ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08727

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 405 del 09/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: COSTANTINO CELESTE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/05/2015
Stato iter:
22/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2015

CONCLUSO IL 22/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08727
presentato da
COSTANTINO Celeste
testo di
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   COSTANTINO e FRANCO BORDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'attestazione di idoneità alloggiativa è un documento che certifica, in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975 (recante indicazioni relative alla «Altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione»), l'adeguatezza di un alloggio dal punto di vista igienico-sanitario e rispetto ai requisiti minimi di abitabilità;
   ai fini del rilascio di tale certificazione, gli uffici comunali devono dunque valutare le caratteristiche dell'alloggio nonché, in base ai parametri indicati dal citato decreto ministeriale, la sua capienza effettiva concernente il numero di persone per le quali risulti adeguato;
   la certificazione di idoneità alloggiativa ha validità per soli 6 mesi, come risulta «a contrario» dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (a norma del quale, «I certificati che riguardano fatti e qualità personali non soggette a modificazioni hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio»);
   questure e prefetture si conformano a tale interpretazione richiedendo generalmente (salvo virtuosi casi di ragionevole tolleranza) attestazioni rilasciate non oltre 6 mesi prima;
   il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto unicamente ai cittadini stranieri per i seguenti procedimenti amministrativi: richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo, anche nell'interesse dei familiari conviventi (articolo 9 testo unico dell'immigrazione e articolo 16, comma 4, lettera b, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), richiesta di nulla osta ricongiungimento familiare (articolo 29, comma 3 lettera a) del testo unico dell'immigrazione, articolo 6, comma 1 lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato solo in caso di primo ingresso (a seguito di decreto flussi o a seguito di sanatoria per l'emersione di lavoro irregolare);
   l'abrogazione delle norme che ne richiedevano il possesso in sede di rinnovo del permesso o di cambio del datore di lavoro ne ha decisamente ridimensionato l'importanza e la frequenza di richiesta;
   con ordinanza 6 agosto 2014, il tribunale di Bergamo – accogliendo il ricorso presentato da ASGI, CGIL Bergamo e Coop. Ruah insieme a 3 cittadini stranieri residenti a Bolgare (Bergamo) – ha dichiarato la natura discriminatoria per ragioni di etnia e nazionalità della delibera comunale 6/2014, nella parte in cui aveva aumentato da 150 a 500 euro (mentre nel 2011 era di soli 30 euro) il costo del certificato di idoneità alloggiativa;
   nonostante detta ordinanza sia passata in giudicato altri comuni della medesima provincia hanno seguito la medesima strada emanando delibere comunali con incrementi anche del 100 per cento della tassa richiesta per ottenere il certificato (Telgate: euro 325; Albino: euro 160; Seriate: euro 220) e motivando con riferimento ad asseriti costi e oneri per l'amministrazione per il rilascio del certificato;
   in realtà non risulta affatto che l'attività di verifica preliminare al rilascio del certificato sia diventata più onerosa rispetto al passato (quando veniva comunque svolta dai comuni con i medesimi strumenti e le medesime finalità, non essendo per nulla mutata la normativa in materia), tanto è vero che la maggioranza dei comuni italiani (come si può evincere dai portali internet dei singoli enti locali) richiede un tributo attorno ai 30/50 euro;
   vi è quindi ragione di ritenere che l'improvviso e ingiustificato incremento della tassa richiesta per il rilascio del certificato sia determinato dalla illecita finalità di dissuadere gli stranieri dalla residenza nei comuni in questione, aggravando illegittimamente i procedimenti che li riguardano;
   l'equilibrata distribuzione dei migranti sul territorio nazionale e il divieto di forme protezionistiche che influenzino illegittimamente detta distribuzione, oltre a costituire espressione del diritto alla mobilità dei migranti che soggiornano regolarmente sul nostro territorio, costituisce compito del governo quale titolare delle politiche migratorie –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se ritengano di assumere iniziative, anche normative, al fine di evitare che il potere di determinazione della tassa per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa possa incidere negativamente sulla libertà di circolazione dei migranti e sulla determinazione delle politiche migratorie. (4-08727)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 542
4-08727
presentata da
COSTANTINO Celeste

  Risposta. — In merito alla delibera di giunta n. 6 del 15 gennaio 2014, con la quale il comune di Bolgare aveva provveduto all'adeguamento della «tabella dei diritti di segreteria Settore tecnico», stabilendo, tra l'altro, il pagamento di una tariffa di 500 euro per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa, si rappresenta preliminarmente che l'ordinamento vigente, come noto, non prevede in capo a organi dell'Amministrazione dell'interno poteri di controllo di legittimità sulle delibere di giunta e consiliari. Gli eventuali vizi di legittimità degli atti in questione, pertanto, possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi giurisdizionali o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le consuete regole vigenti in materia.
  Tanto detto, si fa presente che il 18 settembre 2014 il comune bergamasco ha revocato la delibera sopra citata. Ciò in esecuzione della sentenza con la quale il tribunale di Bergamo aveva accolto l’«azione civile contro la discriminazione» promossa, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, da alcuni cittadini stranieri residenti nel predetto comune, nonché dall'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), dalla Cooperativa impresa sociale Ruah di Bergamo e dalla CGIL-Camera del lavoro territoriale di Bergamo.
  Si informa inoltre che, su impulso del competente ufficio dipartimentale dell'Amministrazione dell'interno, funzionari delegati dalla prefettura di Bergamo hanno effettuato, in data 27 ottobre 2014, un accesso ispettivo presso l'ufficio anagrafe del comune in questione, rilevandone la regolare tenuta.
  Un'analoga ispezione – con analoghi esiti – è stata svolta anche presso il Comune di Telgate che, con delibera di giunta n. 55 del 17 giugno 2014, aveva aumentato da 100 a 350 euro l'importo dei diritti di segreteria relativi alla certificazione di idoneità alloggiativa.
  La delibera in questione è stata impugnata dinanzi al tribunale di Bergamo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, con ricorso presentato da dieci cittadini stranieri residenti in quel comune.
  Il giudice adito, con ordinanza adottata il 16 agosto 2015, ha dichiarato «il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Telgate» ordinando la revoca della la deliberazione in questione nonché la restituzione della somma di 250 euro ai ricorrenti e, previa istanza degli interessati, agli altri stranieri che abbiano versato l'importo di 350 euro nel periodo di efficacia della deliberazione.
  Si soggiunge che anche i comuni di Albino e di Seriate (nel periodo novembre/ dicembre 2014), nell'ambito della stessa provincia, hanno provveduto a rimodulare l'importo dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiativa, ma le relative delibere non risultano oggetto di alcun atto di impugnazione.
  Si rappresenta, inoltre, che gli accessi ispettivi condotti dai funzionari della prefettura nel dicembre del 2014, non hanno evidenziato irregolarità nella tenuta delle anagrafi dei suddetti due comuni.
  Si assicura che la prefettura di Bergamo, nell'ambito delle specifiche competenze, continuerà ad effettuare un attento monitoraggio su quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, anche al fine di azionare il potere di vigilanza di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica migratoria

abrogazione

lavoro nero