Legislatura: 17Seduta di annuncio: 417 del 28/04/2015
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 28/04/2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 28/04/2015 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/09/2015
SOLLECITO IL 26/02/2016
SOLLECITO IL 17/03/2016
SOLLECITO IL 15/12/2017
ALBERTI, TRIPIEDI, COMINARDI, SORIAL, BASILIO, PESCO, BUSINAROLO, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, CIPRINI, GRILLO, CANCELLERI e LOREFICE. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che recepisce la direttiva 2011/7/UE e successivamente modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis) definisce i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e in particolare stabilisce tale termine in un massimo di 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (lettera a) o dal ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi (lettera b);
al comma 3 si stabilisce che le parti possano pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di 30 giorni che può superare anche i 60 giorni (solo tra privati comma 4) purché tale termine non sia gravemente iniquo per il creditore e comunque ogni accordo e clausola deve essere stipulato per iscritto;
dallo studio sui pagamenti Cribis D&B emerge che in Italia solo il 36,3 per cento delle aziende è puntuale nei pagamenti e che tale performance è la peggiore degli ultimi 5 anni. Solo il 48 per cento paga entro 30 giorni mentre il 15,7 per cento paga con oltre un mese di ritardo (tre volte il valore del 2010);
dallo studio si evince anche che le microimprese sono quelle più affidabili nei pagamenti con una percentuale pari al 37,4 per cento delle stesse che effettuano correttamente i pagamenti alla scadenza della fattura, ma sono anche quelle con il maggior numero di pagamenti oltre il mese (17,4 per cento) registrando un peggioramento di 4 volte superiore al dato del 2010;
le grandi imprese risultano essere regolari nei pagamenti solo per il 16,1 per cento ed in grave ritardo nel 8,4 per cento mentre le pmi registrano pagamenti regolari per il 35,6 per cento e gravi ritardi per il 10,1 per cento il settore più in difficoltà è il commercio al dettaglio con il 25,4 per cento delle imprese del comparto puntuale ed il 24,6 per cento in grave ritardo;
uno studio condotto dall'università di Brescia e commissionato dalla Associazione per l'impresa APINDUSTRIA di Brescia basato su un campione di 439 aziende bresciane, rileva che i tempi di pagamento alle imprese bresciane abbia toccato nel 2013 i 109 giorni contro i 34 della Germania o i 54 della Francia;
il ritardo nella riscossione dei crediti sale a 141 giorni contro i 130 rilevati nel 2009 se si considerano imprese con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
tale tipologia di impresa è altresì quella con il maggior ritardo nei pagamenti, facendo registrare ritardi medi di 145 giorni;
lo studio evidenza infine che il ritardo nei pagamenti oltre al limite dei 60 giorni previsto dalla normativa europea costa alle imprese bresciane quasi 2 miliardi di euro in termini di maggior indebitamento nei confronti degli istituti di credito;
infatti le imprese che non riescono a riscuotere i crediti in tempo, tendono ad esporsi maggiormente verso le banche con un aggravarsi dell'indebitamento finanziario dell'intero settore economico-produttivo;
lo studio bresciano mostra che gli oneri finanziari pesano in media per il 15 per cento sui margini operativi lordi delle imprese della provincia, con punte del 32 per cento per imprese sotto i 2 milioni di fatturato;
dimezzando il tempo di incasso delle fatture il peso degli interessi passivi scenderebbe dal 15 al 12,6 per cento medio e dal 32 al 27,3 per cento per le microimprese facendo così risparmiare alle imprese bresciane quasi 2 miliardi di euro e riducendo l'indebitamento finanziario del 55 per cento in cinque anni –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'incidenza dei dati esposti in premessa e se intendano promuovere la costituzione di un osservatorio permanente con l'obiettivo di monitorare il fenomeno a livello nazionale;
se a giudizio dei Ministri interrogati il sistema attuale, che prevede la rivalsa con mora sugli interessi, riconosca sufficienti garanzie per il creditore, per quali motivi finora ciò non abbia permesso di ridurre i tempi di pagamento e quali iniziative anche normative intendano assumere in proposito affinché le imprese abbiano modo di operare senza dover ricorrere al sistema creditizio. (4-08969)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):credito
diritto comunitario
grande impresa