Volume n. 112, classifica il glyphosate «probabile cancerogeno per l'uomo» e lo inserisce nel gruppo 2A;
   l'Organizzazione mondiale della sanità scrive che il glyphosate può provocare il linfoma non Hodgkin e il cancro ai polmoni;
   l'associazione dei Medici per l'Ambiente (ISDE), nella pubblicazione «Position Paper» elenca problemi per la salute e l'ambiente derivanti dall'uso di fitosanitari in agricoltura;
   tra gli obiettivi del PAN (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari) ci sono: ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; proteggere gli utilizzatori dei prodotto fitosanitari e la popolazione interessata; tutelare i consumatori;
   il «principio di precauzione» del Trattato UE: TITOLO XIX - AMBIENTE, è stato introdotto dall'articolo 174 è stato recepito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 301, comma 1 e nel decreto legislativo n. 150 del 2012 articolo 2, comma 2, e confermato in molte sentenze della Corte Europea, es. (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan): «il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici» e del Consiglio di Stato, es. sentenza n. 01281/2013, dove afferma: «L'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre»;
   il Ministero della salute, dal 2012 al 2014 ha autorizzato 176 fitosanitari in deroga (articolo 53 CE/1107/2009); anche con principi attivi non ancora autorizzati dalla UE, vedere risoluzione in Commissione 7/00435;
   la regione Veneto, con protocollo n. 106112 dell'11 marzo 2015, a fronte di una richiesta fatta in data 5 marzo 2015 da Confcooperative Veneto, approva in deroga e autorizza l'utilizzo dei seguenti principi attivi: Mancozeb, Fluopyram, Tebuconazole, Glufosinate Ammonio; con classi di rischio aventi effetti cronici per la salute:
   a) R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
   b) R60 Può ridurre la fertilità;
   c) R40 possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti;
   la regione Veneto aveva già autorizzato questi 4 principi attivi nelle Linee tecniche difesa integrata 2015, come normale utilizzo nei vari settori agricoli;
   la regione Veneto, già nell'anno 2014, aveva autorizzato in deroga n. 30 tra prodotti fitosanitari e principi attivi, dei quali n. 8 con effetti cronici per la salute e n. 6 con classe di rischio tossica e molto tossica (T/T+). Inoltre ha autorizzato in deroga principio attivo 1,3 Dicloropropene, non approvato dall'Unione europea –:
   se i Ministri interrogati sono a conoscenza dei gravi fatti illustrati in premessa;
   se tali fatti si verifichino, oltre che in Veneto, anche in altre regioni del Paese;
   quali iniziative, anche di natura normativa, siano in atto per informare i cittadini dei pericoli per la salute derivanti dall'utilizzo di questi principi attivi in agricoltura e nell'ambiente urbano;
   quali iniziative, anche di natura normativa, intenda assumere per ridurre l'utilizzo degli erbicidi chimici inquinanti le falde acquifere superficiali e sotterranee;
   quali iniziative, anche di natura normativa, intenda assumere per vietare l'utilizzo dei fitosanitari con effetti cronici sulla salute, prevedendone il divieto di utilizzo, oltre che nel PAN A.5.6.1 anche per il PAN A.5.6.2. per la maggior tutela della salute dei nascituri e degli abitanti;
   quali metodi e procedure i Ministri interrogati, nell'ambito delle loro specifiche competenze, intendano attivare per applicare il «principio di precauzione» così come espresso in premessa.
(4-09008)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 agosto 2017
nell'allegato B della seduta n. 847
4-09008
presentata da
BENEDETTI Silvia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali di questo ministero, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si fa presente che, riguardo alla presenza di pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, la normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque ha recepito le disposizioni della vigente normativa comunitaria in materia, ossia la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la direttiva 2008/105/CE e la direttiva 2006/118/CE.
  Le citate norme comunitarie e le norme nazionali di recepimento definiscono i criteri per la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici, individuano le autorità competenti per le attività di monitoraggio, definiscono i requisiti minimi di prestazione dei metodi di analisi e il controllo di qualità, stabiliscono la lista delle sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, i relativi standard di qualità, i valori soglia e le metodiche di analisi.
  Inoltre, nel gennaio del 2014, è stato adottato il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della direttiva 2009/128/CE. Tale direttiva riguarda solo i prodotti fitosanitari, mentre per i biocidi, la Commissione europea sta predisponendo un atto specifico.
  Il predetto piano nazionale prevede una serie di azioni, la cui attuazione è demandata in parte alle regioni e in parte alle amministrazioni centrali competenti (Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e della salute).
  Le regioni e le province autonome, individuate come autorità competenti dalla normativa nazionale, realizzano il monitoraggio nell'ambito dei programmi di rilevazione previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sottopongono a monitoraggio nei corpi idrici superficiali le sostanze prioritarie e le altre sostanze che non consentono il conseguimento del buono stato entro le date fissate trasmettendo i risultati all'Ispra che li elabora e li valuta.
  Si sottolinea che, qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli standard di qualità o i valori soglia stabiliti rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee non vengano rispettati, è necessario attuare le misure di ripristino che devono far parte dei cosiddetti «programmi di misure» dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE.
  Allo scopo di valutare l'efficacia delle azioni previste dal piano di azione nazionale, sono stati definiti con decreto del 15 luglio 2015 alcuni indicatori per valutare il grado di attuazione e l'efficacia delle misure previste. Tali indicatori si basano sui dati di monitoraggio forniti dalle regioni ed elaborati annualmente dall'Ispra.
  L'Ispra realizza il rapporto nazionale pesticidi nelle acque nel rispetto dei compiti stabiliti dal Piano. Il rapporto contiene i risultati del monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee, le cui finalità sono quelle di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei pesticidi non previsti nella fase di autorizzazione e non adeguatamente controllati nella fase di utilizzo. L'istituto fornisce, altresì, gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e l'esecuzione del monitoraggio.
  Per quanto riguarda le sostanze da considerare nel monitoraggio, la normativa acque indica, come criterio generale, quello di esplorare tutte le potenziali fonti di contaminazione presenti sul territorio che potrebbero avere un impatto sulle acque. Nei fatti, però, la normativa esplicita solo un certo numero di pesticidi. Pertanto, per avere un quadro completo della possibile contaminazione da pesticidi, l'Ispra è impegnata nell'attività di indirizzo, in particolare per fornire criteri ed elenchi di sostanze prioritarie da inserire nel monitoraggio. I documenti di indirizzo prodotti sono sul sito web dell'istituto (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-ed-emergenze-ambientali/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque).
  L'Ispra è altresì impegnata da anni a fornire tutte le informazioni necessarie alla messa in atto di un monitoraggio rappresentativo dei pesticidi, anche attraverso l'armonizzazione delle attività regionali, fornendo in tal modo un'informazione adeguata ai cittadini sullo stato della contaminazione ambientale da pesticidi, ma anche alle autorità competenti in materia per l'assunzione, quando necessario, di decisioni in materia di gestione del rischio.
  Al riguardo, tuttavia, si riscontrano ritardi in particolare in alcune regioni del sud Italia. Anche grazie all'azione di coordinamento di Ministero dell'ambiente e alla collaborazione di Ispra con le agenzie regionali di protezione dell'ambiente, si stanno recuperando i ritardi.
  Con riferimento all'aggiornamento dei parametri, delle metodologie e dei valori utilizzati per il controllo e il monitoraggio delle acque, a livello nazionale si opera coerentemente alle norme vigenti a livello comunitario. Le stesse norme comunitarie, prevedono, infatti, un riesame e adeguamento periodico dei parametri e delle metodologie, ove necessario.
  La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ad esempio, prevede un riesame e una eventuale revisione e integrazione della lista delle sostanze di priorità ogni quattro anni.
  L'Italia, oltre a partecipare a tale attività, secondo i meccanismi puntualmente definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, assicura il proprio contributo, anche attraverso gli istituti di ricerca nazionali, ai tavoli di lavoro comunitari che preparano, a livello tecnico, le attività di riesame e revisione, quali, ad esempio, il gruppo di lavoro «sostanze chimiche» che opera nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque.
  Anche riguardo alle acque sotterranee, la direttiva 2006/118/CE prevede un riesame periodico e un'integrazione dei parametri sottoposti a controllo. In proposito, il Ministero dell'ambiente ha proceduto a predisporre la proposta di recepimento della direttiva 2014/80/UE che, tra l'altro, introduce un nuovo parametro da sottoporre a monitoraggio. Nel provvedimento di recepimento, il Ministero dell'ambiente ha proposto l'introduzione di valori soglia nelle acque sotterranee per 5 composti perfluoroalchilici, sulla base della constatata diffusione a livello nazionale di tale sostanza nelle acque.
  Le autorità competenti, cui la normativa assegna i compiti di monitoraggio e controllo dei corpi idrici, dispongono pertanto degli strumenti normativi e tecnici per la diagnosi dello stato dei corpi idrici, secondo i criteri e i metodi definiti dalla normativa europea.
  Peraltro, per quanto riguarda le azioni di tutela dell'ambiente acquatico, con decreto ministeriale del 10 marzo 2015, sono state stabilite linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Tali linee guida prevedono diciotto possibili misure di mitigazione del rischio, che possono essere adottate in relazione a diversi obiettivi di protezione e la cui scelta è demandata alle regioni e alle province autonome. I risultati derivanti dall'applicazione di tali misure in termini di minore impatto ambientale potrebbero essere valutati e apprezzati già a partire dal monitoraggio del 2017.
  Infine, si segnala che sulla questione sono interessate altre amministrazioni e pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori elementi utili, si provvederà ad un aggiornamento.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio anche nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

pianificazione nazionale

politica sanitaria