ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08994

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 418 del 29/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08994
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo presentato
Mercoledì 29 aprile 2015
modificato
Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466

   AGOSTINELLI, SIBILIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in data 14 aprile 2015 l'interrogante ha depositato l'interrogazione 5-05331 (ancora senza risposta), sui lodi arbitrali riguardanti i piani di ricostruzione di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, conclusi con la condanna del MIT al pagamento di circa 1,2 miliardi di euro;
il collegio arbitrale riguardante il piano di ricostruzione di Ancona era presieduto, in origine, dal dottor Pasquale De Lise (all'epoca Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato). Da una visura effettuata sul sito www.giustizia-amministrativa.it risulta affidato «l'incarico di Presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia “Signor Edoardo Longarini c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, nominato dalle parti». Risulta altresì l'entità del Petitum di 300.000.000,00 euro circa, alla data di novembre 2008;
il testo del lodo definitivo emanato dal collegio arbitrale presieduto dall'avvocato Aldo Pezzana Presidente onorario del Consiglio di Stato (subentrato al De Lise in data 9 luglio 2010), a pagina 6 recita: «In particolare l'attore (Longarini) quantificava la sua pretesa risarcitoria in euro 4.850.326.668,00 mentre l'Avvocatura dello Stato proponeva varie eccezioni pregiudiziali e contestava nel merito le conclusioni della relazione peritale»;
in effetti il Petitum passa da 300.000.000,00 circa a 4.850.326.668,00. Una pretesa che moltiplica per 16 volte quella originaria su cui il Collegio è stato costituito. Circostanza che non risulta evidenziata dal Collegio stesso;
inoltre a pagina 10 del lodo: «Conseguentemente il Collegio non può prendere in esame le eccezioni pregiudiziali riproposte dall'Avvocatura dello Stato con la memoria finale in quanto su di esse si è già definitivamente pronunciato, con ampia motivazione, nel lodo parziale. Venendo all'esame delle risposte del CTU ai nuovi quesiti, si osserva anzitutto che, per le considerazioni di cui sopra, il Collegio non può prendere in esame le critiche a quanto dedotto dal C.T.U. sui precedenti quesiti. Infatti le argomentazioni della difesa dell'amministrazione e le deduzioni dei suoi C.T.P. sono precluse perché superate dall'intervenuta pronuncia e perciò inammissibili perché non tempestivamente proposte. (...). Comunque, per quanto riguarda le critiche proposte solo ora dai C.T.P. dell'Amministrazione alla relazione peritale del 20 novembre 2011, ferma restando la loro tardività che ne preclude l'esame, si osserva». Ci si domanda come sia stato possibile che l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione possano aver prodotto le proprie difese «a tempo scaduto» ove si consideri, peraltro, che uno degli arbitri è un Avvocato dello Stato indicato dall'Amministrazione e che il Presidente del Collegio è stato nominato di comune accordo tra le parti. Un Collegio che si è premurato di concedere ulteriori 26 giorni di tempo per il calcolo dei riconoscimenti all'attore scoprendo, proprio alla fine, che la legge n. 317, emanata il 13 agosto (erroneamente considerata nella C.T.U. del 20 novembre 2011) è entrata in vigore il 7 settembre 1993. Eppure è la stessa legge che specifica in modo inequivocabile. Infatti all'articolo 2, comma 3, la legge n. 317 del 1993 dispone: «I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»;
sembra sfuggito agli autorevoli membri del collegio che la legge stabilisce che la definizione contabile va effettuata allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, alla data di cessazione dei lavori. I lavori che sono cessati a seguito dell'annullamento delle concessioni avvenuta con decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1992 e dell'arresto del signor Edoardo Longarini avvenuto nella notte del 9 ottobre 1992;
sul Corriere Adriatico del 9 ottobre si legge: «L'arresto nella notte per pericolo di fuga Longarini in manette. Il costruttore era già indagato nell'inchiesta sulle incompiute: insieme a lui erano state raggiunte da informazione di garanzia altre persone: Camillo Florini, amministratore unico dell'Adriatica Costruzioni; Vincenzo Mattiolo, ex ing. Capo del Provveditorato opere pubbliche delle Marche; Lamberto Sortino, ex Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Omero Romano e Antonio D'Ancona, due funzionari dello stesso organismo; Gabriele Di Palma, ex Direttore Generale dell'edilizia statale e Claudio Giordani, direttore dei lavori dell'impresa di Longarini». Successivamente è stato arrestato anche Filippo Prost dirigente del Ministero. Tutti accusati di truffa allo Stato proprio per le vicende legate al Piano di ricostruzione di Ancona.
all'interrogante appare chiaro che in base alla legge si deve fare il calcolo dei lavori realizzati alla data di cessazione dei lavori: se l'ex concessionario ha realizzato 100 miliardi di lavori e lo Stato ne ha pagato 50 miliardi, lo Stato deve pagare la differenza; il fallimento della Edizioni Locali s.r.l. (undici testate giornalistiche riconducibili al Longarini) non ha legami con le strade; non si può fare un calcolo di lavori non realizzati; né rileva la mancata percezione dell'indennità di revoca, dal momento che la legge n. 317 del 1993 stabilisce che «resta confermata la perdita di efficacia delle concessioni dei piani di ricostruzione», e così dicasi per il «danno all'immagine», mai citati dalla predetta legge;
eppure l'esimio Collegio riesce a quantificare «per lavori NON REALIZZATI – VARIANTI, mancata percezione dei flussi di cassa euro 350.286.372; per mancata percezione indennità di revoca euro 43.931.378; Per LAVORI NON REALIZZATI – PRESCRIZIONI, mancata percezione dei flussi di cassa euro 230.137.559; per mancata percezione indennità di revoca euro 73.866.092; per Fallimento della Edizioni Locali s.r.l. euro 51.943.218 e per Danno immagine euro 57.195.479» euro 807.360.098 che non c'entrano nulla con quanto prescrive la legge! Un lodo approvato A Voti Unanimi! Compreso il rappresentante dell'Amministrazione, Avvocato dello Stato e il Presidente onorario del Consiglio di Stato;
risulta all'interrogante che con l'emanazione di una successiva ordinanza, il Collegio ha disposto la liquidazione dei compensi agli arbitri (cioè a loro stessi) e ai segretari, nonché alle spese di funzionamento del collegio arbitrale, nelle seguenti somme: 12.000.000,00 di euro per gli arbitri (tre), 1.200.000,00 euro per i segretari (due) e 620.000,00 euro per il CTU (importi al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e del CPA). La spesa è imputata per la metà a carico dell'attore (Longarini) e per l'altra metà a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la direzione generale per gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5849/u del 211 novembre 2012, ha rilevato che «le ingenti richieste» del Collegio, non corrispondono assolutamente a quanto effettivamente liquidabile in applicazione della vigente normativa e ha chiesto «di revocare la suddetta ordinanza, rideterminando le somme da liquidare sulla base dei parametri fissati» in base a quanto disposto dall'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). L'articolo 241, comma 12, dispone tra l'altro che: «Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di centomila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
non si comprende come, a fronte di un limite massimo imposto dalla legge di centomila euro di compenso per il collegio, compresi i compensi del segretario, sia stato possibile emettere un'ordinanza che obbliga lo Stato a pagare oltre 6,5 milioni di euro (al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e C.P.A.) e altri 6,5 milioni di euro a carico dell'attore. Se il tetto massimo è 100.000 euro come è possibile che un collegio ove è presente il Presidente onorario del Consiglio di Stato e un Avvocato dello Stato, lo stabilisca in oltre 13 milioni di euro e cioè centotrenta volte tanto;
non è dato sapere all'interrogante quale esito ha avuto la richiesta del Ministero e se il collegio abbia revocato la propria ordinanza per adeguarsi alla legge vigente;
il Collegio arbitrale risulta composto da: avvocato Aldo Pezzana presidente, arbitri avvocato Gaetanino Longobardi (per Longarini), avvocato Aurelio Vessichelli (per l'Amministrazione) segretari dottore Giorgio Calabresi e dottoressa Patrizia Bruschi C.T.U. Prof. Antonio Nicita;
risulta altresì che per i lodi riguardanti i piani di ricostruzione di Macerata e Ariano Irpino i lodi arbitrale definitivi stati resi esecutivi con il decreto emesso in data 28 settembre 2010 (R.G. 12682/10). Risulta che la direzione generale del Ministero ha segnalato all'avvocatura, tra le motivazioni e pregiudiziali processuali, anche la nullità del compromesso alla luce della revoca delle concessioni disposta dalla legge 317 del 1993, già intervenuta quando il Longarini ha formulato la domanda di arbitrato. Il Longarini, con riferimento ai lodi arbitrali esecutivi per Ariano Irpino e Macerata, con atto di precetto del 23 febbraio 2011 ha intimato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il pagamento di 254.236.165,43 euro. A tale precetto è seguito un atto di pignoramento in data 18 marzo 2011 per l'importo di 381.354.248,14 euro (si tratta del capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rimborso alle regioni del contributo per il trasporto pubblico locale). In data 2 maggio 2011 è stato emesso il decreto di pagamento n. 7630, a favore del Longarini, con la speciale procedura in conto sospeso per l'importo di 250.097.010,97 euro relativo alla sola sorte capitale ed interessi;
per quanto riguarda i compensi per i collegi arbitrali risulta che per il lodo di Ariano Irpino è stato quantificato in euro 1.187.481,37; per il, Lodo di Macerata in euro 1.346.252,56; per oneri e diritti di precetto in euro 1.728,34; per un totale di 2.535.462,27;
non è dato sapere se Ministero abbia chiesto di revocare le ordinanze, per rideterminare le somme da liquidare sulla base dei parametri fissati in base a quanto disposto dall'articolo 241 del decreto legislativo 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). L'articolo 241, comma 12, dispone tra l'altro che: «Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di centomila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
anche in questo caso il tetto massimo di 100.000. euro stabilito dalla legge è stato superato di dodici volte per ognuno dei due lodi –:
pertanto si chiede ai Ministri interrogati se siano a conoscenza dei fatti suesposti e se risulti agli atti per quali motivi:
a) un collegio arbitrale come quello sul piano di ricostruzione di Ancona abbia accettato, a fronte di un petitum iniziale di 300.000 di euro, una richiesta risarcitoria di 4.850.326.668,00. Una pretesa che moltiplica per 16 volte quella originaria su cui il Collegio è stato costituito;
b) il medesimo Collegio abbia quantificato «per lavori NON REALIZZATI – VARIANTI, mancata percezione dei flussi di cassa euro 350.286.372; per mancata percezione indennità di revoca euro 43.931.378; Per LAVORI NON REALIZZATI – PRESCRIZIONI, mancata percezione dei flussi di cassa euro 230.137.559; per mancata percezione indennità di revoca euro 73.866.092; per Fallimento della Edizioni Locali s.r.l. euro 51.943.218 e per Danno immagine euro 57.195.479.» la somma di 807.360.098 euro che non rilevano in relazione a quanto prescrive la legge;
se l'ordinanza di pagamento dei compensi al collegio arbitrale sia stata revocata, come richiesto dal direttore generale per gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5849/u del 21 novembre 2012, con la quale ha rilevato che «le ingenti richieste» del Collegio, non corrispondono assolutamente a quanto effettivamente liquidabile in applicazione della vigente normativa» e ha chiesto «di revocare la suddetta ordinanza, rideterminando le somme da liquidare sulla base dei parametri fissati» in base a quanto disposto dall'articolo 241 del decreto legislativo 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) che dispone tra l'altro che: «Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di centomila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e se i compensi siano stati rideterminati in base alla normativa richiamata;
se anche per i compensi riferiti ai lodi di Macerata e Ariano Irpino i compensi siano stati adeguati alla normativa vigente e se e quali provvedimenti intendano assumere nei confronti di eventuali responsabili delle violazioni normative messe in atto dai componenti dei Collegi arbitrali sulle vicende sopracitate.
(4-08994)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione arbitrale

contratto di lavoro

spese di funzionamento